Premi di fine anno: l'Iva non si detrae - Sentenza n. 5006 dell'8 marzo 2007.


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Premi di fine anno: l'Iva non si detrae - Sentenza n. 5006 dell'8 marzo 2007.
Autore: Fisco Oggi - Maria Ingraffia - aggiornato il 17/04/2007
N° doc. 3203
17 04 2007 - Edizione delle 15:45  
 
Sentenza n. 5006 dell’8 marzo 2007

Premi di fine anno: l’Iva non si detrae

Le cessioni elargite ai clienti non sono assimilabili ad “abbuoni o sconti, previsti contrattualmente”
 
Con la sentenza n. 5006 dell’8 marzo 2007, la Corte di cassazione ha statuito che rimangono estranee al campo di applicazione dell’Iva le cessioni monetarie relative ai premi di fine anno elargiti ai propri clienti, in quanto tali operazioni non possono essere assimilate ad “abbuoni o sconti, previsti contrattualmente”, e che spetta al contribuente che vanta il diritto alla detrazione dell’imposta dimostrare che le operazioni sono inerenti all’esercizio di impresa e non sono relative a omaggi riconosciuti esclusivamente ai propri dipendenti.

La controversia concerne, quindi, da un lato l’applicazione dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972 alle cessioni monetarie relative ai premi di fine anno riconosciuti ai propri clienti, dall’altro l’onere della prova dell’inerenza del materiale promozionale acquistato all’attività di impresa che grava sul contribuente che vanta il diritto alla detrazione dell’Iva.

Nel caso di specie, sulla base del processo verbale di contestazione, redatto dalla Guardia di finanza nei confronti di una società che operava nel campo alimentare, era emerso che la stessa aveva effettuato indebite detrazioni Iva, tra le quali i premi di fine anno elargiti ai propri clienti con l’emissione di note di accredito e operazioni non inerenti l’esercizio di impresa afferenti l’acquisto di omaggi per il personale dipendente.
Veniva, quindi, emesso dall’ufficio Iva avviso di rettifica, nei confronti del quale la società presentava ricorso. Sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale respingevano l’appello, rilevando che le operazioni, così come risultavano dai documenti contabili, non consentivano la detrazione dell’imposta né erano state fornite prove utili per dimostrarne la legittimità della stessa. La società proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

Per quanto attiene il trattamento ai fini Iva dei premi di fine anno riconosciuti ai propri clienti, hanno rilevato i Supremi giudici, occorre verificare se questi rientrano nelle fattispecie individuate all’articolo 26, comma 2, del Dpr 633/72. La predetta disciplina, infatti, riconosce il diritto di portare in detrazione l’Iva se successivamente alla registrazione di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, la stessa venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per il mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o ancora in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Nella sentenza in commento, quindi, viene chiarito che si è in presenza delle condizioni che consentono il riconoscimento della detrazione dell’imposta qualora da un lato sia praticato uno sconto sul prezzo di vendita e dall’altro tale riduzione nasca da un accordo. Il premio di fine anno, invece, rilevano ancora i giudici, è un contributo che viene riconosciuto autonomamente al cliente sulla base del fatturato raggiunto nel corso dell’anno; non si è quindi in presenza di una componente che incide direttamente sul prezzo riducendone l’ammontare dovuto per singole operazioni effettuate, così come avviene per gli abbuoni o gli sconti. Per tale motivo, non essendo soddisfatte le condizioni necessarie previste dalla legge, non può essere riconosciuta la detrazione dell’imposta.

Per quanto attiene, invece, il secondo motivo del contendere relativo ai premi riconosciuti ai dipendenti, atteso che tali omaggi non rientrano tra i motivi che consentono la detrazione dell’imposta, la società lamentava la violazione dell’articolo 56, comma 2, del Dpr 633/72, sostenendo che era stata abusivamente modificata la destinazione degli omaggi in assenza di qualsiasi prova in tal senso fornita dall’ufficio circa la devoluzione degli articoli in questione al personale dipendente. In proposito, la Corte ha chiarito che spetta al contribuente, che vanta il diritto alla detrazione, dimostrare l’inerenza del materiale promozionale all’attività di impresa. Nel caso di specie, invece, non era stata fornita alcuna prova che potesse far individuare la destinazione degli omaggi alla clientela e non ai propri dipendenti.

Dalla sentenza in commento, si evince, il chiaro principio in base al quale, da un lato, non rientrano nella fattispecie che consentono la detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 633/72, le cessioni monetarie relative ai premi di fine anno elargiti ai propri clienti, in quanto tali operazioni non possono essere assimilate ad “abbuoni o sconti, previsti contrattualmente”, e, dall’altro, che costituisce onere del contribuente, che vanta il diritto alla detrazione dell’imposta, dimostrare che le operazioni siano inerenti l’esercizio di impresa e non siano quindi omaggi riconosciuti esclusivamente ai propri dipendenti.

 
Maria Ingraffia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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