Problematiche Iva: l'applicazione della rivalsa (2).


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Problematiche Iva: l'applicazione della rivalsa (2).
Autore: Alfonso Russo - aggiornato il 14/11/2005
N° doc. 940
14 11 2005 - Edizione delle 15:30  
 
Problematiche Iva

L'applicazione della rivalsa (2)

Casi particolari
 
Privilegio del credito di rivalsa
Il credito per rivalsa gode di una determinata garanzia (privilegio).
Tale principio discende dal fatto che i crediti tributari devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti.
Il privilegio ha carattere generale (quando grava su tutti i beni mobili del debitore) o speciale (quando grava su beni mobili o immobili determinati).
"In definitiva, in base alle norme - escluso, in ogni caso, il privilegio generale sui mobili (...) resta stabilito, per quanto riguarda il credito di rivalsa, giusta il disposto degli artt. 2758 e 2772 cod.civ., nella vigente formulazione, (...) il privilegio speciale sui beni mobili e sui beni immobili oggetto dell'operazione (se essa concreti una cessione di beni) o ai quali si riferisce il servizio (se trattasi di prestazione di servizi)..." (M. Mandò, G. Mandò, "Manuale dell'imposta sul Valore Aggiunto", ed. 2002).

Casi particolari
Soggetto soccombente in giudizio condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte
La circolare 203 del 6/12/94 ha affrontato la problematica dell'applicazione della rivalsa in relazione al pagamento dell'onorario all'avvocato della parte vincitrice. Più precisamente, il documento di prassi individua il soggetto e le modalità di pagamento dell'imposta.
A tal fine, la circolare rileva quanto indicato dall'Avvocatura dello Stato, sulla base di apposita pronuncia della Cassazione, premettendo che "il pagamento dell'IVA al difensore della controparte vittoriosa, effettuato dalla parte soccombente, non trova titolo, e non lo può trovare, nella rivalsa, che è propria del rapporto sinallagmatico cliente-avvocato e non può fuoriuscire da quell'ambito, ma piuttosto nella sentenza di condanna".
Ciò comporta, sempre riportando quanto rilevato dall'Avvocatura, sulla base della pronuncia della Cassazione, che "il distrattario è tenuto ad emettere il documento fiscale con addebito del tributo in via di rivalsa verso il proprio cliente", precisando che "la distinta (rispetto a quella della retribuzione per le prestazioni svolte dal distrattario, n.d.r.) obbligazione per rivalsa, nei rapporti fra avvocato e cliente, viene ad essere soddisfatta con l'emissione di fattura, quietanzata a saldo, in cui si evidenzia che non solo rispetto all'onorario, ma anche rispetto al tributo che vi accede, la solutio avviene con danaro fornito dal soccombente, vincolato alla prestazione dalla condanna, mediante una imputazione qualitativamente diversa".

Tuttavia, la circolare riporta e sottolinea "che nei casi in cui il cliente vincitore, destinatario della fattura, sia soggetto passivo d'imposta e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, egli ha titolo di recuperare l'imposta, della quale subisce la rivalsa non solo giuridica ma anche economica, in sede di esercizio del diritto di detrazione previsto dall'art. 19 del richiamato D.P.R., n.633 del 1972. Conseguentemente il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l'importo da questo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell'IVA che vi afferisce essendo quest'ultimo dovuto per rivalsa dal proprio cliente".

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione finanziaria conclude "che nell'ipotesi di distrazione delle spese a favore del difensore della parte vincitrice ex art. 93 c.p.c., il diritto che, in base alla pronuncia giudiziaria, viene a costituirsi a favore del difensore comporta che egli possa pretendere, in linea di principio, nei confronti diretti del soccombente, anche quanto dovutogli a titolo di IVA. Il soggetto passivo della rivalsa, ex. art. 18 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, resta, comunque, il cliente, nei confronti del quale va emessa, da parte del professionista, la relativa fattura, nella quale deve essere evidenziato che, con riferimento sia all'onorario che al tributo che vi accede, la "solutio" è avvenuta da parte del soccombente, vincolato alla prestazione in virtù della condanna contenuta nella sentenza".
"Questa disciplina trova unica deroga nelle ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, della quale subisce quindi anche la rivalsa economica".

In pratica, le conseguenze di tale orientamento sono le seguenti:
  • legale del vincitore: emette fattura al cliente con addebito dell'Iva (evidenziando che onorario e imposta saranno pagati dal soccombente)
  • parte vincitrice: se è soggetto Iva (la controversia deve essere inerente alla propria attività), versa l'Iva al legale, esercitando la detrazione (ex articolo 19). Se non è soggetto Iva, l'imposta sarà versata dal soccombente
  • parte soccombente: di conseguenza, se la parte vincitrice esercita la detrazione, non versa Iva, in caso contrario la versa al legale della controparte contestualmente all'onorario.

In tal senso, richiamando la circolare 203/94, la risoluzione 91 del 24/7/98, nel caso di clienti soggetti Iva, ha successivamente ulteriormente precisato "che agli effetti dell'IVA il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, è tenuto al pagamento dell'imposta a queste relative. Unica eccezione si ha nell'ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo di imposta, e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività di impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica. Ciò posto, il legale di controparte può richiedere al soccombente l'importo di quanto dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell'IVA, essendo tale imposta dovuta per rivalsa dal proprio cliente".

Vendite fallimentari e giudiziarie
La circolare 6 del 17/1/74 ha esaminato gli adempimenti e i soggetti da essi interessati, relativamente alle vendite fallimentari e giudiziarie di beni provenienti da imprese.
La nota di prassi parte dalla considerazione che nella procedura fallimentare il curatore si sostituisce "a tutti gli effetti al soggetto d'imposta ed è, pertanto, tenuto all'osservanza degli obblighi sanciti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, 633, avvalendosi anche dei registri e degli altri documenti dell'impresa fallita".
Pertanto, in caso di cessione di beni dell'impresa soggetta a procedura fallimentare, dovrà essere emessa regolare fattura (ex articolo 21) "con l'indicazione dell'imposta addebitata in via di rivalsa".

Il curatore dovrà poi anche provvedere, fra l'altro, ad annotare nel registro degli acquisti l'imposta relativa alle acquisizioni (beni o servizi) relative alla gestione del fallimento.
Tuttavia, se la cessione di beni dell'impresa, sotto procedura, venga effettuata da un incaricato del curatore, sarà quest'ultimo a emettere fattura con l'addebito della relativa imposta.
In tale fattispecie, inoltre, la "copia di detto documento, in uno all'ammontare dell' I.V.A. riscossa, deve essere rimesso al curatore del fallimento, il quale è tenuto a provvedere, entro 15 giorni dal ricevimento, alla registrazione ed agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l'applicazione del tributo".

La circolare precisa, altresì, che anche in caso di vendite giudiziarie, l'incaricato (cancelliere, ufficiale giudiziario, eccetera) ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa imposta sul valore aggiunto.
"Copia della fattura, in uno all'importo del tributo riscosso, dovrà essere trasmessa all'impresa cedente (soggetto esecutato) la quale provvederà, entro quindici giorni dal ricevimento, alla registrazione del documento ed agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l'applicazione del tributo".

2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata giovedì 10 novembre

 
Alfonso Russo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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