Partecipazioni bloccate: scissione non elusiva - Risoluzione n. 58/E del 22 marzo 2007.


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Partecipazioni bloccate: scissione non elusiva - Risoluzione n. 58/E del 22 marzo 2007.
Autore: Massimiliano Amodio e Rosa Salvati - aggiornato il 28/03/2007
N° doc. 2883
28 03 2007 - Edizione delle 14:00  
 
Risoluzione n. 58/E del 22 marzo 2007

Partecipazioni bloccate: scissione non elusiva

Le valide ragioni economiche a sostegno di uno spin-off immobiliare
 
Con la risoluzione n. 58/E del 22 marzo, l'Amministrazione finanziaria ha sancito la non elusività, a determinate condizioni, di un'operazione di scissione societaria, parziale e proporzionale, effettuata ai sensi dell'articolo 173 del Tuir, che determina il trasferimento del patrimonio immobiliare della società scissa a una società beneficiaria di nuova costituzione.

Nel caso di specie, la società istante:
  • che esercita attività di acquisto, vendita e noleggio di palancole, attrezzature per infissione ed estrazione, attrezzature per l'attività edile in genere, esecuzione di lavori di palificazione, palancolati, escavazioni e lavori connessi, di terra, demolizioni stradali, acquedotti, fognature, opere di difesa e sistemazione idraulica, impianti di depurazione e tecnologici, nonché attività di costruzione, compravendita e lottizzazione di immobili e locazione degli stessi e attività di costruzione, compravendita e gestione di impianti sportivi
  • la cui compagine sociale risulta essere costituita da quattro soci, persone fisiche, con le seguenti percentuali di partecipazione al capitale sociale: il socio "A" con una quota pari al 54 per cento, il socio "B" con una quota pari al 26 per cento, il socio "C" con una quota pari al 10 per cento, il socio "D" con una quota pari al 10 per cento (i soci "B", "C" e "D" sono figli legittimi del socio "A")
  • che è proprietaria di un terreno edificabile, di due fabbricati strumentali, di un garage, di tre fabbricati a uso civile con due garage di pertinenza, e che detiene, mediante contratto di leasing, un fabbricato, dato in sublocazione a terzi

intenderebbe porre in essere una scissione parziale proporzionale, mediante attribuzione - da effettuarsi a valori contabili e con continuità di valori fiscali - del patrimonio immobiliare (e dei fondi di ammortamento relativi agli immobili trasferiti) e del contratto di leasing immobiliare in corso alla società beneficiaria di nuova costituzione, che concederebbe, successivamente, in locazione, a prezzi di mercato, i due fabbricati strumentali (capannoni) alla stessa società scissa, e in sublocazione a terzi, sempre a prezzi di mercato, l'immobile detenuto in leasing.

L'operazione descritta sarebbe preceduta dalla donazione al socio "B", da parte del socio "A", come ricompensa per l'impegno profuso nell'attività aziendale, della nuda proprietà del 9,15 per cento delle quote di partecipazione al capitale sociale, mantenendone l'usufrutto e conservando la piena proprietà del restante 44,85 per cento.
Inoltre, come risulta dalle dichiarazioni contenute nell'istanza di interpello, il socio "A" intenderebbe, nei dieci anni successivi la data di realizzazione dell'operazione, e comunque non prima di quattro/cinque anni, dapprima, trasferire al socio "B" anche il diritto di usufrutto (con estinzione dello stesso per "consolidazione") sulla suddetta quota (9,15 per cento), e in seguito donare in parti uguali ai tre figli (soci "B", "C" e "D") le restanti quote (44,85 per cento) di partecipazione al capitale della società scissa e della società beneficiaria.

L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto, sulla base dei suddetti elementi "assunti acriticamente nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione", che l'operazione prospettata non presenta profili elusivi, in quanto sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all'aggiramento di norme tributarie al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale disapprovato dal sistema.
Tuttavia, stante la potenziale valenza elusiva di una operazione di scissione, nel preordinamento della stessa alla successiva cessione delle quote della società scissa o della società beneficiaria, con l'esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di "primo grado" (il ramo aziendale ovvero gli immobili) ai beni di "secondo grado" (le partecipazioni), soggetti a un più mite regime di tassazione, benché in merito alla fattispecie in oggetto non si ravviserebbe alcun aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, dal momento che, secondo quanto dichiarato dalla stessa società istante, non è intenzione dei soci cedere a terzi le quote della società beneficiaria, nulla è indicato, nell'istanza di interpello, circa l'eventuale successiva cessione delle quote della società scissa: eventuali profili elusivi, a parere dell'Amministrazione finanziaria, potrebbero rinvenirsi proprio con riferimento a tale aspetto.

In quest'ultima ipotesi, infatti, l'operazione di scissione parziale e proporzionale in esame non sarebbe concepita in funzione dell'esigenza di creare due complessi aziendali autonomamente funzionanti e rispondenti a un valido progetto imprenditoriale, ma rappresenterebbe solo una fase intermedia di un più complesso disegno unitario, finalizzato alla creazione di un mero "contenitore" societario, la società scissa, destinato ad accogliere il ramo operativo dell'azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni. In tal modo, i soci persone fisiche potrebbero beneficiare del meno oneroso regime di tassazione sui capital gains rispetto a quello ordinario di tassazione sulle plusvalenze, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Tuir, applicabile alle cessioni d'azienda (ovvero di rami d'azienda). Ciò vale anche nel caso in cui, dall'allargamento post scissione della compagine sociale della società scissa (non realizzato mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale) derivi il trasferimento, anche frazionato, della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie nelle mani di nuovi soci(1).

L'apprezzabilità delle "valide ragioni economiche" si fonda sulla circostanza che la riorganizzazione societaria rappresentata, attraverso la separazione del ramo immobiliare, consentirebbe alla società scissa di concentrarsi sulla attività caratteristica e, nel contempo, permetterebbe di razionalizzare e ottimizzare, secondo logiche imprenditoriali proprie dello specifico settore di attività, la gestione del patrimonio immobiliare(2).

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato, inoltre, che nell'ambito della riorganizzazione aziendale prospettata, il trasferimento del contratto di leasing immobiliare comporta unicamente il subentro della società beneficiaria nella medesima posizione della società utilizzatrice, vale a dire la società scissa; pertanto, il nuovo titolare avrà la possibilità di riscattare il bene ovvero di cedere il relativo contratto, con il conseguente assoggettamento a tassazione, in quest'ultimo caso, della sopravvenienza attiva realizzata, ai sensi dell'articolo 88, comma 5, del Tuir.

Infine, la donazione da parte del socio di maggioranza ("A") al socio "B" del diritto di usufrutto sul 9,15 per cento delle quote di partecipazione al capitale sociale della società scissa e della società beneficiaria, e la successiva donazione, da parte dello stesso socio, delle restanti quote (44,85 per cento), in parti uguali, ai tre figli (soci "B", "C" e "D"), non sarebbero inquadrabili, secondo l'Agenzia delle entrate, in un disegno elusivo, censurabile ai sensi dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 1973, in quanto volte a favorire il ricambio generazionale nell'ottica di una continuità nella gestione dell'azienda di famiglia(3).

NOTE:
1) In tal senso il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nel parere n. 50 del 15 dicembre 2005.

2) Come indicato dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nel parere n. 19 del 21 settembre 2005, un'operazione di scissione parziale proporzionale si ritiene sorretta da valide ragioni economiche allorquando la crescita di produttività in uno specifico settore viene perseguita per mezzo di operazioni che si traducano in un rilancio della attività imprenditoriale, attraverso una ridefinizione della struttura operativa, in modo da tenere distinti i mezzi necessari all'attività d'impresa rispetto a quelli più tipicamente immobiliari che non concorrono in uguale misura all'oggetto della produzione industriale (spin-off immobiliare).

Di questo orientamento anche il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nel parere n. 17 del 16 maggio 2006.

 
Massimiliano Amodio e Rosa Salvati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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