Recupero degli aiuti di Stato: il software per inviare l'attestazione


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Recupero degli aiuti di Stato: il software per inviare l'attestazione
Autore: Lucia Rinaldi - aggiornato il 28/04/2006
N° doc. 1474
28 04 2006 - Edizione delle 15:00  
 
A seguito delle decisioni comunitarie

Recupero degli aiuti di Stato: il software per inviare l'attestazione

Detassazione delle spese sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero e investimenti realizzati nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, le agevolazioni "bocciate"
 
Dal 20 aprile è possibile trasmettere via Fisconline o Entratel le attestazioni compilate con il software Aiuti 15 e 24 L. 29/2006, utilizzabile dai soggetti che trasmettono la propria attestazione, ma anche dagli intermediari abilitati. Il programma è rilasciato gratuitamente nella versione 1.0.0. sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione Software > Altri modelli di dichiarazione.
E' richiesta la preventiva installazione della Java VM 1.3.1_13 di 5.377 KByte per il S.O. Windows, della MRJ nella versione 1.3.1. per Macintosh.

Aiuti 15 e 24 L. 29/2006, dopo l'installazione, può essere lanciato dal percorso Start > Programmi > Unico On Line e prevede due opzioni nell'impostazione del profilo utente, a seconda che l'utilizzatore sia il soggetto interessato o un intermediario.



La legge 29/2006, negli articoli
  • 15: attuazione della decisione C(2004)4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004
  • 24: attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C(2004)3893,

ha disposto il recupero degli incentivi fiscali sotto specificati in seguito alle decisioni comunitarie. Con questa attestazione vengono perciò rideterminati il reddito e l'imposta.

L'invio dell'attestazione va effettuato dai soggetti beneficiari delle agevolazioni (in casi particolari dall'erede, dal tutore di persona fisica, dal rappresentante legale nel caso di società o enti, eccetera) entro 90 giorni a partire dal 6 aprile 2006, data in cui è stato emanato il
provvedimento di approvazione del modello; nei successivi 60 giorni occorre calcolare e versare gli importi non corrisposti a suo tempo a causa della norma agevolativa che detassava le spese sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero (articolo 1, comma 1, lettera b, del decreto legge n. 269/2003) e/o degli investimenti realizzati nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (articolo 5-sexies del decreto legge n. 282/2002).
Gli importi vanno maggiorati degli interessi previsti dalle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

L'attestazione va comunque trasmessa, anche se non sono presenti importi da versare, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5-sexies del decreto legge n. 282/2002.
Essa non va invece trasmessa per le spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, lettera b, del regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, come previsto nell'articolo 15, comma 5, della legge n. 29 del 2006.

Dopo aver compilato la sezione relativa ai dati anagrafici, si inseriscono nel quadro AT i dati del reddito detassato per la corretta rideterminazione dell'imposta da versare.

  • Il tipo di attestazione A corrisponde ad aiuti di Stato di cui all'articolo 15 della legge 29/2006
  • Il tipo B di aiuti di Stato di cui all'articolo 24 della stessa legge 29/2006
  • Il tipo C indica la fruizione per lo stesso periodo d'imposta di entrambi gli aiuti.

Il termine di versamento dell'imposta, inserito nel quadro AT



viene riportato nel Riepilogo, dove, indicando la data in cui si intende provvedere al versamento, vengono evidenziati gli interessi dovuti.



Questi vengono calcolati a partire dalla data in cui scadeva il termine per il versamento delle imposte allora non dovute fino alla data effettiva di pagamento.

Nel caso si sia selezionato il profilo di intermediario, nel Frontespizio deve essere barrata la casella Invio avviso telematico all'intermediario nella sezione relativa alla firma dell'attestazione, riservata al dichiarante, se l'intermediario è il destinatario della comunicazione degli esiti di liquidazione delle dichiarazioni prevista dal decreto legge n. 203/2005 all'articolo 2-bis.
L'accettazione di ricevere l'avviso telematico è espressa da quest'ultimo barrando la casella Ricezione avviso telematico presente nell'impegno alla trasmissione telematica.



Alla conferma del Riepilogo, viene creato il file CODICEFISCALE_AS106.AS1, che può essere trasmesso telematicamente dopo averlo sottoposto a preparazione con File Internet o ad autentica con Entratel.



Per la trasmissione del file occorre aver aggiornato il programma File Internet alla versione 1.7.5., se abilitati a Fisconline, o aver effettuato dalla voce Aiuto > Aggiorna dell'applicazione Entratel l'aggiornamento dei documenti gestiti.

Al momento della produzione del file .AS1, è possibile eseguire la stampa dell'attestazione con la funzione File > Stampa attestazione, che precedentemente risulta disabilitata.
Si ricorda che occorre effettuare il salvataggio dell'attestazione prima di uscire dal programma, perché il file che può essere visualizzato e modificato e quello prodotto in formato per l'invio telematico (.AS1) sono distinti.

Come sempre, è importante controllare la ricevuta che attesta l'accettazione del file, della quale l'intermediario deve rilasciare copia al contribuente.

 
Lucia Rinaldi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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