Parlamento: lavoratori extracomunitari - modifiche al Testo Unico per l'immigrazione


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Parlamento: lavoratori extracomunitari - modifiche al Testo Unico per l'immigrazione
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 05/04/2007
N° doc. 3044

Parlamento: lavoratori extracomunitari - modifiche al Testo Unico per l'immigrazione

 

E' stato approvato in via definitiva, in data 3 aprile 2007, alla Camera dei Deputati, il Decreto Legge n. 10/2007, la cui Legge di conversione è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Di particolar importanza è l'art. 5 che reca modifiche al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.L.vo 286/1998 in materia di distacco di lavoratori cittadini di paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi.

La disposizione approvata viene incontro alla procedura di infrazione della Comunità Europea n. 1998/2127.

Dopo lo stralcio di alcuni commi operato nel corso del dibattito parlamentare nel testo originario del Decreto Legge n. 10/2007, queste sono le novità approvate:

  1. art. 13, comma 2, lett. b), relativo alla espulsione amministrativa è sostituito dal seguente: "si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1 bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo";

  2. all'art. 27 (che riguarda l'ingresso per lavoro in casi particolari), dopo il comma 1 è inserito il successivo comma 1 bis, che dispone: "nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) - si tratta dei lavoratori che vengono nel nostro Paese a seguito di aggiudicazione di appalti - del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione dea parte del committente del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione Europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo Sportello Unico della PRefettura - Ufficio Territoriale del Governo -, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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