Pannelli solari con certificazioni doc - Risoluzione n. 244/E dell'11 settembre 2007.


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Pannelli solari con certificazioni doc - Risoluzione n. 244/E dell'11 settembre 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 11/09/2007
N° doc. 3923
11 09 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 244/E dell'11 settembre 2007

Pannelli solari con certificazioni doc

Per la detrazione del 55% occorre produrre le specifiche attestazioni di qualità richieste dalla norma Le risposte dell'agenzia delle Entrate ai quesiti in tema di interventi finalizzati al risparmio energetico
 
Le spese sostenute per acquistare pannelli solari non sono detraibili in presenza di certificazioni diverse da quelle indicate dalla norma; è obbligatorio produrre l'attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell'edificio, l'asseverazione del tecnico abilitato e la scheda informativa sugli interventi realizzati; per quelli realizzati in autocostruzione, è indispensabile la certificazione di qualità e delle strisce assorbenti. I 60 giorni entro cui inviare la prescritta documentazione all'Enea decorrono dal "collaudo" dei lavori, non dal momento del pagamento.

Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dalla
risoluzione n. 244/E dell'11 settembre, con la quale l'agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in merito alla detrazione del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il primo dubbio riguardava la possibilità di usufruire del beneficio fiscale per l'installazione di pannelli solari con certificazioni di qualità diverse da quelle individuate dal legislatore. Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha, infatti, subordinato l'agevolazione al possesso, oltre che della garanzia per almeno cinque anni, della certificazione di qualità conforme alle norme Uni 12975, rilasciata da un laboratorio accreditato. La risoluzione precisa che il rimando operato dal decreto a specifiche norme Uni non consente di riconoscere la detrazione nei casi in cui le certificazioni facciano riferimento a una diversa normativa.

Analogamente, non risultano agevolabili i pannelli solari realizzati in autocostruzione per i quali si sia in possesso della sola curva di rendimento termico, anche se questa risulta conforme alla precedente norma Uni 8212-9. Per i pannelli solari in autocostruzione, infatti, il Dm 19/2/2007 prescrive, in alternativa alla documentazione vista per il quesito precedente (certificazione di qualità conforme alle norme Uni 12975 e garanzia per almeno cinque anni), la certificazione - rilasciata da un laboratorio accreditato - di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti secondo le norme Uni vigenti e l'attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione da parte del beneficiario.

Risposta negativa anche al quesito che riguardava l'installazione di pannelli solari al servizio di strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale. Ribadito che lo "sconto" fiscale spetta solo nel caso in cui l'installazione avvenga su edifici appartenenti a qualsiasi categoria catastale purché già esistenti (e non in fase di costruzione), viene confermata la necessità di produrre l'attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell'edificio, l'asseverazione del tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli indirizzi realizzati.

L'ultimo dubbio sciolto riguardava il giorno dal quale far decorrere i 60 giorni entro i quali il decreto dispone di trasmettere all'Enea la copia dell'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica rilasciato da un tecnico abilitato e la scheda informativa sui lavori eseguiti. L'Agenzia precisa che occorre far riferimento al giorno in cui avviene il collaudo dei lavori, non ha importanza la data in cui gli stessi vengono pagati. Inoltre, tale termine di 60 giorni non è da considerare perentorio: pertanto, ai fini della fruizione dell'agevolazione, saranno riconosciute valide anche le certificazioni inviate successivamente, ma comunque entro il 29 febbraio 2008, termine ultimo stabilito dallo stesso decreto del 19 febbraio scorso.

 
r.fo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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