Pannelli a messaggio variabile , inversione Iva obbligata - Risoluzione n. 113/E del 28 marzo 2008.


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Pannelli a messaggio variabile , inversione Iva obbligata - Risoluzione n. 113/E del 28 marzo 2008.
Autore: Paola Pullella Lucano - aggiornato il 31/03/2008
N° doc. 8736
31 03 2008 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 113/E del 28 marzo 2008

Pannelli a "messaggio variabile", inversione Iva obbligata

Quando l'installazione di impianti elettronici rientra nel comparto costruzioni scatta il reverse charge
 
Se una società che esegue lavori di montaggio e riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pur non svolgendo abitualmente attività connesse al settore dell'edilizia, si trova a installare, in conseguenza di un contratto di subappalto, impianti facenti parte di strutture considerate alla stregua di edifici, è tenuta, per le prestazioni descritte, ad assolvere l'Iva attraverso il meccanismo dell'inversione contabile. Questo perché la nuova tabella Ateco 2007 ha differenziato la classificazione dell'attività a seconda del tipo di impianti installati.

Il chiarimento dell'agenzia delle Entrate, contenuto nella
risoluzione n. 113/E del 28 marzo, è arrivato in risposta a un interpello formulato da una Spa (Beta), che avendo stipulato un contratto di subappalto con una società (Alfa) vincitrice di un appalto relativo alla realizzazione di una rete di pannelli "a messaggio variabile" da sistemare in corrispondenza dei caselli autostradali, riteneva di non dover assoggettare al regime del reverse charge le prestazioni rese. L'istante sosteneva tale ipotesi in considerazione del fatto che la propria attività, consistente esclusivamente in lavori di montaggio e riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientrava nella sezione D (attività manifatturiere) della nuova tabella Ateco 2007, con il codice 33.20.02. Fuori dalla sezione F (costruzioni) della stessa tabella e fuori, quindi, dall'applicazione dell'inversione contabile Iva prevista dall'articolo 17, comma 6, lettera a) del Dpr 633/1972.

La ratio alla base della diversa posizione dei tecnici dell'Agenzia va ricercata proprio nel codice 33.20.02, identificativo dell'attività di Beta, dal quale sono escluse non soltanto le installazioni elettriche per l'edilizia, come sottolineato dall'istante, ma anche quelle di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione. Queste ultime attività rientrano nel codice 43.21 del comparto costruzioni della classificazione Ateco 2007.
Poiché i due presupposti per l'applicazione del reverse charge sono l'esistenza di un contratto di subappalto e la riconduzione delle attività esercitate dai contraenti alle categorie elencate nella sezione F (costruzioni) di Ateco 2007, la sussistenza di entrambi nel caso in esame porta, inevitabilmente, alla conclusione che le prestazioni rese da Beta ad Alfa vanno correttamente contabilizzate, ai fini Iva, attraverso il meccanismo dell'inversione.

Stesse considerazioni riguardo al secondo quesito contenuto nell'interpello. Stabilito che Beta opera nel settore delle costruzioni, nell'ipotesi in cui affidi in subappalto altri lavori edili comunque connessi al contratto principale, le prestazioni rese andranno assoggettate al regime del reverse charge.

 
Paola Pullella Lucano
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