Normalizzata la pappa per cani (2). Nel computo dei capi allevati si devono conteggiare anche i cuccioli dal momento della nascita


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Normalizzata la pappa per cani (2). Nel computo dei capi allevati si devono conteggiare anche i cuccioli dal momento della nascita
Autore: Gianluca Martani e Mario Leone - aggiornato il 16/06/2006
N° doc. 1602
16 06 2006 - Edizione delle 13:15  
 
Circolare n. 19/E del 13 giugno 2006

Normalizzata la pappa per cani (2)

Nel computo dei capi allevati si devono conteggiare anche i cuccioli dal momento della nascita
 
Sistema semplificato per il calcolo del reddito di allevamento eccedente i limiti agrari
Il sistema semplificato, introdotto dalla citata circolare n. 150/1978, presuppone la conversione dei redditi agrari relativi alle diverse fasce di qualità in un unico reddito agrario normalizzato alla sesta fascia, nonché la conversione del numero di animali di ogni specie allevati in un unico valore normalizzato alla specie base (piccioni, quaglie e altri volatili).
Va ricordato che, al fine di agevolare le suddette operazioni, è possibile utilizzare l'apposito schema di calcolo (suddiviso in 2 sezioni) riportato nelle istruzioni al quadro RD dei modelli di dichiarazione Unico 2006.

Per quanto riguarda il primo aspetto sopra accennato, la tabella 1, allegata al decreto interministeriale del 20 aprile 2006, elenca le diverse fasce di qualità del terreno a seconda della coltura praticata. Tale suddivisione assume un'importanza operativa posto che per ogni fascia cambia il numero di capi allevabili nei limiti della potenzialità del terreno, espressa in termini di unità foraggiere producibili per ettaro.
La tabella 2 individua per ciascuna fascia di qualità del terreno la tariffa media di reddito agrario e le unità foraggiere producibili per ettaro (rispettivamente colonne a e b).

Al fine della conversione in un unico dato dei redditi agrari riferibili alle sei fasce di qualità, è necessario determinare, per ciascuna fascia, le unità foraggiere producibili rispetto a uno stesso ammontare di reddito agrario che, come è stato già evidenziato, per convenzione è posto pari a 51,64569 euro.

Pertanto, con riferimento a ciascuna fascia di qualità si ha:

(Tabella 2, colonna a) : (Tabella 2, colonna b) = 51,64569 : X

Rapportando gli importi così calcolati con quello riferibile alla sesta fascia si ottengono i coefficienti di normalizzazione del reddito agrario alla fascia base. Detti coefficienti sono prestampati nella sezione 1 al citato schema di calcolo riportato nelle istruzioni al quadro RD.

Per quanto concerne il secondo aspetto sopra evidenziato, riguardante la conversione del numero di capi allevati appartenenti a specie animali diverse in un unico valore normalizzato alla specie base (piccioni, quaglie e altri volatili), questa presuppone l'individuazione, per ciascuna specie animale, di un coefficiente di normalizzazione.
Tale coefficiente si ottiene, con riferimento a ciascuna specie, rapportando il consumo pro-capite di unità foraggiere per ogni ciclo produttivo (desumibile dalla citata tabella 3) con quello della specie assunta come base, posto pari a 2.
Una volta individuati i coefficienti di normalizzazione (riportati nella sezione 2 dello schema di calcolo), è sufficiente applicare gli stessi al numero effettivo di capi allevati, distintamente per ogni specie animale.

Col procedimento appena descritto si ottengono valori omogenei, con riferimento sia al dato che esprime il reddito agrario complessivo normalizzato alla sesta fascia, sia al dato che indica il numero complessivo degli animali allevati, normalizzato alla specie base (piccioni, quaglie e altri volatili). Tali dati consentono di determinare il numero di animali rientranti nel limite di potenzialità del terreno e, conseguentemente, il numero di animali eccedente detto limite.

Per calcolare il reddito di allevamento secondo le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 5, del Tuir, quindi, è necessario quantificare i capi allevati in eccedenza al predetto limite. Tale ammontare è dato dalla differenza tra il numero di capi allevati normalizzato alla specie base e il numero di capi ricompresi nel limite medesimo.

Questi ultimi sono determinati moltiplicando il reddito agrario normalizzato alla sesta fascia di qualità del terreno, per un coefficiente pari al numero di capi della specie base allevabili nel limite di cui all'articolo 32, con riferimento alla sesta fascia di qualità, per ogni 51,64569 euro di reddito agrario; il risultato ottenuto va poi moltiplicato per 51,64569.
Occorre precisare, al riguardo, che il coefficiente di cui sopra, pari a 219,08, è riportato nel riquadro (C), sesta colonna, della tabella 3 allegata al decreto interministeriale del 20 aprile 2006.

Individuato il numero di capi eccedente i limiti di potenzialità del terreno, il relativo reddito di allevamento è determinato attribuendo a ogni capo eccedente, un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo. Tale prodotto, infine, deve essere moltiplicato per un coefficiente idoneo a tenere conto dei costi connessi.
Con riferimento a quanto sopra esposto, si ricorda che il valore medio del reddito agrario coincide con il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente la specie base, posto pari a 0,029266. Detto importo è desumibile dal riquadro (D) della tabella 3. Mentre il coefficiente moltiplicatore, pari a 2, è stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 20 aprile 2006.

Le novità dello "schema di calcolo" del quadro RD del modello Unico 2006
Come precisato in premessa, con il decreto interministeriale 20 aprile 2006, approvato successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei modelli di dichiarazione Unico 2006, sono stati definiti per gli anni 2005-2006 i parametri per la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 32 del Tuir. A tal fine, il predetto decreto stabilisce il numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile a ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, individuati sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 a esso allegate.

La novità di maggior rilievo introdotta dal presente decreto è l'inserimento nell'allegata tabella 3, nella colonna relativa alle "Categorie di animali", della voce "cani". Ciò comporta che il reddito d'impresa derivante dall'allevamento di cani, per un numero di capi che eccede i limiti di potenzialità del terreno, può essere determinato forfetariamente, secondo le sopra riportate disposizioni.

A tal proposito, la
circolare n. 19/E del 13/6/2006 ha precisato che, al fine della corretta compilazione della sezione 2 dello schema di calcolo riportato nelle istruzioni al quadro RD del modello Unico 2006, relativa alla determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base, il coefficiente di normalizzazione dei cani è pari a 240,000.
Tale valore è ottenuto rapportando il consumo pro capite delle unità foraggiere relativo alla specie animale cani, pari a 480, con il consumo di unità foraggiere della specie base (piccioni, quaglie e altri volatili), pari a 2. I predetti valori sono desumibili dalla seconda colonna della tabella 3 allegata al citato decreto interministeriale 20 aprile 2006.

Per maggior precisione, è doveroso rammentare che il predetto valore (2) relativo alla specie animale assunta a base è rapportato alla durata media del ciclo di produzione (pari a 2 mesi) e si ottiene dividendo il valore annuale (pari a 12) per i 12 mesi dell'anno e moltiplicando, poi, il risultato per i mesi di durata del ciclo di produzione (2).

Sempre con riferimento all'introduzione della voce cani nella citata tabella 3, è stato previsto, inoltre, che nel computo dei capi allevati si devono conteggiare anche i cuccioli dal momento della nascita, diversamente da quanto accade per le altre specie animali.


2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata giovedì 15
 
Gianluca Martani e Mario Leone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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