Nuove scadenze per le dichiarazioni.


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Nuove scadenze per le dichiarazioni.
Autore: Filippo Gagliardi - aggiornato il 22/12/2006
N° doc. 1931
22 12 2006 - Edizione delle 14:00  
 
Adempimenti 2007

Nuove scadenze per le dichiarazioni

Il decreto legge n. 223/2006 ha modificato termini e modalità Le novità si applicano a decorrere dal primo maggio prossimo
 
Il decreto legge n. 223/2006, ha modificato i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazione dei redditi, previste nel regolamento di cui al Dpr 22 luglio 1998, n. 322.
La prima novità introdotta dalla “manovra bis” riguarda il termine di approvazione dei modelli da utilizzare per la compilazione e l’invio delle dichiarazione dei redditi, che è stato anticipato al 31 gennaio dell’anno di utilizzo dei medesimi.

Il comma 10, lettera b), dell’articolo 37, Dl n. 223/2006, modificando l’articolo 2 del Dpr n. 322/1998, ha stabilito che le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6 del Dpr n. 600/1973 (si tratta delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) presentino le dichiarazioni tra il primo maggio e il 30 giugno in forma cartacea, ovvero entro il 31 luglio in via telematica (il termine stabilito dal Dpr n. 322/1998 ante riforma era fissato tra il primo maggio e il 31 luglio per la presentazione in forma cartacea, entro il 31 ottobre per la presentazione telematica).
La stessa disposizione ha previsto, per i soggetti Ires, l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi esclusivamente in via telematica, e non più anche in forma cartacea, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta. Di fatto, viene meno la distinzione temporale basata sulla modalità di presentazione, che prevedeva la possibilità di presentazione in forma cartacea entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

A far data dal primo maggio del prossimo anno, il legislatore ha previsto, accanto ai soggetti Ires, l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni anche per tutti i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva, indipendentemente dal volume di affari prodotto, e per i soggetti tenuti a presentare i modelli per la dichiarazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri.
E’ stato confermato, invece, l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni dei sostituti di imposta che, in ogni caso, sia che si tratti del modello 770 semplificato sia del modello 770 ordinario, devono essere presentate in via autonoma senza la possibilità di inserimento nella dichiarazione unificata.

Le modifiche apportate dalla “manovra bis” ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi concernono anche le ipotesi in cui i contribuenti versino in situazioni particolari, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa e operazioni straordinarie.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il nuovo comma 4 dell’articolo 5, Dpr n. 322/1998, prevede che il curatore e il commissario liquidatore dovranno presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi iniziale e quella finale.
La dichiarazione iniziale, che si riferisce al periodo di imposta che intercorre tra l’inizio dell’esercizio e l’avvio della procedura concorsuale, dovrà essere presentata entro la fine del settimo mese successivo alla data di nomina del curatore o del commissario liquidatore.
La dichiarazione finale, invece, che si riferisce al periodo di imposta che intercorre tra l’inizio e la chiusura della procedura concorsuale, dovrà essere inviata entro la fine del settimo mese successivo alla data di chiusura della procedura stessa.

Per quanto concerne i termini di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno precedente l’inizio della procedura concorsuale, in particolare, si dovrà tenere conto della data di nomina del curatore e del commissario liquidatore. Nel caso in cui, alla data di nomina, non siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva, la stessa dovrà essere presentata entro il termine ordinario, stabilito per il 31 luglio. Nel caso contrario, invece, la dichiarazione Iva dovrà essere presentata entro quattro mesi dalla nomina.
Per quanto riguarda il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno nel corso del quale è stata aperta la procedura concorsuale, il curatore e il commissario liquidatore dovranno rispettare la scadenza ordinaria.

Il Dl n. 223/2006 ha modificato anche l’articolo 5-bis del Dpr n. 322/1998, che disciplina gli adempimenti dichiarativi nei casi di trasformazione, fusione e scissione societaria.
Come chiarito dalla circolare 28/E del 4/8/2006, nell’ipotesi di trasformazione eterogenea, cioè di trasformazione di una società non soggetta a Ires in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo di imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione. In precedenza, anche in tali ipotesi, il termine di presentazione era fissato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data in caso di presentazione cartacea, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo in caso di presentazione telematica.
Nell’ipotesi di trasformazione omogenea vengono confermate le scadenze originarie, in quanto non si determina la divisione dell’esercizio in due periodi di imposta, come accade invece nel caso di trasformazione eterogenea.

Nel caso di fusione di più società, la società risultante dalla fusione (lo stesso termine di presentazione delle dichiarazioni è stato previsto dal legislatore nel caso di fusione per incorporazione) ha l’obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il periodo ante fusione entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, e non più del decimo mese successivo, come previsto dalla normativa precedente. La medesima scadenza è stata inoltre prevista in caso di scissione.
Tutte le novità introdotte dalla “manovra bis” si applicano a decorrere dal primo maggio 2007 e, pertanto, a partire dalle dichiarazioni per le quali i termini di presentazione, stabiliti con le nuove norme, scadono dopo tale data.

 
Filippo Gagliardi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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