Ratio legis sottostante ai recenti interventi normativi in materia di costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni.


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Ratio legis sottostante ai recenti interventi normativi in materia di costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni.
Autore: Michele Andriola - aggiornato il 20/01/2006
N° doc. 1173
 
20 01 2006 - Edizione delle 13:15  
 
Participation exemption

Ratio legis sottostante ai recenti interventi normativi
in materia di costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni

L'interpretazione del comma 131 della Finanziaria fornita dall'articolo 6 del decreto legge 2/2006
 
Dopo il Dlgs n. 247, la legge n. 248 e la legge n. 266 dello scorso anno, anche il decreto legge del 10 gennaio scorso, n. 2, pone sotto i riflettori le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni.
Con l'ultimo intervento, il legislatore mira a fugare dubbi interpretativi che l'originaria formulazione del comma 131 dell'articolo unico della Finanziaria 2006 (legge 266/2005) avrebbe potuto sollevare.
Vediamone le ragioni.

Secondo l'originaria formulazione del comma 131 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, "ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002".
Ebbene, l'articolo 6 del decreto legge n. 2 del 2006 modifica il comma 131, sostituendo le parole "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002" con "nei precedenti periodi d'imposta".

Al fine di comprendere le ragioni del secondo intervento normativo, occorre preliminarmente individuare la ratio legis sottesa al primo intervento.
Il quale trova la sua giustificazione nell'intreccio che viene a determinarsi tra il regime transitorio alla participation exemption disciplinato dalle lettere c), d) e p) del primo comma dell'articolo 4 del Dlgs n. 344 del 2003 e la sopraggiunta completa sterilizzazione fiscale delle svalutazioni di partecipazioni disposta dall'articolo 110, comma 1, lettera d), del Tuir.

Ai sensi della predetta lettera c) non beneficiano della pex le plusvalenze "relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente".

La successiva lettera d) dispone poi che "le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003".

Per effetto della lettera p) del predetto primo comma, per le svalutazioni delle azioni o quote operate fino al periodo d'imposta antecedente a quello cui si applicano le disposizioni della riforma tributaria "continuano ad applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 265; ai fini dell'applicazione delle lettere c) e d), le stesse si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003".

Infine, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera d), del Tuir, "il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti".

Ciò posto, tenuto conto della sopraggiunta parziale imponibilità delle plusvalenze in regime di pex disposta dalla legge n. 248 del 2005, la finalità perseguita dal comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 è di fugare qualsiasi dubbio che si sarebbe potuto porre allorché, in pendenza o una volta scaduto il predetto periodo transitorio, si fossero cedute le partecipazioni.
In particolare, in mancanza del chiarimento normativo, alla luce del combinato disposto di cui alle predette lettere c), d) e p) e della lettera d) del comma 1 dell'articolo 110 del Tuir, si sarebbe potuto argomentare che il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni oggetto di svalutazioni era da assumersi al "lordo" delle svalutazioni medesime. In tal modo, in sede di cessione si sarebbe determinato un minore ammontare di plusvalenza imponibile.

Infatti, stante la sopraggiunta completa sterilizzazione fiscale delle svalutazioni disposta dalla predetta lettera d) dell'articolo 110 e stante l'espressa previsione normativa della lettera p) dell'articolo 4 del Dlgs n. 344 del 2003, secondo cui rimane ferma la deduzione pro-quota delle svalutazioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 209 del 2002, si sarebbe potuto argomentare che le predette svalutazioni pro-quota non riducessero il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.
Di qui l'espressa presa di posizione del comma 131 della legge n. 266 del 2005, che chiarisce inequivocabilmente che, in sede di successivo realizzo delle partecipazioni, "il costo fiscalmente rilevante... è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002".

Rimangono da spiegare le ragioni della modifica normativa disposta dal recente decreto legge n. 2 del 2006, il quale ha previsto che il costo fiscalmente rilevante è assunto al netto delle svalutazioni dedotte "nei precedenti periodi d'imposta".
Ebbene, con specifico riferimento alle svalutazioni "dedotte" nei periodi d'imposta anteriori al 2001 - periodi d'imposta in cui era consentita la piena deduzione ai fini fiscali delle stesse - tale intervento normativo appare meramente confermativo del principio generale secondo cui la deduzione di un costo dalla determinazione del reddito d'impresa determina la spendita dello stesso nei confronti dell'Erario.

Probabilmente, la ratio ultima di tale intervento va rinvenuta nella volontà di fugare interpretazioni a contrariis cui si sarebbe prestato il comma 131 nella sua originaria formulazione, volte a ritenere che, se il legislatore ha disposto che il costo fiscalmente riconosciuto è assunto al netto delle svalutazioni dedotte "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002", ciò equivale a dire che per le svalutazioni dedotte "prima" del predetto periodo d'imposta, il costo fiscalmente rilevante sarà da assumere al "lordo" delle svalutazioni medesime.
Il che - come è evidente - avrebbe comportato la deduzione in via meramente interpretativa di una rilevante deroga al menzionato principio generale della spendita dei costi nei confronti dell'Erario.
 
Michele Andriola

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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