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Nuovi moltiplicatori per rendite, pensioni e usufrutti - In Gazzetta il Dm 7 gennaio 2008. |
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 14/01/2008 |
N° doc. 7470 |
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12 01 2008 - Edizione delle 13:00 | |
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In Gazzetta il Dm 7 gennaio 2008 |
Nuovi moltiplicatori per rendite, pensioni e usufrutti |
L'adeguamento a seguito del mutato saggio degli interessi legali |
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Cambiano i coefficienti da utilizzare per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro, successione e donazione. La modifica si è resa necessaria dopo che la misura del saggio legale degli interessi è stata portata dal 2,5 al 3% con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Le nuove modalità si applicano, pertanto, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da quella stessa data. A stabilirlo il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri.
Il provvedimento, in particolare, stabilisce che il coefficiente da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni è fissato in 33,33 volte l'annualità. Tanto ai fini dell'imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur) quanto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico approvato con Dlgs 346/1990).
Per quanto riguarda invece i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, il relativo prospetto, allegato al Dpr 131/1986, viene aggiornato in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi (3 per cento). La tabella precedente, con coefficienti calcolati al tasso del 2,5%, aveva trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2004.
Età del beneficiario (anni compiuti) |
Nuovo coefficiente (dal 1° gennaio 2008) |
Vecchio coefficiente (dal 1° gennaio 2004) |
da 0 a 20 |
31,75 |
38 |
da 21 a 30 |
30,00 |
36 |
da 31 a 40 |
28,25 |
34 |
da 41 a 45 |
26,50 |
32 |
da 46 a 50 |
24,75 |
30 |
da 51 a 53 |
23,00 |
28 |
da 54 a 56 |
21,25 |
26 |
da 57 a 60 |
19,50 |
24 |
da 61 a 63 |
17,75 |
22 |
da 64 a 66 |
16,00 |
20 |
da 67 a 69 |
14,25 |
18 |
da 70 a 72 |
12,50 |
16 |
da 73 a 75 |
10,75 |
14 |
da 76 a 78 |
9,00 |
12 |
da 79 a 82 |
7,25 |
10 |
da 83 a 86 |
5,50 |
8 |
da 87 a 92 |
3,75 |
6 |
da 93 a 99 |
2,00 |
4 |
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r.fo. | |
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