Obblighi di rilevazione dei dati, a volte basta il codice fiscale


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Obblighi di rilevazione dei dati, a volte basta il codice fiscale
Autore: Fisco Oggi - Patrizia De Juliis - aggiornato il 05/05/2009
N° doc. 10960

Obblighi di rilevazione dei dati, a volte basta il codice fiscale

Superflue le informazioni anagrafiche per gli acquisti con bonifico di beni e servizi presso tabaccai convenzionati
Una banca che, su convenzione, offre ad alcuni tabaccai un particolare servizio di incasso in base al quale i clienti pagano i beni acquistati tramite bonifico disposto con carte di credito, assolve gli obblighi di identificazione cui è tenuta, rilevando e comunicando all’Anagrafe tributaria il solo codice fiscale, sufficiente ad assicurare la tracciabilità delle operazioni. Superflua, dunque, l’acquisizione completa dei dati anagrafici.
E’ il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 119/E del 5 maggio, in risposta a una banca che chiedeva il corretto assolvimento degli obblighi di comunicazione (articolo 7, sesto comma, Dpr 605/1973) in relazione allo specifico sistema di pagamento, adottato per consentire un uso limitato del denaro contante.
L’Agenzia, in primo luogo, ricorda che in base alle disposizioni normative vigenti (articolo 7, sesto comma, Dpr 605/1973 e provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008) i soggetti che intrattengono rapporti occasionali con le banche devono essere identificati sia con il codice fiscale che con i dati anagrafici.
Tuttavia, a chiarire i dubbi del caso, l’Agenzia richiama la circolare 32/2006, che elenca alcune ipotesi di esclusione dall’obbligo di rilevazione dei dati, o perché già comunicati (come nel caso delle utenze) o già disponibili (come per i pagamenti di tributi) nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, oppure perché si tratta di operazioni non significative per i controlli (come il pagamento di ticket sanitari, l’acquisto di biglietti di trasporto pubblico e privato, di biglietti per manifestazioni sportive o per spettacoli, eccetera).
L’esclusione dal vincolo di comunicazione e rilevazione prevista per i suddetti casi può valere anche per i bonifici disposti dai clienti dei tabaccai, se veicolano informazioni già in possesso dell’Anagrafe tributaria o se relativi ad operazioni “fiscalmente” irrilevanti.
Il codice fiscale, in ogni caso, è sufficiente a identificare i clienti (già censiti, peraltro, dagli operatori finanziari al momento dell’emissione della carta di credito) e, di conseguenza, ad assicurare la tracciabilità delle operazioni.
 
Patrizia De Juliis - pubblicato il 05/05/2009
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