Preavviso di fermo amministrativo - Il giudice tributario rivendica la competenza.


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Preavviso di fermo amministrativo - Il giudice tributario rivendica la competenza.
Autore: Enzo Di Giacomo - aggiornato il 15/10/2007
N° doc. 4321
15 10 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Commissione tributaria provinciale

Preavviso di fermo amministrativo
Il giudice tributario rivendica la competenza

Non tassativa l'elencazione, fatta nell'articolo 19 del Dlgs 546/92, degli atti impugnabili
 
L'impugnazione del mero "preavviso" di fermo amministrativo rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. E' il parere della Ctp di Roma, espresso nella sentenza 246/07 del 13 giugno 2007. I giudici romani, preso atto dei pronunciamenti sia del giudice ordinario che di quello amministrativo, hanno ritenuto, innovando rispetto a quanto sostenuto sino a ora, che l'atto in questione incide negativamente sul debitore, giudicando inoltre non tassativa l'elencazione fatta nell'articolo 19 del Dlgs 546/1992.

Com'è noto, il fermo amministrativo è un atto tramite il quale gli enti competenti provvedono alla riscossione coattiva di crediti insoluti; è anche previsto dal Codice della strada come sanzione accessoria per determinati tipi di infrazione (ad esempio, il ritiro della carta di circolazione). La procedura prevede la notifica della cartella esattoriale e, successivamente, decorsi 60 giorni, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili: la stessa procedura prevede l'invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo, atti che devono indicare chiaramente la natura del debito.

Il contribuente aveva impugnato, previa sospensione, il preavviso di fermo amministrativo, disposto per alcuni crediti e aventi a oggetto una sanzione per violazione al codice della strada e l'imposta proporzionale di registro relativa al 1999.

Occorre rilevare preliminarmente che, da un lato, i giudici ordinari hanno qualificato il provvedimento di fermo amministrativo come atto esecutivo e come mezzo rimesso al creditore (ordinanza 14701/2006), dall'altro i giudici amministrativi hanno rivendicato la loro competenza su di un atto giudicato autoritativo discrezionale (Consiglio di Stato, ordinanze 2032/2006 e 4581/2006). La giurisprudenza, al fine di dirimere detto contrasto, si è pronunciata a sezioni unite stabilendo che la giurisdizione è del giudice ordinario (sentenza 2053/2006).

L'iter logico-giuridico seguito dai giudici romani ha posto in evidenza che al momento non esiste nel panorama normativo-giurisprudenziale una definitiva chiusura al riconoscimento della giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di fermo amministrativo. Infatti, né l'articolo 35, comma 26-quinquies, del Dl 223/2006, né la Corte costituzionale con l'ordinanza 161/2007, né le sezioni unite con la sentenza 8954/2007, hanno limitato la giurisdizione delle Commissioni tributarie ai fermi amministrativi azionati per crediti di natura strettamente tributaria; tale silenzio fa, anzi, ritenere che la competenza delle stesse debba ritenersi operante per ogni fermo amministrativo, a prescindere dalla natura dei crediti azionati.

Per i giudici della Ctp, in particolare, il legislatore, con l'emanazione del citato articolo 35, ha inteso realizzare un ampliamento della giurisdizione delle Commissioni tributarie; il fermo amministrativo, pur azionato per crediti di natura non strettamente fiscale, presenta quei caratteri di inerenza e di connessione con la materia tributaria che ne giustificano l'appartenenza alla giurisdizione tributaria.

La mancanza di una definizione legislativa di tributo e l'ampliamento della stessa nozione di tributo che emerge in relazione a diverse disposizioni anche di rango costituzionale, non può far ritenere che il richiamo ai tributi di ogni genere e specie (articolo 2, Dlgs 546/1992) escluda a priori la giurisdizione tributaria nei giudizi aventi a oggetto qualsiasi fermo amministrativo.

 
Enzo Di Giacomo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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