Permute immobiliari: catastale batte ipotecaria 2 a 1.
Le Soluzioni
GBsoftware:
Integrato GB
|
Contabilità GB
|
Bilancio Europeo GB
|
Dichiarazioni GB
|
Antiriciclaggio GB
|
Leasing GB
www.gbsoftware.it
Area riservat
a
I nostri software
INTEGRATO GB
Contabilità
Ordinaria e Semplificata
Completa di tutte le gestioni iva-bilancio-registri...
Moduli aggiuntivi
Professionisti
Regime dei Minimi
Gestione dei Cespiti
Gestione dei Percipienti
Gestione Fatturazione
Gestione dei Corrispettivi
Prospetti Contabili
Verifica Operatività
Tassa Libri Sociali
Bilancio Europeo
Dichiarazioni fiscali
UNICO 2012
Persone Fisiche
Società di Persone
Società di Capitali
Enti non Commerciali
Dichiaraz. IVA Annuale
Dichiaraz. IVA Base
Modello CUD
Certificazione Compensi
Modello CUPE
770 Semplificato
Dichiarazione IRAP
Modello 730
Terreni Fabbricati (IMU)
Studi di Settore
770 Ordinario
Istanza Rimborso IRAP
Modello F24 Telematico
Dichiaraz. Anagrafiche
Comunicazioni fiscali
Com. Ann. Dati IVA
Modelli Intracomunitari
Dichiaraz. di Intento
TR - Rimborso IVA tr.
Antiriciclaggio
Art. 141 Professionisti PLUS
Art. 143 Operatori non finanziari
Privacy
Privacy.it
GBprivacy
Corso misure minime
GESTIONE SRL
new
Contab. Minimi excel
Ultimi rilasci
Listino prezzi
Modelli Ministeriali
Seguici su Facebook
Notizie e documenti
Supporto/Utility
Home
>
Tutte le notizie ed i documenti
Stampa la pagina
Invia ad un amico
Permute immobiliari: catastale batte ipotecaria 2 a 1.
Autore:
Marcello Maiorino
- aggiornato il
19/02/2007
N° doc. 2117
19 02 2007 - Edizione delle 14:15
Circolare n. 8/E del 13 febbraio 2007
Permute immobiliari: catastale batte ipotecaria 2 a 1
Ogni voltura sconta la tassazione. La trascrizione soggetta a imposta è, invece, unica
La recente
circolare n. 8/E
del 13 febbraio ha affrontato la tematica concernente l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali da corrispondere nel contratto di permuta immobiliare; nel farlo, ha proceduto all'interpretazione di alcune disposizioni normative previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale.
In primo luogo, l'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali (Dpr n. 347/1990) prevede testualmente che "
Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa
".
Il successivo articolo 2, rubricato "base imponibile per le trascrizioni", stabilisce che "
L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni
".
In base a tale ultima disposizione normativa, nella circolare è effettuato un collegamento all'articolo 43 del Testo unico dell'imposta di registro, segnatamente alla parte in cui viene stabilita la base imponibile per le permute, che è costituita "
dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta
".
Il presupposto fondante l'applicazione dell'imposta ipotecaria consta nella formalità di trascrizione, che è unica anche nell'ipotesi del contratto di permuta di beni immobili.
A tal proposito, la circolare ha il pregio di operare un rinvio all'articolo 17, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in base al quale è previsto che ciascuna nota di trascrizione non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione.
Da ciò si evince che costituisce oggetto della trascrizione il negozio giuridico nella sua unità, non rilevando, pertanto, la circostanza che il relativo oggetto sia costituito da uno o più immobili.
Per quanto concerne la disciplina civilistica del contratto di permuta, esso, ai sensi dell'articolo 1552 cc, è definito come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro, cui si applicano, in base al disposto dell'articolo 1555 del codice medesimo, le norme stabilite per la vendita, purchè con essa compatibili.
Pertanto, la permuta, essendo un unico negozio giuridico, dà luogo a un'unica formalità; ne consegue che soltanto per essa è dovuta l'imposta ipotecaria, che viene calcolata su una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.
La soluzione adottata relativamente alla corresponsione dell'imposta catastale differisce, tuttavia, da quella appena illustrata concernente l'imposta ipotecaria, essendo la prima correlata alla differente formalità della voltura catastale.
Il relativo riferimento normativo è dato dall'articolo 10, comma 1, del citato Dpr n. 347 del 1990, ai sensi del quale le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari, determinato a norma dell'articolo 2 del medesimo decreto.
La circolare precisa che il negozio giuridico della permuta immobiliare dà luogo a due distinte volture catastali (una per ciascun immobile); di conseguenza, ciascuna di esse è autonomamente soggetta a tassazione, ai sensi del sopra menzionato articolo 10.
Pertanto, nell'ipotesi in esame, atteso che ciascuna voltura non può che riferirsi a un solo immobile, non trova cittadinanza il rinvio operato, nella commentata diversa ipotesi relativa al tributo ipotecario, all'articolo 43 del Testo unico dell'imposta di registro, nella parte in cui, con riguardo alla base imponibile prevista per le permute, la definisce costituita dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.
Il rinvio operato alle regole di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro deve intendersi esclusivamente riferito all'articolo 51 del Dpr n. 131, che testualmente prevede che "per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari ... si intende per valore il valore venale in comune commercio".
Marcello Maiorino
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009