Nuovi motivi improponibili in appello.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Nuovi motivi improponibili in appello.
Autore: Paola Saltalamacchia - aggiornato il 19/07/2007
N° doc. 3701
19 07 2007 - Edizione delle 16:30  
 
Sentenza n. 5023 del 5 marzo 2007

Nuovi motivi improponibili in appello

L’integrazione è consentita soltanto se resa necessaria dal deposito, a opera delle altre parti, di documenti fino ad allora non conosciuti
 
Se il contribuente ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso Irap deducendo in primo grado l’illegittimità costituzionale dell’imposta, costituisce domanda nuova, improponibile per la prima volta nel giudizio d’appello ex articolo 57 del Dlgs 546/1992, la deduzione secondo cui l’imposta non fosse dovuta per avere il contribuente operato in difetto di un’autonoma organizzazione. Il principio è contenuto nella sentenza n. 5023 del 5 marzo 2007; sull’argomento, la Corte di cassazione si è pronunciata, giungendo alle medesime conclusioni, anche con le sentenze nn. 5013, 5016, 5018 e 5022.

Nel caso oggetto della sentenza in esame, un contribuente, a seguito del silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso Irap, ha adito la Commissione tributaria provinciale per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta versata per l’anno 1998, deducendo che il tributo dovesse ritenersi illegittimo per incostituzionalità della norma istitutiva del medesimo.
La Ctp ha respinto il ricorso per difetto di allegazione e di prova sulla concreta attività svolta dal contribuente.

Avverso tale sentenza, quest’ultimo ha proposto appello, sostenendo che l’imposta non fosse dovuta per mancanza del presupposto impositivo dell’Irap, ossia il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività, che costituisce quel quid pluris rispetto all’attività meramente intellettuale del professionista richiesto dagli articoli 2 e 3 del Dlgs 446/1997, ai fini dell’applicabilità dell’imposta.
Il contribuente ha sostenuto, infatti, di aver svolto la libera professione di avvocato senza avvalersi dell’ausilio di beni strumentali o di altro personale, e dunque di non aver prodotto alcun valore aggiunto derivante da una struttura organizzativa.

Giova precisare, in merito, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 156/2001, nel respingere tutte le questioni di illegittimità costituzionale concernenti la normativa istitutiva dell’Irap, ha affermato che, mentre il requisito dell’organizzazione è connaturato alla nozione civilistica di impresa, l’esercizio delle professioni intellettuali è caratterizzato dall’intuitus personae, poiché i professionisti possono svolgere la propria attività con o senza un’autonoma organizzazione, risultando in questa seconda ipotesi esclusi dall’Irap.

Sul punto, ultimamente è intervenuta la Corte di cassazione, precisando che si ha esercizio di attività autonomamente organizzata qualora l’attività abituale e autonoma del contribuente dia luogo a una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi e accresca la capacità produttiva individuale (cfr Cassazione, n. 5012/2007).
Alla luce delle nuove considerazioni esposte dal ricorrente, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello.

Avverso tale pronuncia, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 57 del Dlgs 546/1992 e 112 cpc.
La ricorrente ha infatti sostenuto che, avendo il contribuente in primo grado posto a fondamento della sua pretesa solo questioni di legittimità costituzionale, non avrebbe potuto introdurre in fase di gravame una nuova questione concernente la propria carenza organizzativa professionale, né tanto meno sostenere che tale indagine fosse implicita nelle questioni di legittimità costituzionale precedentemente sollevate, non avendo i giudici di primo grado, nel respingere il ricorso, fatto alcun cenno all’esistenza o meno del requisito organizzativo inerente alla professione svolta dal contribuente.

Con la sentenza in commento, la Suprema corte ha accolto, perché manifestamente fondato, il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, in quanto sussiste un vizio processuale non rilevato dalla Commissione tributaria regionale in qualità di organo giudicante di secondo grado.
Infatti, il citato articolo 57 del Dlgs 546/1992 dispone: "Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d’ufficio"; e ancora: "Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio". Tale previsione, che riproduce perfettamente l’articolo 345 cpc, mira ad assicurare il rispetto del divieto di ampliare il thema decidendum nel giudizio di secondo grado (cfr Cassazione, n. 6347/2002).

L’integrazione dei motivi di ricorso è consentita, ai sensi dell’articolo 24 del Dlgs 546/1992, soltanto se resa necessaria dal deposito, a opera delle altre parti processuali, di documenti fino ad allora non conosciuti.
In particolare, come chiarito dalla Suprema corte con sentenza n. 10864/2005, si ha domanda nuova se il contribuente, al fine di ottenere l’eliminazione o la riduzione delle conseguenze dell’atto impugnato, introduce in sede di gravame una diversa causa petendi (ovvero le ragioni giuridiche e le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda).

Quest’ultima circostanza si è verificata nella vicenda portata all’attenzione della Corte di cassazione, considerato che il contribuente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha posto a fondamento della sua pretesa l’illegittimità costituzionale della disciplina sostanziale dell’Irap senza fare alcun riferimento alla non debenza dell’imposta, e con l’atto di appello ha modificato la causa petendi, sostenendo l’inapplicabilità del tributo a sé medesimo per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.
Tale nuovo motivo posto a fondamento dell’istanza di rimborso era precluso in appello, non essendo stato dedotto nell’atto introduttivo del giudizio né giustificato ai sensi dell’articolo 24 del Dlgs 546/1992.
Nonostante ciò, l’organo giudicante di secondo grado ha deciso nel merito senza pronunciare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Per questo motivo, la Corte di cassazione, legittimata a rilevare anche d’ufficio, ex articolo 57 del Dlgs 546/1992, l’inammissibilità di una domanda nuova nel secondo grado del giudizio, ha cassato senza rinvio, ai sensi del terzo comma dell’articolo 382 cpc, la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale.

 
Paola Saltalamacchia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware