Ordinaria o ridotta. L Iva si adegua al tipo di musica - Risoluzione n. 257/E del 20 giugno 2008.


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Ordinaria o ridotta. L Iva si adegua al tipo di musica - Risoluzione n. 257/E del 20 giugno 2008.
Autore: Massimo Calistri - aggiornato il 21/06/2008
N° doc. 9153
20 06 2008 - Edizione delle 17:30  
 
Risoluzione n. 257/E del 20 giugno 2008

Ordinaria o ridotta. L'Iva si adegua al tipo di musica

Nel documento, l'individuazione delle esecuzioni configurabili come "concerti vocali e strumentali"
 
I concerti vocali e strumentali sono manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente o in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l'ascolto della musica da parte degli spettatori (ad esempio teatri, sale concerto, impianti sportivi eccetera). Le prestazioni musicali che non possono qualificarsi come concerti vocali e strumentali devono invece essere ricomprese nella disciplina generale delle "esecuzioni musicali di qualsiasi genere" (punto n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972, ovvero n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972), per le quali l'Iva si applica con l'aliquota ordinaria del 20% sia con riferimento ai corrispettivi dovuti dal pubblico sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti.

Lo ha precisato l'agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 257/E del 20 giugno, che fornisce chiarimenti in merito alla differenza fra le "esecuzioni musicali", assoggettate a Iva con l'aliquota ordinaria, e i "concerti vocali e strumentali", ai quali si applica l'aliquota Iva ridotta del 10%, ai sensi del n. 123) della tabella A, parte III, allegata al predetto decreto, nonché della previsione recata dal n. 119) della stessa tabella A, parte III, del Dpr 633/1972.

Il contribuente chiedeva di sapere, in particolare, se la riconducibilità delle prestazioni di musica dal vivo fra le "esecuzioni musicali" o fra i "concerti vocali e strumentali" dipendesse dal luogo di svolgimento delle manifestazioni (stadi, sale da ballo, locali d'intrattenimento, feste di piazza eccetera) e dalle modalità di svolgimento delle stesse (ad esempio, prestazioni per un pubblico di solo ascolto, prestazioni per pubblico di solo ballo, prestazioni per un pubblico di ballo e ascolto).

Per risolvere i quesiti, l'agenzia delle Entrate ha dovuto ricostruire dettagliatamente dapprima la disciplina delle "esecuzioni musicali di qualsiasi genere", evidenziando che dette manifestazioni si configurano, a seconda della prevalenza o meno della musica dal vivo, come manifestazioni di spettacolo ovvero come manifestazioni di intrattenimento.

In particolare, la risoluzione 257/2008, dopo aver richiamato la normativa fiscale di riferimento per le esecuzioni musicali (punti n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972(1), e n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972, come modificato dall'articolo 1, comma 79, lettera b), n. 1), della legge 244/2007(2)), ha così sinteticamente precisato:
  • se l'esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l'attività è classificata come "spettacolo" ed è assoggettata al solo regime ordinario Iva, ai sensi dell'articolo 74-quater del Dpr 633/1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo
  • se l'esecuzione musicale è effettuata con l'utilizzazione di musica prevalentemente pre-registrata, la stessa è assoggettata all'imposta sugli intrattenimenti nonché a Iva, secondo le disposizioni dell'articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/1972.

Passando poi all'esame dei "concerti vocali e strumentali", l'Agenzia ha evidenziato che tali manifestazioni, esplicitamente escluse dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali, sono espressamente indicate al n. 4 della tabella C allegata al Dpr 633/1972, il quale riconduce a Iva ordinaria le seguenti attività: "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti".

Per ciò che riguarda l'aliquota Iva applicabile a queste manifestazioni, l'Amministrazione, rilevando che il n. 4) della richiamata tabella C riproduce l'identica formulazione del n. 123) della tabella A, parte III, del Dpr 633/1972, ha precisato che i concerti vocali e strumentali sono assoggettati al regime ordinario, con l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento.
L'Agenzia ha inoltre specificato che ai concerti vocali e strumentali si applica anche la disposizione n. 119) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che prevede l'aliquota Iva ridotta del 10% per i "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali".

In particolare, richiamando quanto illustrato con la circolare 37/2007, è stato osservato che per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali devono intendersi i contratti di scrittura connessi con tutti gli spettacoli individuati al numero 123) della citata tabella A, parte III.

In sintesi, la ricostruzione normativa operata dai tecnici dell'Agenzia in merito al trattamento fiscale dei "concerti vocali e strumentali" può essere così riassunta:

  • ai corrispettivi dovuti dagli spettatori si applica l'aliquota Iva del 10 per cento
  • ai contratti di scrittura stipulati dal singolo artista o dal gruppo vocale o strumentale si applica la stessa aliquota Iva del 10 per cento.

In definitiva, per individuare concretamente il trattamento fiscale applicabile alle esecuzioni musicali, è necessario verificare se le stesse possano o meno configurarsi come concerti vocali e strumentali. A tal fine, la risoluzione ha precisato che per concerti vocali e strumentali devono intendersi quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente o in gruppo, eseguono dei brani musicali in base a un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l'ascolto della musica da parte degli spettatori.
Si è voluto evidenziare, in sostanza, che nella manifestazione concertistica vocale e strumentale l'esecuzione musicale in pubblico è finalizzata esclusivamente all'ascolto della musica.

La distinzione che emerge dall'indirizzo interpretativo fornito dall'agenzia delle Entrate è, quindi, fra i concerti vocali e strumentali e le restanti esecuzioni musicali.
Queste ultime, non classificabili come concerti vocali e strumentali, devono essere ricondotte fra le "esecuzioni musicali di qualsiasi genere" (punto n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972 ovvero n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972) per le quali, sia relativamente ai corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti, si applica l'Iva con l'aliquota ordinaria del 20 per cento.

NOTE
1. Il punto n. 1 della tariffa allegata al Dpr n. 640 del 1972 elenca fra le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti nonché al regime speciale Iva recato dall'articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/1972 "le esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio".

2. Il n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972 qualifica come attività di spettacolo assoggettate a Iva in base alle disposizioni recate dall'articolo 74-quater del Dpr 633/1972 "le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari".

 
Massimo Calistri
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