Questionario ignorato. Induttivo in agguato.


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Questionario ignorato. Induttivo in agguato.
Autore: Francesca La Face - aggiornato il 07/06/2007
N° doc. 3460
07 06 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Sentenza n. 8886 del 13/4/2007

Questionario ignorato. Induttivo in agguato

L’omessa esibizione dei registri espone il contribuente all’accertamento basato sulla documentazione extra–contabile
 
Con la sentenza n. 8886, depositata il 13 aprile 2007, la Corte di cassazione ha affermato che in caso di omessa esibizione, da parte del contribuente, delle scritture contabili richieste con il questionario, risulta legittimo il ricorso dell’ufficio all’accertamento induttivo basato su documentazione extra–contabile.
La controversia in esame trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento (preceduto dalla notifica di un questionario, a cui il contribuente non aveva risposto), con il quale veniva rettificato il reddito di lavoro autonomo sulla base di elementi extra-contabili, quali "la lista dei clienti, i ricavi da loro dichiarati, le tariffe professionali praticate".

I giudici di prime cure accoglievano parzialmente il ricorso del contribuente, mentre la Ctr rigettava l’appello presentato dall’Agenzia delle entrate, sostenendo che i rilievi effettuati non si basavano sul contenuto delle scritture contabili obbligatorie, ma su documenti informali, privi di alcun riscontro obiettivo.
L’Amministrazione finanziaria presenta ricorso per cassazione, deducendo che la mancata risposta al questionario e il conseguente rifiuto di esibire la contabilità richiesta dall’ufficio, unitamente ai documenti extra-contabili acquisiti (elenco clienti), legittimava l’accertamento induttivo.

Prima di esaminare la pronuncia della Suprema corte, è opportuno precisare, brevemente, che i questionari sono dei mezzi istruttori finalizzati all’acquisizione di informazioni utili per l’attività di controllo e di accertamento.
L’articolo 32, comma 1, punto 3, del Dpr n. 600/73, prevede che l’Amministrazione finanziaria, per l’adempimento dei propri compiti, può "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti".
La mancata risposta al questionario (che è sanzionabile, oltre che per rendere più efficace l’attività di accertamento, anche per scoraggiare condotte reticenti e ostruzionistiche) pregiudica il diritto del contribuente a far valere, in sede contenziosa, i documenti non esibiti.
Infatti, il secondo comma del citato articolo 32, prevede che "le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa".

Oltre a ciò, se il contribuente, titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, non risponde al questionario, l’ufficio è legittimato a ricorrere all’accertamento induttivo, ai sensi dell’articolo 39, lettera d-bis), del Dpr n. 600/73. La norma prevede, infatti, che l’Amministrazione finanziaria determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi di presunzioni semplici, anche se non gravi precise e concordanti, quando "il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici" ai sensi degli articoli 32, primo comma, numeri 3) e 4), del Dpr n. 600/73, e 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del Dpr n. 633/1972.

Tanto precisato, la Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso presentato dall’ufficio, affermando che è "legittimo l’accertamento effettuato sulla base dell’elenco clienti e del giro d’affari degli stessi", posto che l’Amministrazione finanziaria può procedere, anche in via indiziaria, all’accertamento di maggiori ricavi in materia di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare.
In sostanza, i giudici di legittimità, uniformandosi all’indirizzo rilevabile nelle sentenze n. 2217/2006 e n. 19329/2006, hanno ribadito che è legittima la ricostruzione extra-contabile del reddito basata su dati e notizie comunque raccolti dall’ufficio.

Pertanto, nel caso di specie, la mancata esibizione delle scritture contabili richieste con il questionario, non consentendo di verificare la rispondenza degli importi dichiarati all’effettiva situazione economica del contribuente, legittima l’ufficio a utilizzare in sede di accertamento la documentazione extra–contabile acquisita, "quale elemento probatorio, ancorché meramente presuntivo".

 
Francesca La Face
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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