Nuovi 'contorni' per l'agriturismo


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Nuovi 'contorni' per l'agriturismo
Autore: Annamaria Crisconio - aggiornato il 28/03/2006
N° doc. 1370
28 03 2006 - Edizione delle 15:00  
 
Legge n. 96/2006 (in G.U. n. 63 del 16 marzo)

Nuovi "contorni" per l'agriturismo

Tra i cambiamenti, la possibilità di organizzare degustazioni di prodotti aziendali
 
La legge n. 96 del 20 febbraio 2006 ha ridisegnato i contorni dell'attività di agriturismo, fornendone una definizione basata sull'attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Rientrano nel novero delle attività agrituristiche l'ospitalità data in alloggi o spazi aperti per i campeggiatori, la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e di altre aziende agricole della zona, l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche e sportive anche all'esterno dei terreni aziendali, purché nell'ottica della valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

La nuova disciplina sostituisce quella contenuta nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, contestualmente abrogata, e opera come normazione di principio rispetto alla legislazione regionale, integrativa e di dettaglio, a cui rinvia, in particolare, ai fini della disciplina:
  • degli interventi di recupero del patrimonio edilizio a uso dell'imprenditore agricolo
  • della fissazione dei criteri, dei limiti e degli obblighi di natura amministrativa volti allo svolgimento dell'attività agrituristica
  • dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per l'attività di agriturismo
  • delle modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione.

Giova sottolineare che, sia ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo sia per ottenere priorità nell'assegnazione di contributi e a tutti i fini non fiscali, il reddito scaturente dall'attività agrituristica è considerato di natura agricola.
Ai fini fiscali, invece, l'osservanza delle prescrizioni dettate in materia dalla normativa regionale determina l'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, nonché delle altre leggi statali previdenziali o settoriali che fanno riferimento all'agriturismo. In mancanza di disposizioni specifiche, restano applicabili le norme previste in generale per il settore agricolo.

Il citato articolo 5 della legge n. 413/1991 dispone che i soggetti che svolgono attività di agriturismo determinano il reddito imponibile in modo forfetario (così come gli altri soggetti che svolgono attività agricole connesse), applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 56-bis del Tuir.
Sono escluse da tale disposizione agevolativa le società di capitali, le cooperative e gli enti commerciali che hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Vi rientrano, invece, insieme alle persone fisiche, anche le società di persone, nonostante queste ultime siano tenute a calcolare il reddito prodotto nell'esercizio delle attività agricole secondo le regole stabilite per la determinazione del reddito d'impresa.

Ovviamente, i contribuenti possono optare per la determinazione ordinaria del reddito, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o manifestandolo per fatti concludenti, a norma del Dpr n. 442 del 10 novembre 1997 e successive modificazioni. In tal caso, l'opzione vale per tre anni e la revoca va comunicata con le stesse modalità.
La determinazione forfetaria del reddito comporta, inoltre, la semplificazione della tenuta della contabilità, ai sensi dell'articolo 18-ter del Dpr n. 600 del 29 settembre 1973, come specificato dal paragrafo 6 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 44 del 15 novembre 2004. Sussiste, infatti, soltanto l'obbligo di tenuta dei registri richiesti, ai fini Iva, dal Dpr n. 633/1972.

Anche l'imposta sul valore aggiunto è calcolata, dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, in modo forfetario, riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
La legge n. 96/2006, inoltre, ha stabilito l'equiparazione all'agriturismo dell'attività svolta dai pescatori (relativamente all'ospitalità e alla somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca), nonché di quelle connesse, tra cui la cosiddetta "pesca-turismo".

Infine, è opportuno dare rilievo all'intenzione del legislatore di favorire lo sviluppo di un'attività che valorizza le risorse del nostro territorio, anche mediante la promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali, nel quadro di un programma triennale, predisposto dal ministero delle Politiche agricole e forestali d'intesa con le Regioni, le Province autonome e le associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative.

 
Annamaria Crisconio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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