Pronta la guida aggiornata sul pagamento delle imposte.


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Pronta la guida aggiornata sul pagamento delle imposte.
Autore: Camilla Ariete - aggiornato il 27/11/2007
N° doc. 4841
26 11 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Per le scadenze di fine anno

Pronta la guida aggiornata sul pagamento delle imposte

L’opuscolo è disponibile in pdf sul sito internet dell’Agenzia e nella biblioteca di FISCOoggi
 
Da oggi è disponibile su www.agenziaenrate.it e nella biblioteca di FISCOoggi la versione on line della "Guida pratica al pagamento delle imposte" aggiornata sia con le novità introdotte dal decreto legge 226/2006 che con i recenti provvedimenti di approvazione del nuovo modello F24 e di istituzione del modello F24 per gli enti pubblici.

Il decreto legge 226, da una parte ha introdotto l’obbligo per tutti i soggetti titolari di partita Iva di utilizzare sistemi di pagamento telematici, dall’altra ha previsto lo spostamento di alcuni termini, come quelli per i versamenti Ici, fissati ora al 16 giugno e al 16 dicembre.

Il nuovo modello F24 è entrato “in vigore” a partire dal 29 ottobre 2007 per i versamenti telematici; per i contribuenti che utilizzano il modulo cartaceo, l’obbligo scatterà invece dal 1° gennaio 2008. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2007, è possibile utilizzare il nuovo modello cartaceo prelevandolo, esclusivamente, dal sito internet dell’agenzia delle Entrate.

Nel nuovo F24 è stato introdotto un campo per indicare il codice fiscale dell’erede, del genitore/tutore e del curatore fallimentare, con il relativo codice identificativo, e il “mese di riferimento” nelle sezioni “Erario”, “Regioni” e “Ici ed altri tributi locali”.

Le informazioni aggiornate della guida arrivano al momento giusto, considerate l’imminente scadenza del 30 novembre per il versamento dell’acconto 2007 delle imposte sui redditi e quelle immediatamente prossime per il saldo Ici (17 dicembre) e l’acconto Iva (27 dicembre).
La pubblicazione, infatti, illustra in maniera semplice e dettagliata le modalità per effettuare correttamente i versamenti, allo scopo di contribuire a ridurre gli errori che, ancora numerosi, vengono commessi nella compilazione delle deleghe di pagamento. La guida contiene inoltre tutte le informazioni relative al modello F24, spiega in quali occasioni e per quali tributi utilizzarlo, le regole per la rateizzazione, per la compensazione e per il ravvedimento operoso, il tutto corredato da esempi pratici di compilazione.
Un capitolo è dedicato ai versamenti on line e quelli dall'estero, e un altro ancora al modello F23, da utilizzare per versare le imposte di registro, ipotecarie, catastali, demaniali e le sanzioni.

Si ricorda che sono obbligati a versare la seconda o unica rata dell’acconto i contribuenti per i quali, dalla dichiarazione dei redditi 2006, è risultato un importo Irpef (rigo RN23 di Unico 2007 Persone fisiche) superiore a 52 euro e un importo Ires (rigo RN16 di Unico Società di capitali, rigo RN28 di Unico Enti non commerciali ed equiparati) superiore a 21 euro. Per il periodo d’imposta 2007, la misura dell’acconto Irpef è del 99%, mentre quella relativa all’acconto Ires è pari al 100 per cento. In pratica, per il 2007 il pagamento degli acconti d’imposta è il seguente:
  • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre o entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta, se l’Irpef (rigo RN23) è superiore a 52 euro ma non a 260 euro o se l’Ires (rigo RN16 o rigo RN28) è superiore a 21 euro ma non a 257 euro
  • due rate, se gli importi dell’Irpef (rigo RN23) e dell’Ires (rigo RN16 o rigo RN28) sono superiori, rispettivamente, a 260 euro e a 257 euro. La prima rata Irpef, pari al 39,60% (il 40% del 99%), e quella Ires, pari al 40% (sul 100%), dovevano essere versate entro lo stesso termine del saldo 2006. La seconda rata Irpef, pari al 59,40% (il 60% del 99%) e quella Ires, pari al 60% (del 100%), devono essere versate entro il 30 novembre o entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.

Oltre al metodo cosiddetto "storico" sopra indicato, è possibile determinare l'acconto sulla base della minore imposta che si prevede emerga dalla prossima dichiarazione dei redditi (anno di imposta 2007), ad esempio per minori redditi percepiti o per maggiori oneri sostenuti; tuttavia, qualora tali versamenti si rivelassero insufficienti, in quanto si è presunta un'imposta inferiore a quella effettivamente dovuta in sede di dichiarazione successiva, scatterebbero le sanzioni per insufficiente versamento, pari al 30% per cento dell'importo non versato.

Il codice tributo per il versamento dell’acconto Irpef è 4034, per l’acconto Ires è 2002.
Va infine ricordato che l’importo dell’acconto di novembre non può essere rateizzato, mentre può essere compensato con eventuali crediti compilando gli appositi spazi dell’F24. Questo va presentato anche se il saldo finale risulta pari a zero, cioè se gli “importi a debito versati” coincidono con gli “importi a credito compensati”.

 
Camilla Ariete
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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