Non paga Iva la residenza sanitaria dei disabili.


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Non paga Iva la residenza sanitaria dei disabili.
Autore: Alfonso Russo - aggiornato il 28/11/2005
N° doc. 987
28 11 2005 - Edizione delle 14:15  
 
Risoluzione n. 164/E del 25 novembre 2005

Non paga Iva la residenza sanitaria dei disabili

La struttura fornisce servizi assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani
 
Il numero 21 del comma 1 dell'articolo 10, Dpr 633/72, stabilisce l'esenzione per "le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie".

Tale disposizione esplica i suoi effetti, come si è potuto ben vedere con i vari pronunciamenti dell'Amministrazione finanziaria, sia dal punto di vista del requisito "soggettivo" che "oggettivo".

Si è posta, infatti, la necessità di dover chiarire quali soggetti, oltre evidentemente quelli previsti espressamente dalla norma, potevano accedere al criterio di esenzione e se potevano rientrare anche "prestazioni" che in qualche modo comunque si richiamavano alla disposizione riportata.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l'Amministrazione finanziaria ha dovuto esprimersi con minore frequenza e comunque senza particolari difficoltà, bastando probabilmente l'interpretazione letterale della norma, posta nel contesto generale dell'applicazione dell'imposta.
Citiamo a tale scopo la risoluzione n. 1/E dell'8/1/2002 che, con riferimento al n. 21, rileva come la norma in essa contenuta "abbia carattere oggettivo, che esenta da Iva le prestazioni di servizi ivi elencate, non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che effettua le prestazioni stesse".
A ciò richiamandosi, inoltre, la risoluzione n. 39/E del 16/3/2004 dichiara esplicitamente, con riferimento alla norma esaminata, "che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell'esenzione dell'Iva a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende".

Ben diversa difficoltà ha dato, però, l'inquadramento del requisito "oggettivo", poiché la molteplicità delle prestazioni di servizi e la loro evoluzione sul piano sociale ha posto la necessità di doverle raffrontare con il dettato normativo. In tal senso, la risoluzione n. 188/E del 12/6/2002 ha dovuto confrontarsi con le prestazioni dei centri di accoglienza temporanea per clandestini extracomunitari.
Tale attività non trova, infatti, espressa menzione nel citato articolo 21, pur contenendo un qualche riferimento di carattere generico, quale ad esempio la categoria dell'accoglienza.
Ma la risoluzione 188/2002 rileva come "il legislatore, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (art. 13, paragrafo 1, lett.g, della VI Direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977), dopo aver elencato determinati organismi (brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo per anziani, ecc.) ha utilizzato la locuzione "e simili" volendo in tal senso espressamente indicare che rientrano ugualmente nell'esenzione anche altri organismi che perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che unitamente forniscono anche il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni...".
Inoltre, la nota di prassi sottolinea come la dizione "prestazioni proprie", contenuta nel corpo della norma, rimarchi "l'aspetto oggettivo dell'attività che caratterizza i predetti organismi".

In precedenza, però, la risoluzione 431409 del 28/2/92 aveva già sviscerato la ratio della norma, poiché aveva rilevato che "la cennata disposizione va interpretata tenendo nella dovuta considerazione la circostanza che i destinatari dell'iniziativa risultano essere individui particolarmente "disagiati socialmente", e che le attività medesime si configurano, di conseguenza, di rilevante utilità sociale. Inoltre, il legislatore nell'espressione "prestazioni proprie" ha voluto fare riferimento all'aspetto oggettivo dell'attività". In pratica, "il legislatore con tale disposizione ha considerato degni del trattamento di favore le prestazioni rese da organismi ricettivi che ospitano soggetti che per il loro particolare status sono bisognosi di protezione, assistenza e cura" (risoluzione 322651 del 17/4/86, nella fattispecie esaminata soggetti tossicodipendenti). In tale ottica, la fornitura di generi alimentari, unitamente alle particolari prestazioni fornite, rappresentano un insieme indistinto, alla quale comunque va riconosciuto il carattere di esenzione.

La suddetta ratio, pertanto, può trovare conforto anche nella stessa norma stabilita dal numero 21, laddove questo individua espressamente determinate prestazioni ma anche quelle "simili" a esse.
Rileva, infatti, la risoluzione 345266 del 17/2/87, esaminando le prestazioni offerte da un centro per l'assistenza di giovani portatori di handicap, che "l'espressione e simili usata dal legislatore", dopo l'indicazione espressa di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani, "vuole significare che l'elencazione non è tassativa e che nell'agevolazione devono intendersi compresi quegli organismi ricettivi che prestano assistenza sociale unitamente al vitto e all'alloggio".
Da ciò consegue che le particolari prestazioni esaminate "devono ritenersi comprese nella disposizione di favore prevista dal menzionato art. 10, n. 21) del D.P.R. n. 633/72, laddove il legislatore elencando le organizzazioni tipiche, quali brefotrofi, orfanotrofi etc. indica pure organismi similari".

Sulla base della linea interpretativa in precedenza riassunta, si è mossa, in ultimo, la
risoluzione 164/E del 25/11/2005, esaminando il trattamento Iva da applicarsi a una residenza sanitaria assistenziale per disabili, gestita da un Comune.
Ribadita, infatti, l'irrilevanza della natura giuridica del soggetto che mette in essere le prestazioni, la nota di prassi richiama la già menzionata dizione "e simili" per confermare "che le prestazioni rese da organismi simili sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura...".
 
Alfonso Russo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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