Piscina in agriturismo, un tuffo nell Iva e nelle imposte dirette


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Piscina in agriturismo, un tuffo nell Iva e nelle imposte dirette
Autore: Fisco Oggi - Alessandra Gambadoro - aggiornato il 16/03/2009
N° doc. 10711

Piscina in agriturismo, un tuffo nell'Iva e nelle imposte dirette

I costi per la costruzione sono deducibili se l'opera è realizzata su un terreno di proprietà dell'azienda

Ok alla detrazione dell'Iva sulle spese sostenute da un agriturismo per la costruzione di una piscina se questa è strumentale allo svolgimento di tale attività, possiede le caratteristiche tecniche previste dalla legge e se il contribuente ha optato per il regime ordinario. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, inoltre, alle stesse condizioni, i costi sostenuti sono deducibili e possono essere ammortizzati se la piscina è realizzata su un terreno di proprietà dell'impresa agrituristica.
E' in sintesi il contenuto della risoluzione n. 65/E del 16 marzo, con cui l'agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi posti da una azienda agrituristica umbra che ha intenzione di realizzare, all'interno della propria struttura, una piscina a uso dei clienti. L'istante chiede se è possibile detrarre l'Iva sui costi da sostenere per la costruzione della piscina e se gli stessi siano deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
L'Amministrazione finanziaria risponde che ciò è possibile solo ad alcune condizioni.
L'impresa agrituristica può detrarre l'Iva se ha optato per il regime ordinario. Le aziende agrituristiche, infatti, in base alla legge 413/1991, applicano un regime Iva forfetario, "...riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni...". In alternativa, è possibile optare per l'adozione del regime ordinario (con vincolo per tre anni), con effetti sia ai fini Iva che per le imposte dirette.
Per poter detrarre l'Iva, inoltre, la piscina deve essere utilizzata come bene strumentale per l'esercizio dell'attività agrituristica e deve possedere le caratteristiche tecniche previste dalla legge regionale: superficie inferiore a 150 metri quadri, profondità massima non superiore a 140 centimetri.
Stessi presupposti sono indispensabili per poter dedurre i costi al momento della determinazione del reddito dell'impresa agrituristica. In questo caso, però, occorre anche che la piscina sia costruita su un terreno di proprietà dell'agriturismo; solo così, infatti, può essere considerata bene immobile strumentale ammortizzabile di proprietà dell'impresa e quindi i relativi costi possono essere deducibili.
Se l'azienda, invece, realizza la piscina su un terreno di proprietà di terzi, le spese sono da inquadrare tra le "altre immobilizzazioni immateriali" e la piscina, poiché non è separabile dal terreno in cui è sita, non può essere considerata un bene ammortizzabile per chi l'ha realizzata. Di conseguenza, i relativi costi di costruzione rientrano tra gli oneri pluriennali disciplinati dall'articolo 108, comma 3, del Tuir.

Alessandra Gambadoro - pubblicato il 16/03/2009
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