Notifiche: la missione del portalettere si completa in guardiola.


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Notifiche: la missione del portalettere si completa in guardiola.
Autore: Massimo Cancedda - aggiornato il 15/05/2007
N° doc. 3327
15 05 2007 - Edizione delle 13:45  
 
Corte costituzionale, ordinanza n. 131 del 19 aprile 2007

Notifiche: la missione del portalettere si completa in guardiola

Infondata la censura alla norma che non impone all'agente postale di informare il destinatario della consegna del piego al portiere dello stabile
 
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata.
In questi termini può essere riassunto il pensiero della Corte costituzionale, contenuto nella recente ordinanza n. 131 depositata il 19 aprile 2007.

Con ordinanza del 27 febbraio 2006, il Giudice di pace di Portici sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, articolato normativo recante la disciplina delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari.
La questione era sorta nell'ambito di un procedimento civile tra due privati in cui la parte convenuta, alla quale la citazione era stata notificata a mezzo posta nelle mani del portiere dello stabile di residenza, non si era costituita in giudizio, ragione per cui il giudice aveva ritenuto che l'intervenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio gli imponesse di dichiararne la contumacia, così avviando la causa verso la fase della trattazione.

In diritto, i dubbi di incostituzionalità venivano sollevati in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, ritenendosi la richiamata norma dell'articolo 7 della legge 890/1982 non conforme alla Carta nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata.

Più specificamente, secondo il giudice a quo, la norma censurata avrebbe violato l'articolo 3 della Costituzione, stabilendo una disciplina irragionevolmente diversa da quella recata dal quarto comma dell'articolo 139 del Codice di procedura civile.
Sotto questo aspetto, in particolare, veniva rimessa all'attenzione della Consulta la circostanza che, mentre la norma del codice di rito civile prevede che, ove l'ufficiale giudiziario consegni il plico al portiere o a un vicino, deve poi dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata, l'articolo 7 della legge 890/1982 si limita a stabilire che, qualora il piego sia consegnato a persona diversa dal destinatario (portiere o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario), il ricevente deve sottoscrivere sia l'avviso di ricevimento che il registro di consegna.
In sostanza, rilevava il Giudice di Portici, non sarebbe ragionevole (ai fini del rispetto dell'articolo 3 della Carta costituzionale) che la notificazione eseguita a mani del portiere, ai sensi dell'articolo 7 della legge 890/1982, produca gli stessi effetti di garanzia che conseguono a quella portata a compimento ex articolo 139 cpc.

In ordine al contenuto dell'articolo 24 della Costituzione, il giudice rimettente riteneva che il precetto costituzionale non fosse rispettato perché, non essendo il portiere tenuto a custodire diversamente i vari tipi di corrispondenza indirizzata ai condomini, eventuali distrazioni dello stesso nel recapito di un plico giudiziario - se pure potrebbero avere rilevanza in un separato giudizio di responsabilità a carico del consegnatario - non avrebbero alcuna incidenza sul perfezionamento della notificazione in capo al destinatario della stessa.

La Consulta ha disconosciuto la fondatezza di entrambe le censure.

Relativamente all'asserita violazione dell'articolo 3, il Giudice delle leggi ha rilevato che la norma che costituzionalizza il principio di eguaglianza non risulta violata, non soltanto "perché diverse sono le situazioni disciplinate dall'art. 139 cod. proc. civ. (dove è l'ufficiale giudiziario che, con ciò perfezionando la notifica, consegna l'atto al portiere) e dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 (dove è l'ufficiale postale che procede alla consegna)", ma anche perché non è irragionevole non prevedere l'invio di una lettera raccomandata da parte dell'ufficiale postale che ha proceduto alla consegna dell'atto al portiere. Invero, rileva la Corte "tale raccomandata avrebbe le medesime caratteristiche "postali" dell'atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario".

Circa la denunciata violazione dell'articolo 24 della Carta costituzionale, è stato invece osservato che - anche ad ammettere, per assurdo, una graduazione dell'obbligo del portiere di custodire la corrispondenza - "gli atti giudiziari notificati a mezzo del servizio postale sono ictu oculi riconoscibili come tali".

Con la pronuncia in parola, quindi, la Corte costituzionale ha sostanzialmente abbracciato l'interpretazione già fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al contenuto del quarto comma dell'articolo 139 del Codice di procedura civile.
Quest'ultima norma, invero, prevede letteralmente che, in caso di consegna dell'atto al portiere dello stabile dove è l'abitazione (o l'ufficio o l'azienda) del destinatario, dell'avvenuta notificazione venga data notizia a quest'ultimo a mezzo di lettera raccomandata.
Peraltro, in sede ermeneutica, consolidata giurisprudenza ha ritenuto che "la notificazione mediante consegna dell'atto al portiere si perfeziona con tale consegna ed alla data di essa e non con il successivo invio della raccomandata" (Cassazione, sentenza n. 7349 del 13 maggio 2003, che richiama le precedenti sentenze n. 9329 del 20 settembre 1997 e n. 665 del 26 gennaio 1988).
Ciò in quanto, tale invio "non attiene alla perfezione dell'atto e alla sua validità, onde la relativa omissione concreta una mera irregolarità formale che non determina la nullità della notificazione" (Cassazione, sentenze n. 15315 del 5 luglio 2006, n. 7816 del 4 aprile 2006, n. 7349 del 13 maggio 2003).

 
Massimo Cancedda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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