Per il commercialista sindaco attrazione fatale verso l Irap


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Per il commercialista sindaco attrazione fatale verso l Irap
Autore: Fisco Oggi - Paola Pullella Lucano - aggiornato il 25/03/2009
N° doc. 10785

Per il commercialista “sindaco” attrazione fatale verso l’Irap

Le somme incassate per l’attività a favore di società commerciali rientrano tra i redditi di lavoro autonomo
Se il “sindaco” di una società è dottore commercialista, i relativi compensi fanno comunque parte della base imponibile Irap, anche se per quell’attività non si avvale della struttura organizzativa dello studio professionale. Per effetto del principio di “attrazione”, sono redditi di lavoro autonomo.
In generale, le retribuzioni corrisposte a coloro che esercitano funzioni di amministratore, sindaco o revisore di società (associazioni, enti) sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, purché si tratti di proventi prestabiliti, derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza l’utilizzo di una struttura organizzativa. Sulla base di questi presupposti, tali compensi, per il fisco, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La norma (articolo 50 del Tuir) contiene, però, alcune deroghe.
Fanno eccezione, infatti, le somme percepite in seguito a collaborazioni connesse ai compiti istituzionali propri dell’attività di lavoro dipendente o comprese nell’ambito della professione svolta dal contribuente.
È su quest’ultima ipotesi che sono stati chiamati in causa gli esperti dell’agenzia delle Entrate.
In sostanza, un dottore commercialista ha esposto la propria perplessità in merito all’assoggettamento a Irap di alcuni compensi ricevuti per l’esercizio di attività di sindaco di società commerciali. Secondo il professionista, tali somme non possono concorrere alla formazione della base imponibile dell’imposta per il fatto che, nello svolgimento di questa particolare funzione, egli non si avvale del proprio studio.
Con la risoluzione n. 78/E del 25 marzo, i tecnici dell’Agenzia non hanno concordato con le osservazioni del contribuente riferendosi appunto alle descritte “eccezioni alla regola”.
I redditi prodotti dal commercialista per l’esercizio dell’attività di “sindaco”, pur non avendo le caratteristiche specifiche per essere qualificati come redditi di lavoro autonomo e, in quanto tali, soggetti a Irap, non possono essere considerati separatamente.
Per effetto del principio di attrazione, rintracciabile nello stesso articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, i compensi in argomento confluiscono quindi, senza distinzione di sorta, nel complesso del reddito professionale prodotto dal commercialista.
A supporto della precisazione, nel documento viene richiamata la circolare 105/2001, nella quale si ricorda che “la riconduzione dei compensi percepiti per l’attività di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti nella sfera di lavoro autonomo, assume rilevanza anche ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRAP dovuta dal professionista e dal committente. Detti compensi, infatti, poiché rientranti tra i redditi dell’attività professionale di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir, costituiscono componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP dovuta dal professionista. Per il soggetto erogante, d’altro canto, i compensi corrisposti configurano componenti negativi deducibili ai fini dell’IRAP dovuta”.
Paola Pullella Lucano - pubblicato il 25/03/2009
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