Ok allo scomputo delle ritenute anche se il sostituto non certifica


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Ok allo scomputo delle ritenute anche se il sostituto non certifica
Autore: Fisco Oggi - Alessandra Gambadoro - aggiornato il 19/03/2009
N° doc. 10743

Ok allo scomputo delle ritenute anche se il sostituto non certifica

Le modalità per rimediare quando manca la prescritta attestazione che comprova il prelievo operato
Professionisti e imprenditori possono scomputare dall'Irpef le ritenute subite sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta a patto che esibiscano la fattura e la relativa documentazione della banca (o altro intermediario finanziario) comprovante l'importo percepito. In caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, occorre aggiungere anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo, chiarisce i dubbi, avanzati da numerosi contribuenti, sulla possibilità di scomputare le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e d'impresa quando manca la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta. In questo caso, il contribuente può, per poter scomputare le ritenute, esibire la fattura e la relativa documentazione proveniente da banche o operatori finanziari che attesti l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta.
In caso di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, a questi documenti andrà aggiunta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del Dpr 445/2000. Con tale certificato il contribuente dovrà affermare, sotto la propria responsabilità, che la documentazione presentata è relativa esclusivamente a una fattura contabilizzata e che non vi sono altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta relativi ad essa.
In questo caso, sottolinea la risoluzione, la dichiarazione sostituiva, con la relativa documentazione, assume "un valore probatorio equipollente" alla certificazione proveniente dal sostituto d'imposta, quindi, legittima lo scomputo delle ritenute.
Secondo l'articolo 47 del Dpr 445/2000, infatti, l'atto di notorietà può riferirsi a stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato: tra questi, rientra sicuramente la conoscenza diretta che il contribuente possiede sul rapporto tra la fattura esibita e la documentazione che attesta l'importo incassato. La dichiarazione, inoltre, può indicare anche stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato ma relativi a terzi: in questo caso, il sostituito può dichiarare che il sostituto d'imposta ha operato sul proprio compenso una ritenuta.

Alessandra Gambadoro - pubblicato il 19/03/2009
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