Participation exemption: non rateizzabile la quota imponibile di plusvalenza.


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Participation exemption: non rateizzabile la quota imponibile di plusvalenza.
Autore: Michele Andriola - aggiornato il 17/02/2006
N° doc. 1252
17 02 2006 - Edizione delle 14:45  
 
Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006

Participation exemption: non rateizzabile
la quota imponibile di plusvalenza

Gli altri chiarimenti in materia di pex riguardano la ripartizione del costo in sede di scissione, la cessione di aziende comprensive di partecipazioni e il conferimento "realizzativo"
 
Il paragrafo 5 della circolare n. 6/E del 13 febbraio contiene le risposte a quattro quesiti in materia di participation exemption posti in occasione di recenti incontri con la stampa specializzata.
Con il primo si richiede se la quota imponibile (5, 9 e 16 per cento) delle plusvalenze in regime pex sia rateizzabile, così come previsto per le plusvalenze in regime non pex.
Tale esigenza di chiarificazione è sopraggiunta a seguito delle modifiche apportate all'articolo 87 del Tuir ad opera del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modifiche, dalla legge n. 248/2005.
L'Agenzia delle entrate, facendo leva sul dettato letterale dell'articolo 86 del Tuir, il quale espressamente esclude dal relativo ambito di applicazione le plusvalenze di cui al successivo articolo 87, ha ritenuto non applicabile la rateizzazione alle plusvalenze in regime pex.

Il secondo quesito riguarda la possibilità di scomputare, in sede di cessione di azienda comprensiva di partecipazioni in regime pex, dalla plusvalenza complessivamente realizzata la quota imputabile alle azioni o quote cedute, in modo tale da far concorrere questa parte di plusvalenza alla determinazione del reddito nella misura del 9 per cento.
L'Agenzia delle entrate, muovendo dall'assunto secondo cui "il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all'azienda intesa come unitario complesso di beni", giunge alla conclusione secondo cui la plusvalenza relativa alle partecipazioni in regime pex non può essere estrapolata, dovendo essere per intero assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole dell'articolo 86 del Tuir.
Tali indicazioni potrebbero essere aggirate dai contribuenti con la cosiddetta tecnica dello splitting, cioè con la cessione delle partecipazioni in regime pex separatamente dalla cessione del rimanente ramo d'azienda.
In tale ipotesi, va valutata l'applicazione dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 1973.

Il terzo quesito è volto a conoscere se la ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni possedute da un socio-società di capitali in una società partecipata oggetto di scissione debba avvenire in proporzione al patrimonio netto contabile della stessa trasferito alle beneficiarie.
A tal fine, l'Agenzia delle entrate ricorda che in passato, con circolare n. 98/E del 2000, era stato chiarito con specifico riferimento a soci-persone fisiche che si doveva fare riferimento al patrimonio netto contabile e non a quello corrente.
Ebbene, detta precisazione - prosegue l'Agenzia delle entrate - "presenta portata generale, nel senso che mantiene intatta la propria validità anche qualora il socio della società che si scinde sia una società di capitali".
Tuttavia, ben consapevole che la scissione societaria può prestarsi - se collegata ad altri atti o negozi giuridici - all'effettuazione di disegni elusivi, la circolare ha chiarito che "operazioni come quelle in esame, eventualmente seguite dalla cessione delle partecipazioni detenute nelle beneficiarie, vanno attentamente valutate ai fini dell'applicazione della norma antielusiva di cui all'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973".
A tal fine, particolare attenzione va posta al requisito dell'attività commerciale previsto dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 87 del Tuir, al fine di poter beneficiare del regime della pex.
Invero, in presenza di società esercenti attività d'impresa, ma che abbiano anche immobili strumentali o civili, i soci delle predette società potrebbero trovare conveniente scindere le stesse attribuendo un consistente patrimonio netto contabile alla società (scissa o beneficiaria che sia) cui attribuire gli immobili e, all'opposto, un minimo patrimonio netto contabile alla società (scissa o beneficiaria che sia) cui attribuire il ramo d'azienda commerciale.
In tal caso, i soci ripartiscono, in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito, il costo fiscale delle partecipazioni detenute nella scissa, attribuendo un consistente costo alle partecipazioni nella società immobiliare e un basso costo a quelle nella società operativa.
Ebbene, l'attribuzione di un consistente costo alle partecipazioni nella società immobiliare è finalizzato a far emergere un minore ammontare di plusvalenza imponibile (o un maggiore ammontare di minusvalenza deducibile) in caso di cessione delle partecipazioni, le quali non beneficiano della pex, essendo relative a una società immobiliare di puro godimento.
Viceversa, l'attribuzione di un basso costo alle partecipazioni nella società operativa è, per così dire, quasi "indolore", in quanto, in caso di cessione delle partecipazioni, emergerebbe un maggiore ammontare di plusvalenza imponibile al 9 per cento (o un minore ammontare di minusvalenza fiscalmente indeducibile).
Ancora, un ulteriore profilo problematico è ravvisabile nell'ipotesi in cui, a seguito della ripartizione in base al patrimonio netto contabile trasferito del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni della scissa svolgente attività "prevalentemente" commerciale, il socio-società di capitali si veda attribuire un consistente costo fiscale relativo a partecipazioni nella scissa divenuta "prevalentemente" immobiliare.
Anche in tale caso, perdendo le partecipazioni il requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 87 del Tuir, in caso di successiva cessione delle stesse, il socio realizzerà un minore ammontare di plusvalenza imponibile (o un maggiore ammontare di minusvalenza fiscalmente deducibile).
Un discorso simile può farsi ogniqualvolta oggetto di scissione siano società holding, per le quali vige il principio secondo cui il requisito della lettera d) va riferito alle società indirettamente partecipate e si verifica quando lo stesso sussiste nei confronti delle partecipate che rappresentano "la maggior parte del valore" del patrimonio sociale della partecipante, determinabile in base ai valori correnti.
In tutte le predette ipotesi, va valutata l’applicazione dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 1973.

L'ultimo quesito in materia di regime pex riguarda l'estensione analogica della regola fissata dall'articolo 176, terzo comma, del Tuir ai conferimenti cosiddetti realizzativi, disciplinati dall'articolo 175.
Com'è noto, il predetto terzo comma prevede che non si applica l'articolo 37-bis del Dpr 600/73 ogniqualvolta il conferente di un'azienda in regime "bisospensivo" proceda alla cessione delle partecipazioni ricevute in cambio dalla conferitaria, in modo tale da trasformare una plusvalenza su cessione di azienda, che sarebbe stata imponibile, in una plusvalenza su cessione di partecipazioni, che beneficia del regime pex.
Secondo l'Agenzia delle entrate, tale regola si applica esclusivamente all'ipotesi disciplinata dall'articolo 176 del Tuir, in quanto "introduce una norma derogatoria alla disciplina generale antielusiva [e] i presupposti per l'applicazione del regime di participation exemption alla fattispecie di cui all'articolo 175... sono diversi da quelli relativi all'articolo 176".
Tale diversità di presupposti è ravvisata nella circostanza che il conferimento previsto dall'articolo 175 del Tuir è "atto realizzativo" che "impedisce il subentro, da parte della società conferente, nel requisito pex del periodo di possesso della partecipazione ricevuta, relativa all'azienda conferita, a differenza di quanto previsto dall'articolo 176".
Insomma, la natura "realizzativa" del conferimento ex articolo 175 del Tuir, a differenza della natura neutrale, e quindi "continuativa", del conferimento ex articolo 176, non consente l'estensione in via analogica della regola prevista dal terzo comma dell'articolo 176 ai conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 175.
Invero, come già chiarito nella circolare n. 36/E del 2004, la natura "realizzativa" dei conferimenti ex articolo 175 del Tuir comporta che i requisiti soggettivi della pex di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 87 non si trasmettano alla società conferente, la quale, conseguentemente, rimane libera di effettuare una nuova "prima iscrizione" delle partecipazioni e dovrà attendere il decorso di 18 mesi per realizzare plusvalenze in regime pex, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi.
Ebbene, difettando anche uno dei requisiti pex, il contribuente potrebbe, a seguito del conferimento ex articolo 175 del Tuir, realizzare una minusvalenza fiscalmente deducibile o una plusvalenza fiscalmente imponibile derivante dalla cessione delle partecipazioni.
Tuttavia, l'estensione in via analogica della regola fissata nell'articolo 176, terzo comma, del Tuir, avrebbe evitato il sindacato antielusivo solo nel caso di realizzo di plusvalenza e non anche in caso di realizzo di minusvalenza, dal momento che l'ambito di applicazione del predetto terzo comma è circoscritto alla "esenzione totale di cui all'articolo 87, o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c)".
 
Michele Andriola

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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