Prestito d'uso di platino, gli adempimenti Iva - Risoluzione n. 96/E dell'11 maggio 2007.


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Prestito d'uso di platino, gli adempimenti Iva - Risoluzione n. 96/E dell'11 maggio 2007.
Autore: Gianluca Di Muro - aggiornato il 11/05/2007
N° doc. 3305
11 05 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 96/E dell'11 maggio 2007

Prestito d’uso di platino, gli adempimenti Iva

Nel caso esaminato dall'Amministrazione fiscale il cedente del metallo prezioso è una banca svizzera
 
La società italiana che importa il platino, nell'ambito di un contratto di prestito d'uso stipulato con un operatore extra Ue (nel caso di specie una banca svizzera), è tenuta ad assolvere l'Iva in dogana, esercitando poi il diritto di detrazione della stessa annotando la bolletta doganale nel registro degli acquisti, previsto dall'articolo 25 del Dpr n. 633 del 1972. Questa, in estrema sintesi, è una delle indicazioni contenute nella risoluzione n. 96/E dell'Agenzia delle entrate dell'11 maggio, in risposta a una istanza di interpello formulata da una azienda che esercita attività chimica con particolare riferimento al trattamento dei metalli preziosi.

Nel documento di prassi dell'Amministrazione si fa anche riferimento al corretto trattamento ai fini Iva sia nell'ipotesi di successivo acquisto del platino importato a titolo di prestito d'uso, che in quella di restituzione dei beni ricevuti in prestito.
Nel primo caso, l'Agenzia delle entrate ritiene che la società debba procedere a emissione di autofattura, annotandola nel registro delle vendite e degli acquisti (in una separata colonna appositamente contrassegnata), senza alcun altro adempimento, a condizione che il prezzo corrisposto all'atto dell'acquisto non risulti superiore a quello indicato in dogana nel momento in cui la merce ha fatto ingresso nel territorio dello Stato.
Se, viceversa, il platino viene restituito al cedente l'operazione necessita di documentazione con fattura non imponibile, in base a quanto indicato dall'articolo 8 del Dpr 633 del 1972.

La risoluzione fornisce anche indicazioni relative agli adempimenti che devono essere effettuati per i compensi corrisposti al cedente quale corrispettivo per il prestito d'uso del platino. Sul punto, l'Amministrazione fiscale conferma che si tratta di una operazione gestibile con il meccanismo del reverse charge, con applicazione dell'aliquota del 20 per cento analogamente a quanto previsto per le cessioni del metallo prezioso.

 
Gianluca Di Muro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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