Per flipper, biliardo, calcio balilla e jukebox imponibili invariati e controlli dei versamenti


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Per flipper, biliardo, calcio balilla e jukebox imponibili invariati e controlli dei versamenti
Autore: Alfonso Russo - aggiornato il 06/03/2006
N° doc. 1292
 
 
Nella G.U. del 22 febbraio due decreti sugli apparecchi da intrattenimento

Per flipper, biliardo, calcio balilla e jukebox
imponibili invariati e controlli dei versamenti

Sanzione ridotta al 10% per chi versa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità
 
L'articolo 14-bis del Dpr 640/72, così come modificato dall'articolo 39 del Dl 269/2003, prevede che per i "giochi" individuati dal comma 7 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 773/31), sia fissato un imponibile medio forfetario ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.
Tale individuazione a tutt'oggi permane, a differenza della categoria di quelli previsti del comma 6 dell'articolo 110, la cui gestione avviene mediante collegamento attraverso la rete telematica.

Sono interessati dalla determinazione forfetaria:
  1. gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor atti a esprimere l'abilità fisica e mentale del giocatore, attivabili con monete metalliche di 1 euro per ciascuna partita, che distribuiscono premi in oggettistica di valore non superiore a 20 volte il costo della partita
  2. gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica o mentale, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della partita non può essere superiore ai 50 centesimi.

Ricordiamo che il comma 495 dell'articolo 1 della legge 311/2004 ha abrogato un'altra categoria di giochi che era compresa nel comma 7 dell'articolo 110, ovvero quelli attivabili con monete (di valore non superiore a 50 centesimi) che consentivano il prolungamento della partita o la ripetizione della stessa fino a dieci volte.

Gli imponibili forfetari, sono stati fissati con decreto del direttore generale dei Monopoli di Stato del 28/1/2005 e, da ultimo, confermati con quello del 30/1/2006:

  • categoria AM1 - Biliardo ed apparecchi simili, attivi a moneta o gettone ovvero affittato a tempo: 3.500 euro
  • categoria AM2 - Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o a gettone: 500 euro
  • categoria AM3 - Apparecchi attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (calcio balilla, bigliardino e apparecchi similari): 470 euro
  • categoria AM4 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari): 1.000 euro
  • categoria AM5 - Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo, congegno "Kiddie rides" e apparecchi similari: 480 euro
  • categoria AM6 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari): 1.500 euro.

Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativa ai suddetti giochi, è effettuata dal soggetto passivo in unica soluzione, entro il giorno 16 del mese di marzo 2006, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno.
Già con decreto del direttore dei Monopoli del 7/8/2003 come soggetto passivo fu individuato il gestore e il successivo del 30/1/2006 precisa ulteriormente che questi è "colui che esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici da divertimento e intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualsiasi titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie. E' equiparato al gestore l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui ne sia proprietario".

Si ricorda che è prevista la riduzione a 1/3 della base imponibile per gli apparecchi installati presso amministrazioni militari, corpi di polizia e vigili del fuoco (mentre per quelli installati in sedi oggetto di attività stagionali - chiusura per almeno sei mesi - la riduzione è ridotta alla metà), ed è stabilito, nel contempo, l'obbligo di comunicazione nel caso in cui gli apparecchi siano rimossi dai locali che danno diritto alla riduzione della base imponibile.
Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del 30/1/2006 rinvia, infine, al decreto del 7/8/2003 per le modalità di assolvimento dell'imposta (tra cui l'obbligo di farsi rilasciare l'attestazione di pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti da parte dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, adempimento di particolare importanza visto che il comma 5 dell'articolo 3, del decreto 7/8/2003 precisa che "la quietanza attesta l'esaurimento del rapporto tributario relativo all'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi di cui al presente decreto, anche nei riguardi dell'esercente il locale ove gli apparecchi medesimi sono installati") e a quello del 28/1/2005 per le procedure connesse alle dichiarazioni relative agli apparecchi in questione.

Per gli apparecchi in questione, secondo quanto stabilito nel punto 2 della tariffa allegata al Dpr 640/72, l'imposta sugli intrattenimenti è dell'8 per cento, mentre, alla base imponibile di cui sopra, va applicata anche l'Iva con aliquota al 20 per cento, in base al sesto comma dell'articolo 74 del Dpr 633/72, e detrazione, ex articolo 19, forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

Finanziaria 2006
In relazione ai giochi in oggetto, la Finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) ha introdotto una serie di procedure ai fini del controllo e dell'eventuale iscrizione a ruolo dei versamenti dell'imposta sugli intrattenimenti omessi o carenti.
Con il comma 548, infatti, sono stati inseriti gli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, nel corpo del Dpr 640/72.
In seguito a tali innovazioni, è previsto, come termine prescrizionale per il controllo automatizzato dei suddetti versamenti, il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.
Nel caso in cui i versamenti dovuti risultassero omessi, carenti o intempestivi (il decreto del 30/1/2006 ha stabilito che la sanzione da applicarsi in tali casi è quella prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/97 e, cioè, il 30 per cento dell'imposta dovuta.), l'esito del controllo è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Questi può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Il comma 548 della Finanziaria ha, altresì, stabilito che le somme che, a seguito dei controlli automatici "risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte".
Le cartelle di pagamento, conseguenti ai ruoli di cui sopra, devono essere notificate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.
Anche per la fattispecie in esame è stata prevista la possibilità di versare una sanzione ridotta a 1/3 (10 per cento), se colui il quale riceve la preventiva comunicazione provvede a versare l'imposta contestata e gli interessi (calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione) entro trenta giorni dal ricevimento della medesima.

Le stesse disposizioni possono essere applicate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate (su comunicazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) per il recupero dell'Iva connessa con l'imposta sugli intrattenimenti.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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