Redditometro autosufficiente . Onere della prova sul contribuente


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Redditometro autosufficiente . Onere della prova sul contribuente
Autore: Fisco Oggi - Antonella Palma - aggiornato il 16/03/2009
N° doc. 10710

Redditometro “autosufficiente”. Onere della prova sul contribuente

Confermato il principio: lo strumento accertativo pone una presunzione di fondatezza della pretesa impositiva

La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva individuati dallo strumento accertativo e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, ponendo a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Il principio è stato così confermato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 3316 dell'11 febbraio 2009, è nuovamente intervenuta sulla questione dell'inversione dell'onere della prova in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Il fatto
Con un avviso di accertamento conseguente a rettifiche operate sulle dichiarazioni Irpef, Iva e Ssn per l'anno 1995, l'Amministrazione finanziaria comunicava di aver accertato, sulla scorta di costi sostenuti per l'acquisizione di beni e per incrementi patrimoniali, un reddito complessivo di importo superiore rispetto a quello dichiarato dal contribuente per l'anno in contestazione. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento, chiedendone l'annullamento, in quanto riteneva che l'ufficio avesse proceduto alla determinazione del reddito sulla base dei coefficienti presuntivi, senza aver specificato le motivazioni per cui era stato adottato quel particolare criterio di accertamento e ritenendo che fossero comunque carenti i presupposti per la sua adozione.
L'ufficio eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, osservando che i coefficienti applicati dovevano ritenersi regolari ed efficaci, che essi denotavano un reddito maggiore di quello dichiarato e che il contribuente non aveva addotto alcuna prova per smentire quanto elaborato dall'Amministrazione in base agli stessi. La Ctp accoglieva il ricorso con decisione che veniva confermata anche in appello. L'Amministrazione finanziaria ricorreva in Cassazione.
Motivi della decisione
La Suprema corte ha accolto l'opposizione dell'ufficio, in quanto il reddito era stato ricostruito sulla base delle varie voci indicate dal contribuente stesso; l'avviso di accertamento doveva, quindi, ritenersi regolare sotto il profilo del procedimento argomentativo seguito e della presunzione di verosimiglianza del maggior reddito, ed era sul contribuente che l'onere della prova si spostava, mentre questi non aveva fornito alcun elemento probatorio sul suo assunto nè in sede di contraddittorio amministrativo, nè in quella processuale.
Con la sentenza n. 3316/2009, dunque, la Cassazione ha ribadito che l'utilizzo del "redditometro" pone una presunzione di fondatezza della pretesa impositiva il cui effetto è quello di spostare sul contribuente l'onere di "provare in modo concreto che il reddito imputatogli non esiste ovvero esiste in misura inferiore" (si veda anche Cassazione, sentenza 16472/2008), dimostrando che il maggior reddito accertato è giustificato (eventualmente anche solo parzialmente) dal possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, o, alternativamente, che parte del reddito può essere frutto di disinvestimenti patrimoniali o indennizzi non "entrati" in dichiarazione.
Con un orientamento sostanzialmente univoco in precedenti pronunce, la Suprema corte ha affermato sia che la disponibilità di beni previsti dalla norma costituisce una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale", ai sensi dell'articolo 2728 del codice civile, sia che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" il valore presuntivo che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta a imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.
Lo strumento del "redditometro" nato negli anni '90 e utilizzato inizialmente dagli uffici in modo attento e ponderato, in ossequio a quanto disposto dalla circolare del ministero delle Finanze 101/1999, ha subito recentemente un nuovo impulso. Nel corso del 2007 l'Amministrazione finanziaria ha manifestato l'intenzione di potenziare il ricorso a tale strumento, indicando come obiettivo primario della gestione tributaria il recupero della base imponibile non dichiarata da attuarsi, tra l'altro, attraverso "un'attenta selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle evidenti manifestazioni di capacità contributiva".
Tale intenzione è stata concretizzata attraverso l'emanazione della circolare 49/2007, con cui l'agenzia delle Entrate ha impartito nuove istruzioni agli uffici per un utilizzo di tale criterio di accertamento più puntuale e proficuo nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. Come spiega la nota dell'Agenzia, avranno priorità nella scelta dei soggetti da sottoporre a controllo i contribuenti che non evidenziano nella propria dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e che allo stesso tempo presentano elementi indicativi di capacità contributiva. L'attività di controllo potrà estendersi al nucleo familiare del contribuente "indagato" al fine di individuare i componenti delle cosiddette "famiglie fiscali" che dichiarano redditi non congrui con il tenore di vita loro riconducibile, e dovrà essere valutata l'opportunità, ove ne ricorrano i presupposti, di esperire le indagini bancarie e finanziarie attraverso cui tradurre gli indizi individuati in prove di manifestazione di ricchezza, in modo da conferire il massimo grado di sostenibilità alla pretesa fiscale.

Antonella Palma - pubblicato il 16/03/2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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