Per il nuovo tributo si riapre il vecchio Registro.


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Per il nuovo tributo si riapre il vecchio Registro.
Autore: Maria Ingraffia - aggiornato il 23/11/2007
N° doc. 4816
22 11 2007 - Edizione delle 12:00  
 
Sentenza 20865 del 5 ottobre 2007

Per il nuovo tributo si riapre il vecchio Registro

L’accertamento oramai definitivo è utilizzabile anche ai fini Irpef
 
In sede di accertamento dell’Irpef–Ilor, l’Amministrazione finanziaria, in assenza di altri riscontri, può avvalersi degli esiti di quello compiuto ai fini dell’imposta di registro, divenuto nel frattempo definitivo. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 20865 del 5 ottobre 2007.

I giudici, da un lato hanno riconosciuto la legittimità dell’azione dell’Amministrazione finanziaria che utilizza l’esito di un precedente accertamento, divenuto nel frattempo definitivo; dall’altro, hanno comunque sottoposto tale possibilità alla circostanza che i due accertamenti si riferiscano allo stesso fatto economico che dà luogo all’applicazione dei diversi tributi, precisando che tale possibilità debba essere considerata una presunzione di tipo relativo.

Per giurisprudenza costante, infatti, è da rilevare che "anche in difetto di una espressa previsione normativa deve ritenersi che i principi costituzionali di divieto di disparità di trattamento, legalità, ed imparzialità amministrativa e imposizione fiscale in base alla capacità contributiva, stabiliti dagli artt. 3, 97 e 53 della Costituzione, impongano all’Amministrazione Finanziaria un vincolo a precedenti accertamenti sul valore degli stessi fatti economici effettuati ai fini dell’applicazione di altri tributi, quando le singole leggi d’imposta non stabiliscono differenti criteri di valutazione".

Pur non essendo, cioè, espressamente previsto dalle leggi d’imposta un vincolo giuridico a un valore divenuto definitivo ai fini dell’applicazione di un altro tributo, lo stesso deriva direttamente dai principi costituzionali, che impongono all’Amministrazione finanziaria, in osservanza ai principi di imparzialità, una medesima valutazione riferita al medesimo bene colpito da diversi tributi, nello stesso contesto temporale e in relazione a uno stesso fatto economico per il quale le singole leggi d’imposta non ne impongono diversi criteri di determinazione.

Al fine di appurare, quindi, se il ricorso agli esiti di un diverso accertamento leda o meno i principi di divieto di disparità di trattamento, legalità, imparzialità amministrativa e imposizione fiscale in base alla capacità contributiva, costituzionalmente riconosciuti, occorre verificare che gli accertamenti in questione si riferiscano al medesimo fatto economico posto alla base per l’applicazione dei diversi tributi.

In proposito, la Corte, con riferimento all’articolo 51 del Testo unico del registro, ha affermato che tale norma, interpretata alla luce dei principi in precedenza delineati, deve ritenersi operante anche nell’accertamento ai fini dell’imposizione sul reddito. La disposizione, infatti, non può essere valutata quale facoltà discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, bensì quale mera espressione di principi costituzionalmente garantiti (sentenza 4117/2002).

Di conseguenza, nel caso di specie, è stata riconosciuta la legittimità dell’azione degli uffici finanziari che, in assenza di altri riscontri, utilizzino il valore definito ai fini dell’imposta di registro per procedere all’accertamento dell’Irpef–Ilor, ferma restando la possibilità per il contribuente, con onere a proprio carico, di superare la presunzione che il prezzo incassato corrisponda al valore di mercato accertato ai sensi dell’articolo 51 del Tur, tramite la produzione di elementi che possano dimostrare che la vendita sia stata realizzata a un prezzo inferiore.

 
Maria Ingraffia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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