Quadro VV-VW-VY-VZ - Liquidazioni perdiodiche di gruppo - Iva docuta o a credito - Eccdenze detraibili ( Dichirazione iva 2008)


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Quadro VV-VW-VY-VZ - Liquidazioni perdiodiche di gruppo - Iva docuta o a credito - Eccdenze detraibili ( Dichirazione iva 2008)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 10/02/2008
N° doc. 7680

Quadro VV Liquidazioni periodiche di gruppo                 (Dichiarazione Iva 2008)

In tale quadro devono essere riportati i dati contabili riferiti alle liquidazioni periodiche effettuate dall’ente o società controllante per l’intero gruppo, conseguenti alle liquidazioni periodiche trasferite dall’ente o società controllante e dalle società controllate, ed annotati nel registro riassuntivo previsto dall’articolo 4 del D.M. 13 dicembre 1979, tenuto dalla capogruppo.

 

Per le modalità di compilazione del quadro VV, si rimanda al paragrafo 4.2.8 concernente il quadro VH.

 

Nel rigo VV13 indicare l’importo dell’acconto dovuto determinato per l’intero gruppo dalla società controllante (cfr. circolare n. 52 del 3 dicembre 1991).

 

 

Quadro VV - Liquidazioni dell’imposta annuale  di gruppo     (Dichiarazione Iva 2008)

 

Il quadro VW costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione annuale del debito o credito di imposta del gruppo.

 

 

QUADRO VY – Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta.

 

In tale quadro va indicata l’IVA da versare o il credito d’imposta relativo al gruppo.

 

 

QUADRO VZ – Eccedenze detraibili di gruppo relative agli anni precedenti.

 

Tale quadro deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile dell’ultimo triennio, prevista dall’articolo 30, comma 4, che può essere effettuata solo dalla società controllante nel caso in cui abbia riportato, nei due anni immediatamente precedenti (2005 e 2006), una eccedenza di credito di gruppo computandola in detrazione nell’anno successivo, ed abbia rilevato, anche per l’anno d’imposta 2007 una eccedenza di credito di gruppo (al rigo VY2 del presente prospetto riepilogativo).

In tal caso,il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell’IVA computati in detrazione con riferimento aidue anni precedenti (da riportare rispettivamente ai righi VZ1 e VZ2):

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