Operatori agricoli e modello Iva (3)


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Operatori agricoli e modello Iva (3)
Autore: Alfonso Russo - aggiornato il 14/04/2006
N° doc. 1433
14 04 2006 - Edizione delle 13:30  
 
Adempimenti dichiarativi 2006

Operatori agricoli e modello Iva (3)

Esercizio dell'opzione e separazione delle attività. L'agriturismo
 
Opzioni
L'articolo 10, comma 1, lettera e), del Dl n. 35/2005 ha sostituito interamente il previgente comma 11 dell'articolo 34.
Con tale modifica è stato variato il sistema delle opzioni ai fini dell'applicazione dell'Iva nel settore dei produttori agricoli, considerando, peraltro, che ciò che rileva è il concreto comportamento del soggetto, e le eventuali opzioni, seppur obbligatorie, non inficiano la validità della scelta ma esplicano solo eventuali effetti sanzionatori, se omesse (circolare n. 328/E del1997).

Attualmente, i casi che possono verificarsi sono i seguenti (istruzioni dichiarazione Iva 2006):
  1. rinuncia al regime di esonero (rigo VO3)
    La rinuncia all'esonero, che viene esercitata barrando la casella 1, vincola il contribuente fino alla revoca (casella 2) e comunque per almeno tre anni a decorrere dall'anno in cui la scelta è attuata (a seguito della modifica introdotta dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del Dl n. 35/2005)
  2. rinuncia al regime semplificato (rigo VO3)
    Anche qui va barrata la casella 1 e la scelta vincola il contribuente fino a revoca (casella 2), ma almeno per un anno
  3. determinazione dell'imposta nel modo normale (rigo VO3)
    Barrando la casella 3 viene esercitata l'opzione per la determinazione dell'imposta in modo ordinario. Tale casella deve essere barrata anche dai soggetti esonerati che vogliano applicare il metodo ordinario, previa barratura anche della casella 1. La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno tre anni (a seguito della modifica introdotta dal Dl n. 35/95).

La sostituzione del testo del comma 11 ha avuto come conseguenza anche la cancellazione della norma che prevedeva la vigenza dell'opzione del regime normale, in caso di acquisti di beni ammortizzabili, fino al compimento del periodo di osservazione fiscale ai fini dell'esercizio della rettifica della detrazione (cinque o dieci anni a seconda di beni mobili o immobili, articolo 19-bis2, Dpr n. 633/72).
Tuttavia, tale modifica non impedisce l'applicazione del comma 3 dell'articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/72, in base al quale, nel caso in cui cambiamenti del regime fiscale delle operazioni attive ovvero nel regime della detrazione sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella originariamente operata, si opera la rettifica della medesima per i beni non ancora ceduti o non utilizzati.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita se non sono trascorsi quattro anni dal momento della loro entrata in funzione.

Separazione delle attività nell'ambito della stessa impresa agricola
Il comma 10 dell'articolo 34, oggi soppresso, stabiliva che, ai fini dell'esercizio di più attività di cui all'articolo 36 del Dpr n. 633/72, le varie attività svolte all'interno dell'impresa agricola, da cui derivavano i prodotti compresi nella prima parte della tabella A, dovevano essere "in ogni caso unitariamente considerate".
In pratica, ciò voleva dire che era esclusa la possibilità, prevista dal terzo comma dell'articolo 36, di optare per la contabilità separata per quelle attività che, svolte nell'ambito della stessa impresa (agricola), rientravano nell'ambito del disposto del comma 1 dell'articolo 34 (regime speciale, prodotti compresi nella prima parte della tabella A).
Ovviamente tale esclusione non era applicabile laddove fossero stati prodotti beni non compresi nella tabella A.

Tuttavia, il comma 10 è stato oggetto di diverse proroghe nella sua attuazione e, da ultimo, l'articolo 6-sexies del Dl n. 314/2004 (convertito dalla legge n. 26 dell'1/3/2005) ne aveva spostato la decorrenza a partire dall'1/1/2006.
Pertanto, per tutto il 2005, è stato possibile applicare separatamente l'imposta da parte dei soggetti che esercitano attività agricole diverse all'interno della stessa impresa in regime speciale.
In tal senso, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/2006 ha chiarito che gli effetti della proroga si estendono anche al periodo antecedente alla medesima (dall'1/1/2005 al 2/3/2005), considerato che la medesima è entrata in vigore il 3/3/2005.
Inoltre, coloro i quali hanno determinato, durante l'assenza della proroga, l'imposta considerando unitariamente tutti i prodotti, possono liquidare l'imposta tenendo conto delle attività separatamente.

In relazione all'esercizio della suddetta opzione, si ricorda che la risoluzione del ministero delle Finanze n. 63/98 ha precisato che la medesima era esercitabile "purché si trattasse di attività che, pur essendo svolte nell'ambito della stessa impresa agricola, fossero oggettivamente scindibili e, come tali, suscettibili di formare oggetto di autonomo esercizio di impresa (es. separazione dell'attività di produzione e trasformazione del latte dall'attività di allevamento di suini)".
Con l'abrogazione del comma 10 in questione, non è più in essere il divieto di separare, ai sensi dell'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola assoggettate alla disciplina della detrazione forfettaria.

Agriturismo
Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, oltre alle attività strettamente legate alla produzione agricola (le attività connesse, così come in precedenza individuate), possono svolgere anche attività di agriturismo.
Secondo l'articolo 2 della legge 730/85, nell'ambito di tale attività rientra la ricezione e l'ospitalità, effettuate attraverso l'utilizzo della propria azienda e "in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali".
Più in particolare, chi opera in tale settore può svolgere le seguenti attività:

  • ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori
  • organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda
  • somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico.

La norma specifica, altresì, che "sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda che hanno subito lavorazioni esterne".
Dal punto di vista amministrativo, va ricordato che le Regioni hanno obbligo di istituire un elenco dei soggetti abilitati all'attività di agriturismo e tale riconoscimento è propedeutico all'autorizzazione dei Comuni.

Ai fini Iva, il comma 2 dell'articolo 5 della legge 413/91 ha previsto la determinazione forfetaria dell'imposta in ragione del 50 per cento di quella relativa alle operazioni attive.
L'Iva in detrazione, nell'ambito della dichiarazione Iva 2006, deve essere indicata nel rigo VG40.
Si ricorda che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 36 del Dpr n. 633/72, la determinazione forfetaria dell'Iva in detrazione comporta l'obbligo di esercizio separato delle attività.
In tal senso, è esercitabile l'opzione per l'applicazione del regime ordinario (rigo VO32), con vincolo triennale e validità fino a revoca.


3 - fine. Le prime due puntate sono state pubblicate mercoledì 12 e giovedì 13

 
Alfonso Russo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware