Pensionati Inpdap non residenti, una manna per il Campidoglio - Risoluzione n. 261/E del 21 settembre 2007.


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Pensionati Inpdap non residenti, una manna per il Campidoglio - Risoluzione n. 261/E del 21 settembre 2007.
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 21/09/2007
N° doc. 3974
21 09 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 261/E del 21 settembre 2007

Pensionati Inpdap non residenti, una manna per il Campidoglio

Addizionale Irpef con l'aliquota fissata dal Comune in cui ha sede legale l'ente erogante
 
Le pensioni erogate a soggetti non residenti in Italia scontano l'addizionale comunale all'Irpef secondo l'aliquota stabilita dal comune in cui il sostituto d'imposta ha sede legale. Ciò anche se il pensionato ha chiesto di riscuotere tramite accredito presso un istituto bancario o postale situato nella circoscrizione di un altro comune o mediante un procuratore domiciliato altrove. La condizione di soggetto fiscalmente residente in uno Stato estero dovrà comunque essere certificata dalla competente autorità straniera.

Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dalla
risoluzione n. 261/E del 21 settembre, con cui l'agenzia delle Entrate ha risposto all'istanza di interpello presentata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap). L'Ente chiedeva, in particolare, di conoscere quale fosse l'aliquota dell'addizionale all'Irpef da applicare, anche in considerazione del fatto che alcuni pensionati, pur risiedendo all'estero, riscuotono i propri emolumenti in Italia tramite accredito su conto corrente o mediante procuratore. Per sciogliere la questione, l'Inpdap prospettava inoltre la necessità di distinguere tra pensioni riscosse direttamente in Italia e pensioni pagate all'estero.

Dopo aver precisato che l'addizionale Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa, i tecnici dell'Agenzia hanno spiegato che le persone non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale "nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se questo è prodotto in più comuni, in quello ove si è prodotto il reddito più elevato". Trattandosi di pensioni corrisposte a soggetti non residenti, il comune "in cui si è prodotto il reddito" dovrà essere individuato, conclude la risoluzione, "in base al luogo ove è ubicata la sede legale dell'ente erogante". Nel caso in questione, a condizione naturalmente che la pensione sia l'unico o il maggiore dei redditi prodotti in Italia dal pensionato non residente, l'addizionale sarà dunque dovuta al comune di Roma, secondo l'aliquota stabilita dallo stesso. Non ha infatti rilevanza il fatto che essa sia riscossa in Italia o all'estero, né tanto meno rileva il comune in cui ha sede l'istituto bancario o postale presso cui è richiesto l'accredito o in cui fosse domiciliato l'eventuale procuratore.

Per dimostrare di essere fiscalmente residente in uno Stato estero, il pensionato dovrà comunque presentare un certificato rilasciato dalla competente autorità fiscale straniera: allo scopo, non è infatti sufficiente una autocertificazione. Una dichiarazione attestante la situazione dei redditi in Italia, con l'indicazione del comune in cui sono stati prodotti e del loro ammontare sarà comunque richiesta dall'Inpdap, al fine di verificare che la pensione sia l'unico o il maggiore dei redditi prodotti in Italia dal pensionato non residente.

 
Chiara Ciranda
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