Non operative, si contano i giorni per uscire dalla disciplina.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Non operative, si contano i giorni per uscire dalla disciplina.
Autore: Paola Pullella Lucano - aggiornato il 30/01/2008
N° doc. 7595
30 01 2008 - Edizione delle 15:30  
 
Telefisco, le risposte dell'Agenzia

Non operative, si contano i giorni per uscire dalla disciplina

I requisiti di esclusione devono sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta
 
Nuovi casi di esclusione: periodo di sussistenza dei requisiti
I requisiti per l'esclusione "automatica" dalla disciplina fiscale applicabile alle società non operative devono essere posseduti per la maggior parte del periodo d'imposta. Il raggiungimento degli stessi nel corso dell'esercizio legittima l'esonero se è rispettata tale condizione temporale. E questo vale anche nei casi di società con numero di soci non inferiore a 50 e di quelle partecipate da enti pubblici per quote non inferiori al 20% del capitale sociale.

In coerenza con quanto già affermato con la circolare 25/E del 2007, l'Agenzia ribadisce l'interpretazione fornita in occasione delle modifiche alla disciplina, apportate dalla Finanziaria 2007, per contrastare più efficacemente le operazioni finalizzate alla gestione del patrimonio nell'esclusivo interesse dei soci e non per svolgere una effettiva attività commerciale. Le Entrate si erano allora espresse in relazione a una specifica causa di esclusione, quella riguardante le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché le stesse società ed enti quotati comprese le controllate, anche indirettamente.

In sostanza, le nuove cause di esclusione previste dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 128) non giustificano una diversa linea interpretativa. Alla norma che regola l'intera disciplina (comma 1, secondo periodo, articolo 30 della legge 724/1994), oltre alla modifica relativa al numero minimo di soci - da 100 a 50 -, sono state aggiunte cinque nuove tipologie di soggetti "esonerati":
  • società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
  • società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo
  • società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
  • società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale
  • società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

Con l'ultima manovra, anche il "meccanismo" di disapplicazione della disciplina delle società di comodo è cambiato. Per alcune situazioni oggettive, individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia, non sarà più necessaria la presentazione dell'interpello disapplicativo. Si tratta di casi particolari che possono determinare il mancato raggiungimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze, dei proventi e del reddito, nel minimo previsto dall'articolo 30.

Scioglimento agevolato
La legge finanziaria 2008, inoltre, ha ridotto le aliquote delle imposte sostitutive dovute dalle società non operative che deliberano lo scioglimento oppure la trasformazione in società semplice. In entrambi i casi, l'agevolazione consiste, in luogo della tassazione ordinaria delle imposte sui redditi e dell'Irap, nell'applicazione di una imposta sostitutiva del 10% (l'aliquota fissata dalla manovra per il 2007 era pari al 25%):

  • sul reddito prodotto tra l'inizio e la chiusura della liquidazione nell'ipotesi di scioglimento
  • sulla differenza tra il valore normale e quello fiscalmente riconosciuto dei beni in caso di trasformazione in società semplice.

La stessa aliquota va applicata alle riserve e ai fondi in sospensione.
I saldi attivi di rivalutazione, invece, sono assoggettati a una imposta sostitutiva nella misura del 5% (la precedente era del 10%).

In occasione di Telefisco 2008, l'Agenzia sostiene la non retroattività delle nuove disposizioni. Pertanto, possono usufruire delle più significative agevolazioni soltanto le società "di comodo" che hanno deliberato la messa in liquidazione dopo l'entrata in vigore della manovra finanziaria, cioè a partire dal 1° gennaio di quest'anno.

 
Paola Pullella Lucano
Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware