Proibito gettare via i vecchi elettrodomestici


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Proibito gettare via i vecchi elettrodomestici
Autore: Valeria Fusconi - aggiornato il 23/09/2005
N° doc. 571

Le nuove norme e le sanzioni nel Dlgs 151

Proibito gettare via i vecchi elettrodomestici

Vanno riconsegnati al fornitore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura

Dal 13 agosto scorso, anche in Italia i consumatori non possono più gettare via le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma devono provvedere a restituirle ai negozi ove effettuano il nuovo acquisto (uno contro uno), ovvero conferirle in un punto di raccolta, in entrambi i casi del tutto gratuitamente. Ciò consentirà la raccolta separata dei cosiddetti "Raee" (l'acronimo designa i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e il loro reimpiego, riciclaggio e recupero, in attuazione delle norme contenute nel Dlgs 25 luglio 2005, n. 151, di recepimento delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, tutte concernenti la riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle predette apparecchiature, nonché lo smaltimento dei relativi rifiuti.

Il recente corpo normativo interviene a regolamentare un settore particolarmente delicato, considerato che tali rifiuti, se non smaltiti o trattati correttamente, possono causare gravi problemi ambientali e, comunque, rappresentano un problema rilevante e complesso del nostro vivere contemporaneo.
Per meglio apprezzare le previsioni e le opportunità offerte dalla nuova disposizione, occorre rammentare che la classificazione dei rifiuti - contenuta nell'articolo 7 del Dlgs 22/1997 - qualifica espressamente e inequivocabilmente gli elettrodomestici e le apparecchiature elettroniche come rifiuti speciali, in quanto rientranti nella previsione di cui al terzo comma, lettera i), della citata disposizione ("macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti").

I predetti rifiuti - allorché esauriscono la loro durata operativa - avevano trovato una specifica disciplina nell'articolo 44 del Dlgs n. 22/1997, che li sottraeva al regime di privativa comunale e, correlativamente, li destinava:

  • a essere consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di un altro bene durevole di tipologia equivalente
  • a essere conferiti dal detentore alle imprese che gestiscono il pubblico servizio di igiene urbana
  • a essere conferiti presso appositi centri di raccolta, individuati d'intesa tra le imprese produttrici.

Per favorire la restituzione di tali beni alle case produttrici, già il preesistente articolo 44 prevedeva un sistema di accordi di programma e di incentivi, anche in ragione del fatto che, per i rivenditori firmatari, non era prevista la tenuta dei registri di carico e scarico e vigeva l'esonero dall'obbligo di compilazione e tenuta dei formulari di accompagnamento e dall'iscrizione all'Albo gestori. Tuttavia, nel caso in cui tale sistema non avesse dato luogo ad apprezzabili risultati e a una decisa contrazione nello smaltimento di tali beni, la stessa norma prevedeva, decorsi tre anni dall'entrata in vigore del Dlgs 22/1997, l'imposizione di una cauzione del 10 per cento sul prezzo di vendita a carico dell'acquirente, da restituire all'atto della consegna di un analogo bene obsoleto.

Il nuovo corpo normativo di cui al Dlgs 151/2005, pertanto, interviene sulla stessa materia, ma con maggiore incisività e organicità, dettando nuove regole e procedure, e comminando sanzioni a carico dei trasgressori, al fine di assicurare una tutela ambientale condivisa con gli altri Paesi europei, ma anche promuovendo una politica di sostegno e di incentivazione verso il recupero, il reimpiego e il riciclaggio dei Raee e dei loro componenti.

Gli obiettivi del legislatore sono chiaramente indicati nell'articolo 1 del citato regolamento che, appunto, intende stabilire misure e procedure finalizzate a:

  1. prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
  2. promuovere il reimpiego e le altre forme di recupero dei Raee, in modo da ridurne sensibilmente la quantità da avviare allo smaltimento
  3. migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita delle predette apparecchiature, quali - ad esempio - i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei Raee
  4. ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il successivo articolo 3 reca una serie di definizioni, utili a comprendere - ai fini del decreto in commento - cosa si intenda per Raee, introducendo una distinzione fra quelli provenienti dai nuclei domestici (ma anche di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici), Raee professionali (prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli domestici) e Raee storici (derivanti da apparecchiature immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005).
Subito dopo, la norma precisa in dettaglio cosa debba intendersi per reimpiego, prevenzione, riciclaggio, recupero di energia, smaltimento, trattamento e raccolta separata dei predetti beni, anche individuando la figura del produttore e del distributore. Per maggiore chiarezza, l'allegato 1, individua esattamente le apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione del decreto, accorpandole per categorie (parte A), ovvero elencandole in dettaglio (parte B).

Di particolare rilevanza il contenuto dell'articolo 6 ("Raccolta separata"), il quale, "al fine di realizzare una sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 Kg. in media per abitante all'anno", detta disposizioni per i Comuni e per i distributori, impegnandoli rispettivamente:

  • ad assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei Raee provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio
  • ad assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata al nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. I distributori, inoltre, devono provvedere alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri di raccolta di quelle valutate non suscettibili di reimpiego.

Il nuovo testo di legge, all'articolo 13, non trascura la corretta informazione ai consumatori, disponendo che il produttore delle apparecchiature debba fornire, insieme alle istruzioni sul corretto funzionamento delle stesse, adeguate informazioni concernenti l'obbligo di non smaltire i Raee insieme agli altri rifiuti urbani, sugli appositi sistemi di raccolta, sugli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature o derivanti da un uso improprio delle stesse, come pure sulle sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo dei predetti rifiuti.

In caso di inottemperanza, sono previste sanzioni sia nei confronti del distributore che indebitamente non provvede al ritiro a titolo gratuito delle apparecchiature (da 150 a 400 euro per ciascun apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso) sia nei confronti del produttore che non provvede a organizzare il sistema di raccolta separata dei Raee professionali e di trattamento e recupero (da 30mila a 100mila euro); analoga sanzione (da 2mila a 5mila euro) è prevista a carico del produttore che non fornisce, insieme alle istruzioni per l'uso, le informazioni di cui all'articolo 13, complete del nuovo simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, consistente in un contenitore di spazzatura su ruote barrato, che deve essere stampato in modo visibile, leggibile e indelebile sui Raee messi in commercio dopo il 13 agosto 2005 (allegato 4).

Alle nuove norme deve necessariamente collegarsi il generico divieto di abbandono dei rifiuti contenuto nell'articolo 14 del Dlgs 22/1997 ("l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati"), con ciò ulteriormente scoraggiando i comportamenti devianti che possono ancora oggi essere messi in atto da cittadini scarsamente attenti alle problematiche ambientali, usi a disfarsi dei propri elettrodomestici semplicemente abbandonandoli nottetempo per la strada o nelle vicinanze di un cassonetto. A questi giova rammentare che, alla luce delle predette disposizioni, lo smaltimento dei vecchi elettrodomestici non costituisce più un problema economico (il ritiro è completamente gratuito), mentre sarà più intensa la vigilanza che il Comune è tenuto a svolgere sul territorio amministrato, al fine di scoraggiare comportamenti contra legem che tanto danno possono arrecare alla comunità.

Valeria Fusconi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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