Per il premio di concentrazione rileva il valore della produzione - L'agevolazione consiste in un credito d'imposta utilizzabile in compensazione


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Per il premio di concentrazione rileva il valore della produzione - L'agevolazione consiste in un credito d'imposta utilizzabile in compensazione
Autore: Fisco Oggi - Gianluca Martani - aggiornato il 30/06/2005
N° doc. 352
La misura è a favore delle microimprese che si aggregano
Per il premio di concentrazione rileva il valore della produzione
L'agevolazione consiste in un credito d'imposta utilizzabile in compensazione
L'articolo 2 del Dl 106 del 17 giugno prevede un premio di concentrazione, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione, a favore delle imprese risultanti da processi di concentrazione o di aggregazione, nel rispetto di determinate condizioni. Per poter beneficiare dell'agevolazione, le imprese partecipanti devono essere residenti in Stati membri della Ue, ovvero dello Spazio economico europeo, e devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta utilizzabile in compensazione

Con l'articolo 2 del decreto legge n. 106 del 17 giugno 2005 è stato previsto un premio di concentrazione, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione, a favore delle imprese risultanti da processi di concentrazione o di aggregazione, nel rispetto di determinate condizioni.
Vediamo nello specifico quali sono i requisiti richiesti e le modalità di utilizzo del bonus in esame.

Soggetti beneficiari
Per poter beneficiare dell'agevolazione, le imprese che prendono parte al processo di concentrazione o aggregazione devono essere residenti in Stati membri dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo, e devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003.
Viene stabilito, inoltre, che anche il soggetto risultante dall'operazione di concentrazione o di aggregazione debba rientrare, a sua volta, nella definizione di microimpresa ovvero di piccola e media impresa di cui alla predetta raccomandazione.

Ambito temporale
L'agevolazione, ai fini della sua concreta operatività, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Per tale motivo viene, infatti, stabilito alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 2 che le operazioni di concentrazione o aggregazione devono essere ultimate entro i ventiquattro mesi successivi alla data in cui interviene l'approvazione predetta.

Requisiti oggettivi
Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, è necessario che tutte le imprese partecipanti al processo di concentrazione abbiano esercitato attività "omogenee" nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui si è perfezionato il predetto processo (norma antielusiva). E' dubbio se tale disposizione debba essere valutata nel senso di ritenere che per l'accesso al bonus sia necessario aver iniziato l'attività da più di due periodi d'imposta; ciò anche alla luce del comma 3 dell'articolo 2 del decreto in esame, che prevede, ai fini del calcolo dell'agevolazione stessa, di tenere conto delle dichiarazioni ai fini dell'Irap relative al secondo periodo d'imposta precedente a quello di perfezionamento dell'operazione di concentrazione.
Ulteriore condizione richiesta, ai fini della spettanza dell'agevolazione, è che la concentrazione o l'aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni. A tal proposito, sarebbe opportuno conoscere se qualsiasi fattispecie comportante una durata inferiore si sostanzi in una causa di decadenza dal beneficio (ad esempio, fallimento della società incorporante).
L'agevolazione, in ogni caso, non compete quando le operazioni di concentrazione riguardano imprese tra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenendo conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del Tuir.

Le operazioni oggetto dell'agevolazione
Come già anticipato in premessa, il decreto considera agevolabili tutte quelle operazioni relative a processi di concentrazione ovvero di aggregazione, senza tuttavia specificare esattamente quali sono le operazioni ammesse. In tal modo viene lasciata ampia libertà contrattuale alle parti, che possono così prevedere diverse modalità con cui eseguire le predette operazioni.
A tal proposito, giova ricordare che il decreto legge n. 35 del 16 marzo 2005 (cosiddetto "decreto legge competitività"), al comma 1-bis dell'articolo 9 elenca una serie di operazioni definite di concentrazione, tra le quali fusioni anche per incorporazione, costituzione di consorzi, ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.

Misura dell'agevolazione
Il premio di concentrazione consiste in un credito d'imposta utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi del Dlgs 241/1997, pari al dieci per cento della differenza tra la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni ai fini dell'Irap di tutte le imprese partecipanti all'operazione e il maggiore dei predetti valori dichiarati da ciascuna delle imprese partecipanti.
Ai fini del calcolo dell'agevolazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione è completata. Ad esempio, se l'operazione di concentrazione si perfeziona nel periodo d'imposta in corso al 1° luglio 2006, le dichiarazioni da considerare sono quelle relative al periodo d'imposta in corso al 1° luglio 2004.
Va precisato, inoltre, che il predetto credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile Irpef/Ires e Irap, e non rileva, come provento esente, alla determinazione del pro-rata generale di deducibilità degli interessi passivi, disciplinato all'articolo 96 del Tuir.

Adempimenti
L'impresa risultante dalla concentrazione, ai fini della richiesta dell'agevolazione, deve inoltrare, in via telematica, un'apposita istanza al Centro operativo di Pescara, che rilascia, sempre in via telematica, una certificazione attestante la data di presentazione. L'Agenzia delle Entrate provvede poi a esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione ed entro trenta giorni comunica l'eventuale rigetto dell'agevolazione per carenza dei requisiti o per l'esaurimento dei fondi.

Gianluca Martani

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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