Previdenza: iscrizione a Fondinps pagata dal lavoratore


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Previdenza: iscrizione a Fondinps pagata dal lavoratore
Autore: Enzo De Fusco - aggiornato il 10/09/2007
N° doc. 3908

Previdenza: iscrizione a Fondinps pagata dal lavoratore

Il lavoratore che viene iscritto a Fondinps è tenuto al pagamento delle spese di partecipazione sia nella fase di accumulo che nella fase di erogazione della rendita; inoltre, è previsto anche il versamento di una quota una tantum per l'adesione iniziale.
Spetterà poi ai datori di lavoro, con modalità ancora da definire, inviare all'Istituto i dati dei lavoratori iscritti al fondo per la gestione delle singole posizioni. Le novità sono previste nello schema di regolamento di Fondinps predisposto dall'Inps, in corso di approvazione.

Con la riforma della previdenza complementare, dunque, è stato disposto che per i lavoratori operanti nei settori in cui non è presente (o non è operante) un fondo negoziale, i datori di lavoro trasferiscano in forma tacita il Tfr a Fondinps.
Con il decreto ministeriale del 31 gennaio 2007 è stato istituito il fondo le cui modalità di funzionamento venivano rinviate appunto all'apposito regolamento che dovrà essere approvato in via definitiva dalla Covip.

Diverse erano le questioni da disciplinare. Per i lavoratori l'adesione a Fondinps è consentita secondo le modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto, con la possibilità per l'aderente di decidere di destinare anche una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento.

Sul punto, la bozza di regolamento lascia liberi i lavoratori di scegliere la misura di contribuzione, con la conseguenza che le aziende interessate potrebbero trovarsi a gestire una molteplicità di scelte all'interno della stessa struttura.

Sul fronte delle spese di partecipazione, il documento prevede un costo "una tantum" a carico del lavoratore che potrà essere deciso dal comitato amministratore del fondo stesso. Esistono anche delle spese che il lavoratore dovrà sostenere nella fase di accumulo. Queste sono sia "dirette", in funzione di una percentuale da calcolarsi sul totale dei contributi comprensivi del Tfr, sia "indirette" in funzione di una percentuale sul patrimonio. Inoltre, il lavoratore sarà chiamato a pagare delle spese anche nella fase di erogazione delle rendite.

Sarà il comitato amministratore a fissare le misure specifiche che verranno diffuse nell'ambito della nota informativa che dovrà essere necessariamente predisposta.

In ordine al trasferimento e al riscatto della posizione individuale la bozza di regolamento, in linea con la legge, stabilisce che il lavoratore può trasferire la posizione maturata ad altra forma complementare decorso un periodo minimo di un anno. Tuttavia, precisa il regolamento, il lavoratore, anche prima del periodo minimo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare costituitasi successivamente alla data in cui si è formato il silenzio-assenso (art. 12). Tale previsione, comunque, sembra in contrasto con quanto chiarito dalla Covip con la nota del 21 marzo 2007 (quesito n. 9) in cui ha espressamente precisato che il montante maturato presso Fondinps non può essere trasferito prima di un anno Infine, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo, il lavoratore può riscattare il 100% della posizione maturata.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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