Ok all'analitico-induttivo fatto 'via satellite'.


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Ok all'analitico-induttivo fatto 'via satellite'.
Autore: Prospero Risiglione - aggiornato il 14/01/2008
N° doc. 7469
12 01 2008 - Edizione delle 13:00  
 
Commissione tributaria provinciale di Pisa, sentenza n. 136/2/07

Ok all’analitico-induttivo fatto “via satellite”

Regge l’accertamento fondato sulle foto tratte dal sito internet Google Earth
 
Sono validi gli accertamenti fatti dal Fisco utilizzando i rilievi satellitari: è questa la conclusione a cui è giunta la Commissione tributaria provinciale di Pisa con la sentenza n. 136/2/07 del 1° ottobre 2007.
La vicenda trae origine da un controllo effettuato dall’ufficio delle Entrate di Pisa che, attraverso le foto satellitari tratte dal sito internet di Google Earth, aveva proceduto a ricostruire induttivamente i ricavi e a rideterminare un maggior reddito d’impresa, per l’anno 2003, a una società che svolge attività di rimessaggio di imbarcazioni (cfr.
Il satellite dà una mano al Fisco di Francesco Russo, in FISCOoggi del 21/11/2006).

Il metodo utilizzato è stato quello di fotografare a un certa data, attraverso i rilievi satellitari, il numero di imbarcazioni presenti nel rimessaggio. Individuatane la quantità, l’ufficio aveva verificato - tramite l’esame della contabilità acquisita in una successiva fase di accesso - che erano state emesse, ai clienti proprietari delle imbarcazioni, un numero di fatture non in linea con il numero di natanti riscontrati con il satellite. In tale occasione, gli accertatori avevano anche proceduto a un conteggio de visu delle imbarcazioni presenti, constatando che il numero di quelle rilevate era molto simile al numero delle barche conteggiate negli anni precedenti attraverso il satellite.

Sulla base di tali elementi l’ufficio, ricostruendo i ricavi presunti, aveva proceduto a determinare, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, un maggior reddito d’impresa a carico del contribuente. Questi impugnava l’accertamento, contestando che le presunzioni utilizzate fossero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Prima di esaminare la sentenza, è opportuno premettere che, ai sensi dell’articolo 2697 del Codice civile, "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Il problema dell’onere della prova si pone in campo tributario nel procedimento amministrativo (e poi nel processo), in quanto l’agenzia delle Entrate ha l’onere di acquisire la prova dei fatti sui quali basa il procedimento.

L’Amministrazione finanziaria deve, cioè, provare i fatti sui quali si fonda l’atto di accertamento ovvero il presupposto del tributo e gli elementi in base ai quali ha operato la quantificazione. Ciò in quanto, attraverso l’atto impositivo, questa si pone alla stessa stregua di un creditore e, come tale, deve dimostrare il fondamento di tale diritto (Corte di cassazione, sentenza 2990/1979).
Nel caso in esame, la prova è stata ricostruita, con l’ausilio delle foto satellitari, in forza dell’articolo 39 comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, che consente di procedere alla rettifica del reddito d’impresa sulla base di un accertamento, definito dalla Cassazione di tipo analitico–induttivo. Tale norma, infatti, stabilisce che "…l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi precise e concordanti", legittimando pertanto l’ufficio a presumere maggiori ricavi o minori costi sulla base di presunzioni semplici.

Nel diritto civile, da cui viene mutuato l’istituto delle presunzioni, queste vengono sostanzialmente distinte in due tipologie: semplici e legali. Nella prima categoria rientrano quelle caratterizzate da gravità, precisione e concordanza (articolo 2729 Cc), mentre quelle legali, così denominate in quanto stabilite dal legislatore, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite (articolo 2728 Cc).

Nella sentenza in questione, la Ctp di Pisa, rigettando il ricorso del contribuente, ha riconosciuto come legittimo l’accertamento analitico–induttivo dell’agenzia delle Entrate, basato sulla norma sopraccitata, evidenziando il fatto che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la possibilità per il Fisco di procedere in via presuntiva alla ricostruzione dei ricavi. Tale principio, più volte affermato dalla Cassazione e ripreso dai giudici di merito, "consente di ritenere inattendibile la contabilità ogni qual volta questa contrasti con i criteri di ragionevolezza come, ad esempio, i comportamenti antieconomici tenuti del contribuente".

Nel caso di specie, i giudici di primo grado, esaminati gli altri elementi forniti in fase di accertamento (anomale performance della società protratte negli anni, come costanti perdite, aumento dei costi e diminuzione dei ricavi e così via), hanno ritenuto corretto che l’ufficio avesse superato le risultanze della contabilità e presunto maggiori ricavi.
Le presunzioni semplici utilizzate - tutte collegate a quella “principale” ricavata dalle foto satellitari - possedevano, cioè, pienamente, secondo la Ctp, i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

 
Prospero Risiglione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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