Nuovo garage senza credito d imposta - Risoluzione n. 30/E del 1° febbraio 2008.


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Nuovo garage senza credito d imposta - Risoluzione n. 30/E del 1° febbraio 2008.
Autore: Alessandra Gambadoro - aggiornato il 04/02/2008
N° doc. 7629
04 02 2008 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 30/E del 1° febbraio 2008

Nuovo garage senza credito d'imposta

Non si estende alle pertinenze il bonus previsto per il riacquisto della prima casa entro un anno dalla vendita
 
La vendita, effettuata entro cinque anni dalla data di acquisto, di un posto auto comprato con i benefici "prima casa" comporta la perdita delle agevolazioni fruite; né il successivo acquisto, entro un anno, di un nuovo garage dà diritto al credito d'imposta, previsto invece per gli immobili abitativi. L'atto di acquisto della nuova pertinenza potrà godere dell'agevolazione "prima casa" solo se ricorrono i requisiti e le condizioni di legge (comma 3, nota II-bis, articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sul Registro, Dpr 131/1986).

E' quanto chiarito dalla
risoluzione n. 30/E del 1° febbraio, con cui l'agenzia delle Entrate risponde al quesito di un notaio incaricato di stipulare l'atto di acquisto di un garage destinato a pertinenza di un'abitazione principale, successivamente alla vendita di un posto auto acquistato nel giugno 2003 usufruendo dell'agevolazione "prima casa". Il notaio ritiene che l'atto possa fruire del beneficio "prima casa" e del credito d'imposta perché destinato a pertinenza dell'abitazione principale dei suoi acquirenti.

L'Amministrazione finanziaria, dopo un'attenta ricostruzione dei dati normativi, chiarisce alcuni punti.
Innanzitutto, il regime agevolativo "prima casa" si applica per l'acquisto di immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale, e delle relative pertinenze, anche se comprate separatamente. L'alienazione dell'unità abitativa e/o delle pertinenze entro cinque anni dalla data di acquisto comporta la perdita dei benefici fiscali fruiti, a meno che non si compri, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da destinate ad abitazione principale.
Nel caso in esame, la vendita dell'immobile agevolato - il posto auto - non è seguita dall'acquisto di un'abitazione principale ma di un'altra pertinenza, il garage: ciò comporta la perdita del regime di favore.

Il riacquisto del box, quindi, non può beneficiare del credito d'imposta perché requisito essenziale per poterne usufruire è che entrambi gli atti di acquisto degli immobili possano godere dei benefici "prima casa" (articolo 7, comma 1, legge 448/1998). Condizione che, nel caso specifico, non si verifica, data la perdita del regime agevolativo per la vendita del posto auto.

All'atto di acquisto del garage, invece, può essere riconosciuta l'agevolazione prima casa solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma: "...le agevolazioni spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato (...)".

 
Alessandra Gambadoro
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