Prescrizione dei rimborsi esposti in dichiarazione. Il countdown scatta subito.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Prescrizione dei rimborsi esposti in dichiarazione. Il countdown scatta subito.
Autore: Anna Paola Brocchetta - aggiornato il 29/05/2007
N° doc. 3414
29 05 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Sentenza n. 2687 del 7 febbraio 2007

Prescrizione dei rimborsi esposti in dichiarazione
Il countdown scatta subito

Errata la tesi in base alla quale il termine decorrerebbe dalla scadenza assegnata agli uffici per il controllo formale e la correlata, eventuale, rettifica
 
La Cassazione, a sezioni unite, è tornata a occuparsi della questione del termine di decorrenza della prescrizione ordinaria (articolo 2946 cc) nel caso di rimborsi di crediti esposti in dichiarazione. Con la sentenza n. 2678, depositata il 7 febbraio 2007, la Corte ha ribadito in primo luogo l’orientamento consolidato in base al quale “l’esposizione di un credito d’imposta nella denuncia dei redditi costituisce istanza di rimborso, che soddisfa la condizione posta dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 per evitare la decadenza del credito”, precisando, di seguito, che il decorso della prescrizione è immediato, e che su di esso non interferisce, in senso dilatorio o sospensivo, il concorrente potere di liquidazione da parte dell’Amministrazione procedente.

La vicenda
La vicenda nasce dall’impugnazione da parte di una società del silenzio–rifiuto di un’istanza di rimborso, datata 26 giungo 1995, e relativa a un credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi anno d’imposta 1984, presentata nell’aprile 1985 e mai rettificata dall’Amministrazione finanziaria.
La domanda, accolta in primo grado, veniva rigettata dal giudice d’appello, il quale, da un lato riteneva le ragioni della società caducate, perché non fatte valere nel termine di cui all’articolo 38 del Dpr n. 602/1973 e, dall’altro, estinte per prescrizione, poiché azionate oltre il termine decennale di cui all’articolo 2946 cc.

La società ricorreva per cassazione, eccependo la non applicabilità alla fattispecie in esame dell’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, nonchè l’erroneità della statuizione in ordine alla prescrizione del credito, in quanto il termine fissato dall’articolo 2946 cc decorre non già dalla data di presentazione della dichiarazione, ma soltanto dalla scadenza del termine assegnato, dall’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, agli uffici finanziari per il controllo formale e la correlata, eventuale, rettifica della dichiarazione stessa.

La sezione tributaria della Cassazione, con ordinanza dell’11 marzo 2004, n. 5066, rimetteva gli atti al primo presidente, per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, denunciando un contrasto di giurisprudenza sul momento di decorrenza del termine di prescrizione di cui all’articolo 2946 cc.

Le motivazioni
Le sezioni unite, nella motivazione della sentenza - premesso che le norme che hanno regolato e regolano la liquidazione della dichiarazione (articolo 36-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, nelle versioni succedutesi di volta in volta in conseguenza delle diverse modifiche del testo), si sono sempre riferite al potere dell’amministrazione e non hanno mai inteso istituire un limite all’esercizio dei diritti del contribuente - hanno rilevato che, per poter differire la decorrenza della prescrizione, occorrerebbe accertare una situazione di impossibilità, per il contribuente, di esercitare il proprio diritto (articolo 2935 cc, secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”).

Tale situazione però non può essere ritenuta sussistente, proprio perché nessuna disposizione impedisce al contribuente di esercitare il proprio diritto al rimborso anche in pendenza del termine di liquidazione della dichiarazione.
Simile valutazione è suffragata, prosegue la Corte, “dal tenore della legge che parla di un obbligo degli uffici di “procedere” entro un tempo indicato alle attività di loro competenza e considera il contribuente solo nella veste di destinatario dell’attività stessa e non come destinatario di limiti e oneri”.

D’altra parte, hanno precisato i giudici, ogni credito e debito tributario è per sua natura liquido, essendo determinato nel suo ammontare senza alcun margine di discrezionalità amministrativa e giudiziaria; la sospensione del suo esercizio porrebbe l’Amministrazione in posizione di vantaggio rispetto a qualsivoglia altro debitore.

E’ stato, inoltre, sottolineato che, in aderenza alla prevalenza del diritto alla difesa, riconosciuto in Costituzione dall’articolo 24, e all’eccezionalità dei limiti al libero esercizio della stesso (cfr la sentenza della Corte di cassazione n. 24485 del 17 novembre 2006), un differimento della possibilità di esercizio del diritto non può essere desunto in via interpretativa senza un’esplicita statuizione normativa in tal senso.

Sulla base dei principi sopra enunciati, la Corte ha rigettato il ricorso della società, affermando, in conclusione, che non incide sulla vicenda l’articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in base al quale l’Agenzia delle entrate provvede all’erogazione delle eccedenze di Irpef e Irpeg dovute, in base alle dichiarazioni dei redditi, fino al 30 giungo 1997, senza far valere l’eventuale prescrizione dei diritti del contribuente.
Ciò in quanto la disposizione non modifica i termini di prescrizione ordinaria, ma si limita a invitare l’Amministrazione a non “far valere” tale prescrizione. Dunque, il giudice non deve procedere a una diretta applicazione della norma, spettando all’Amministrazione non proporre in giudizio l’eccezione di prescrizione.

Considerazioni conclusive
In conclusione, potrebbe essere utile evidenziare che la Suprema corte ha deciso in base al testo dell’articolo 36-bis vigente anteriormente alla riforma compiuta nel 1997, ricordando come il testo originario della norma non ponesse alcun termine a siffatta attività di controllo (o di esecuzione); in simile situazione, era impossibile ipotizzare che si imponesse al contribuente di attendere sine die l’adempimento degli uffici.
L’osservazione è rilevante anche ai fini dei successivi interventi legislativi e, quindi, la Corte lascia intendere che le conclusioni raggiunte sono destinate a valere anche per i periodi in cui la normativa è mutata.
Le disposizioni in oggetto, infatti, non stabiliscono un rapporto di pregiudizialità assoluta tra controlli dell’Amministrazione e diritto al rimborso, consentendo a quest’ultimo di trovare espressione a prescindere dall’esercizio dei primi.

Con la sentenza in esame, da un lato il contribuente si vede riconoscere un potere di accesso al giudice (quasi) immediato, senza essere costretto ad attendere la liquidazione (ovviamente rispettando la formazione del silenzio-rifiuto, decorso il termine di novanta giorni di cui all’articolo 21 del Dlgs n. 546 del 1992). Dall’altro, però, l’immediata azionabilità della pretesa di rimborso comporta una prescrivibilità altrettanto immediata.

 
Anna Paola Brocchetta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware