Notifica dell'appello ok anche se in busta chiusa


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Notifica dell'appello ok anche se in busta chiusa
Autore: Enzo Di Giacomo - aggiornato il 17/03/2006
N° doc. 1333
 
 

Notifica dell'appello ok anche se in busta chiusa

Non è indispensabile l'invio in plico, che serve solo a dare certezza riguardo l'individuazione dell'atto
 
La notifica dell'appello a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione e non a quella della sua ricezione e ciò anche nel caso in cui la spedizione avvenga in busta chiusa e non in plico.
Quanto precede emerge dalla sentenza 18 gennaio 2006, n. 918, della Corte di cassazione, con la quale è stato affermato che il momento perfezionativo della notifica dell'appello coincidente con la data della spedizione, così come prevede l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, trova la sua ragion d'essere nel fatto che la prescrizione relativa all'invio in plico è volta solo a dare certezza riguardo all'individuazione dell'atto notificato.

Il momento di proposizione del ricorso è regolato appunto dall'articolo 20 del Dlgs 546/92, che, al secondo comma, stabilisce che la spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento e il ricorso stesso deve intendersi proposto al momento della spedizione.
La modalità di spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento è stata voluta dal legislatore per dare certezza al giorno di spedizione della raccomandata, certezza che potrebbe essere compromessa dalla non contestualità del timbro dell'ufficio postale con l'atto incorporante il ricorso.

In base all'attuale disciplina del processo tributario, l'articolo 53, comma 2, prevede che il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma del successivo articolo 22. Tale disposizione contiene una disciplina uniforme, in quanto sia per il primo che per il secondo grado il ricorso va proposto mediante notifica a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o attraverso consegna o mediante spedizione a mezzo posta (in plico raccomandato con avviso di ricevimento) alla parte nei cui confronti è diretto.

Una questione dibattuta è quella riguardante l'eventuale omissione della predetta formalità, ovvero se la stessa omissione può comportare la inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per tardività. A tale proposito, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in questo caso può parlarsi di mera improcedibilità del ricorso più che di inammissibilità dello stesso, atteso che viene a mancare un requisito formale prescritto per eludere qualsiasi stratagemma eventualmente escogitato ai fini dell'esistenza cartolare del documento e della tempestività del ricorso(1). Infatti, le ipotesi di inammissibilità del ricorso sono state specificamente individuate dal legislatore in base al combinato disposto degli articoli 15 e 17 dell'abrogato Dpr n. 636/72 e degli articoli 18 e 20 del vigente Dlgs n. 546/92.
La giurisprudenza, al riguardo, ritiene che la notificazione dell'appello a mezzo posta in busta chiusa non determina l'inesistenza della notificazione, ma soltanto una semplice irregolarità sanabile con la successiva costituzione in giudizio della controparte(2).

Nella fattispecie in esame, una Srl ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio finanziario e il conseguente ricorso veniva accolto parzialmente dalla Commissione tributaria provinciale. L'appello proposto dall'ufficio alla Ctr, notificato a mezzo posta in busta raccomandata anziché mediante plico, veniva dichiarato inammissibile in quanto pervenuto oltre il termine lungo previsto per l'impugnazione. I giudici di merito avevano ritenuto che la disposizione di cui al citato secondo comma dell'articolo 20 deve essere interpretata nel senso che il ricorso si intende notificato alla data di spedizione soltanto se vengono osservate le forme della spedizione in plico raccomandato senza busta, altrimenti vale la data di ricezione del ricorso.

La Cassazione ha ritenuto che la regola che prevede che la comunicazione o la notificazione a mezzo del servizio postale si considerano eseguite alla data della spedizione (articolo 16, comma 5, Dlgs n. 546/92) vale anche per la notificazione eseguita in busta, anziché in plico, come previsto al già richiamato articolo 20, comma 2.
I giudici di legittimità, nel richiamare la giurisprudenza della Corte suprema e le più recenti sentenze della Corte costituzionale(3), hanno affermato che è ormai principio generale consolidato, applicabile anche al processo tributario, quello secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di spedizione e non a quella della sua ricezione(4).
Il predetto principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta e non in plico (così come prevede l'articolo 20, comma 2, del Dlgs n. 546/92), atteso che la prescrizione inerente l'invio del plico serve esclusivamente a dare certezza circa l'individuazione dell'atto notificato, cosicché nel caso di spedizione, ove nessuna contestazione venga sollevata dal destinatario, non vi è motivo di discostarsi dalla regola generale.
Ciò posto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale, disponendo che quest'ultima si attenga al principio generale di cui sopra.

NOTE
1. Risoluzione ministeriale 8/10/1985, n. 2950. Le modalità di presentazione del ricorso "mediante plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento" concretizzano un requisito di forma "ad substantiam", inteso a provare non solo che il documento sia giunto a destinazione, ma che incorpori solo ed esclusivamente quel tipo di documento, nonché ne attesti la tempestività.

2. Cass. 11 gennaio 2005, n. 333. Ai fini della tempestività del ricorso risulta rilevante e fa fede, anche in caso di spedizione postale mediante uso della busta anziché del plico raccomandato, la data di spedizione, costituendo l'uso della busta una mera irregolarità, in relazione alla efficacia sanante della costituzione in giudizio del destinatario dell'atto viziato (Cass. n. 1184 del 2001).
Contra Ctr Lazio, sezione I, 13 ottobre 2005, n. 200. E' inammissibile l'appello notificato a mezzo raccomandata in busta chiusa, anziché senza busta come previsto dalla legge. Nel caso della previsione del plico raccomandato senza busta, il legislatore ha voluto conferire la massima certezza possibile al contenuto cartaceo del ricorso e/o dell'appello, atteso che l'uso della busta potrebbe ingenerare confusione e una involontaria aggiunta o sottrazione di inserimenti.
Cfr. Commissione tributaria centrale, sezione 25, n. 9769 del 16/12/2002.

3. Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004.

4. Cfr. Cass. 2 settembre 2004, n. 17702; 3 luglio 2003, n. 10481.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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