Redditi diversi dai precedenti.


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Redditi diversi dai precedenti.
Autore: Annarita Gurrado - aggiornato il 07/07/2006
N° doc. 1639
07 07 2006 - Edizione delle 15:15  
 
Dl n. 223/2006, articoli 35, comma 19, 36, commi 22-24, 27, 31-32, e 37, comma 38

Redditi diversi dai precedenti

La categoria è toccata da rilevanti novità. Ma i cambiamenti che interessano le persone fisiche coinvolgono e modificano anche altre disposizioni del Tuir
 
Il decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4/7/2006), ha introdotto negli articoli 36, 37 e 38, collocati nel Titolo III "Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi", una serie di importanti novità che riguardano le persone fisiche.

Redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera b)
La norma ante decreto elencava tra i redditi diversi: "le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione".
Prima dell'entrata in vigore del decreto, le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili prima del decorso di cinque anni, se ricevuti per donazione, non costituivano redditi.
La norma si prestava a manovra elusive, per cui il proprietario dell'immobile che non aveva maturato i cinque anni donava l'immobile a un terzo, che poi procedeva alla vendita. In seguito a questo passaggio, la parte venditrice, che alienava l'immobile prima della decorrenza dei cinque anni dall'acquisto (o costruzione), non era obbligato a versare alcuna imposta sulla plusvalenza realizzata.

Con le modifiche apportate al contenuto della norma dall'articolo 37, comma 38, che ha soppresso le parole "o donazione" e introdotto il periodo "In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante", la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili, sebbene ricevuti in donazione, costituisce reddito qualora, tra la data dell'atto di cessione e quella in cui è avvenuto l'acquisto da parte del donante, non siano trascorsi cinque anni. La determinazione della plusvalenza avverrà ponendo a confronto il corrispettivo della cessione e il costo sostenuto dal donante al momento dell'acquisto.

No tax area per i non residenti
L'articolo 36, comma 22, ha modificato l'articolo 3, comma 1, del Tuir eliminando la possibilità per i non residenti di usufruire della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, di cui all'articolo 11, e delle deduzioni per oneri di famiglia, di cui all'articolo 12 del medesimo Testo unico.

Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi (articolo 25, Dpr 600/1973)
L'articolo 36, comma 24, prevede che anche sui redditi derivanti da "obblighi di fare, non fare o permettere", di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), venga operata, da parte dei soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del Dpr 600/1973, la ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto, già prevista dall'articolo 25 del Dpr 600/1973 per i redditi di lavoro autonomo e per alcune somme a tassazione separata(1).
Nel sistema previgente questi redditi, al contrario, erano tassati direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Incentivo all'esodo (articolo 19, comma 4-bis, Dpr n. 917/1986)
L'articolo 36, comma 23, ha soppresso il comma 4-bis dell'articolo 19 del Tuir.
Si ricorda che la norma in esso contenuta prevedeva, "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini", che l'imposta fosse determinata applicando un'aliquota dimezzata rispetto a quella applicata al trattamento di fine rapporto o ad altre indennità "equipollenti" previste anch'esse nell'articolo 17, comma 1, lettera a).
Pertanto viene meno una delle agevolazioni nel panorama tributario.

Campione d'Italia (articolo 188 del Dpr n. 917/1986)
L'articolo 36, comma 31, ha abrogato l'articolo che dava la possibilità, derogando all'articolo 9(2) del Tuir, alle persone iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia di adottare, in relazione ai redditi prodotti nel suddetto comune, se di ammontare non superiore a 200mila franchi svizzeri, un tasso di cambio agevolato, stabilito convenzionalmente ogni tre anni dal ministro dell'Economia e delle Finanze.

Contributi sospesi per calamità naturali
L'articolo 36, comma 32, prevede la deducibilità dei contributi previdenziali, ancorché non versati, in seguito a provvedimento di sospensione per calamità naturali. La deducibilità dei contributi segue, in tali ipotesi, perciò, il principio di competenza e non più di cassa.
Resta ferma la deducibilità (l'esclusione da parte del datore di lavoro) dal reddito del periodo d'imposta in cui sono stati versati per quei contributi non dedotti (o non esclusi) sulla base del sistema previgente.

Perdite di lavoro autonomo e di imprese in contabilità semplificata (articolo 8 del Dpr n. 917/1986)
L'articolo 36, comma 27, estende ai lavoratori autonomi e alle imprese in contabilità semplificata la possibilità di dedurre le perdite dai relativi redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta e, se eccedenti, di scomputarle dai redditi della stessa categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Prima dell'entrata in vigore del decreto, in base all'articolo 8 del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dall'esercizio di imprese minori erano deducibili dal reddito complessivo(3) e non erano riportabili nei periodi d'imposta successivi.
La possibilità di riportare le perdite eccedenti, deducendole dal relativo reddito, negli anni successivi, sempre non oltre il quinto, è stata riconosciuta anche ai soci di società in nome collettivo, ai soci di società in accomandita semplice e ai soci di associazioni e di società semplici tra professionisti. Il predetto articolo 8 ante-riforma, invece, non prevedeva che le perdite imputate ai suddetti soci potessero essere assoggettate al regime del riporto, ma che fossero dedotte esclusivamente dal reddito complessivo.

Ristrutturazioni edilizie (legge 23 dicembre 2005, n. 266)
L'articolo 35, comma 19, inserendo l'articolo 121-bis nella legge finanziaria per il 2006, subordina l'applicazione del regime agevolativo, riguardante la detraibilità del 41 per cento(4) delle spese di ristrutturazione, a una ulteriore condizione: a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l'intervento deve essere indicato separatamente il costo della manodopera.


NOTE:
1) "Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta"

2) L'articolo 9, comma 2, stabilisce che "Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti e del giorno precedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti".

3) L'articolo 8, comma 1, stabilisce che il reddito complessivo si determina sommando i redditi di tutte le categorie.

4) Il comma 121 della legge 266 del 2005 (Finanziaria per 2006) prevede che: "
Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b)...
"
 
Annarita Gurrado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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