Rassegna giurisprudenziale del 6 marzo 2006


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Rassegna giurisprudenziale del 6 marzo 2006
Autore: Manuela Norcia - aggiornato il 06/03/2006
N° doc. 1293
 
 
Commissione tributaria regionale della Puglia

Rassegna giurisprudenziale del 6 marzo 2006

Estremi: n. 105/14/05, depositata il 26 gennaio 2006
Argomento: Iciap - Accertamento - Dati tratti da un provvedimento riguardante un tributo diverso

Nella sentenza in commento, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento ai fini Iciap emesso da un Comune della provincia di Bari, basato su una quantificazione dell'area sottoposta all'applicazione del tributo diversa da quella dichiarata dal contribuente. In particolare, nell'attività di accertamento compiuta, il Comune in questione si era servito, ai fini della determinazione della superficie soggetta a imposta, dei dati contenuti in un diverso provvedimento con cui lo stesso ente locale aveva accertato a carico del medesimo contribuente l'importo dovuto ai fini Tarsu.
Nel ritenere l'avviso di accertamento illegittimo per carenza di motivazione, il contribuente aveva proposto un'impugnativa avverso lo stesso, cui ha fatto seguito un ricorso in appello a motivo della reiezione del ricorso proposto.
Investita della problematica, la Ctr della Puglia ha ritenuto l'atto in commento sufficientemente motivato e, pertanto, legittimo. A giudizio del Collegio, infatti, il Comune, partendo dall'assunto che l'Iciap andava applicata sulla superficie dell'insediamento produttivo, ha quantificato l'importo dovuto facendo legittimamente riferimento a un precedente provvedimento riguardante un tributo, quale la Tarsu, applicato sull'attività dello stesso contribuente, svolta sullo stesso territorio e sulla stessa superficie già interamente quantificata e determinata.

Estremi: n. 130/03/05 depositata il 17 gennaio 2006
Argomento: Accertamento - Solidarietà passiva tra coniugi

Il principio di solidarietà passiva tra coniugi di cui all'articolo 17, ultimo comma, della legge n. 114 del 1977, in base al quale i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento delle imposte, sanzioni e interessi iscritti a ruolo, deve essere interpretato in maniera restrittiva, nel senso che deve essere riferito alle imposte o alle maggiori imposte dovute sulla base delle tipologie reddituali indicate nella dichiarazione congiunta. Non è possibile, infatti, ascrivere al coniuge situazioni reddituali dell'altro coniuge che possono non essere conosciute dal primo in quanto non hanno formato oggetto di dichiarazione congiunta.
Sulla base di tale principio, la Ctr della Puglia ha ritenuto infondato l'appello con il quale l'ufficio aveva sostenuto la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento resosi definitivo, riguardante la situazione reddituale del coniuge fallito; cartella che, benché fosse stata notificata al coniuge in quanto la dichiarazione dei redditi per l'anno oggetto di accertamento era stata presentata in forma congiunta, conteneva l'iscrizione a ruolo di imposte dovute in relazione a tipologie reddituali non transitate in dichiarazione.

Estremi: n. 129/03/05 depositata il 17 gennaio 2006
Argomento: Imposta di registro - Decreto ingiuntivo - Obbligazione del debitore principale e del fideiussore

Nella sentenza in commento, la Commissione tributaria regionale si è occupata di una fattispecie processuale instauratasi a seguito della richiesta di rimborso avanzata da un istituto bancario relativamente alla maggiore imposta di registro che l'ente riteneva di aver corrisposto al momento della registrazione di diversi decreti ingiuntivi.
In particolare, nel ricorso proposto dall'istituto in parola, si sosteneva che l'Agenzia delle entrate avesse errato nell'applicare per ciascun decreto ingiuntivo sia l'imposta fissa di registro in relazione alla condanna del debitore principale, sia l'imposta proporzionale dello 0,50 per cento sull'obbligazione assunta dal fideiussore, sia l'imposta proporzionale del 3 per cento sulla condanna del fideiussore nel limite dell'ammontare garantito.
Investita della descritta fattispecie, la Ctr della Puglia ha ritenuto che i decreti ingiuntivi in commento dovessero essere tassati ai fini dell'imposta di registro mediante applicazione della sola misura fissa, prevista - in adesione al principio di alternatività tra Iva e imposta di registro - nell'ipotesi in cui la prestazione originaria (nella specie rappresentata dal credito dell'istituto bancario) rientri nel campo di applicazione dell'Iva.
Quanto all'obbligazione del fideiussore, il collegio, aderendo a quanto affermato sul punto da autorevole giurisprudenza nonché dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria, si è espressa nel senso di escludere la tassazione dell'impegno assunto dallo stesso, ritenendo la tassazione della condanna al pagamento del debitore principale assorbente dell'impegno accessoria del fideiussore; ciò, in considerazione del fatto che, non potendo l'obbligazione di quest'ultimo sussistere senza quella del debitore principale, non sussistono ragioni giuridiche per assoggettare la prima ad autonoma tassazione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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