Regione che vai, Irap che trovi (1).


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Regione che vai, Irap che trovi (1).
Autore: Flavio Ferrini - aggiornato il 14/06/2007
N° doc. 3496
14 06 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Adempimenti dichiarativi

Regione che vai, Irap che trovi (1)

Maggiorazione delle aliquote di un punto laddove si sia registrato un deficit nel settore sanitario non ripianato
 
Le istruzioni al modello Irap 2007 riportano in appendice, come negli anni precedenti, una tabella contenente l'elenco aggiornato delle disposizioni di legge - regionali o provinciali - che hanno modificato il regime impositivo e/o le aliquote applicabili per l'anno d'imposta 2007.
Il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, istitutivo dell'Irap, prevede infatti la possibilità per le Regioni di variare, per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, in aumento o in diminuzione e fino a un punto percentuale, sia l'aliquota di base fissata fin dall'origine nella misura del 4,25 per cento, sia quella dell'1,9 per cento stabilita dall'articolo 45 per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601(1).

Da ricordare, inoltre, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare la riduzione dell'aliquota o l'esenzione dall'imposta nei confronti dei seguenti soggetti:
  • onlus
  • aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) che sono succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab).

In tema di aliquote Irap, occorre considerare che, qualora nelle Regioni sia emerso un disavanzo di gestione nel settore sanitario accertato o stimato e non siano stati adottati i provvedimenti necessari per il suo ripianamento, "si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive" (comma 174 della legge n. 311/2004, successivamente integrato dal comma 277 della legge n. 266/2005).
L'Agenzia delle entrate, prima della scadenza del termine per il versamento della prima rata dell'acconto Irap dovuto per il 2006, con un comunicato stampa del 16 giugno, ha precisato che le Regioni interessate dalla maggiorazione di aliquota erano l'Abruzzo, la Campania, il Lazio, il Molise e la Sicilia e la Liguria. Quest'ultima, prima della fine dello stesso mese di giugno, ha poi presentato un piano di rientro dal deficit nel settore sanitario che è stato approvato dal Governo e per la stessa si sono verificate le condizioni per la disapplicazione della disposizione illustrata.

Sulla tematica delle maggiorazioni, occorre segnalare il decreto legge n. 206 del 7 giugno 2006, in base al quale "le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale e si interpretano nel senso che l'IRAP è calcolata maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione".
In applicazione di tale norma, per far fronte al disavanzo nel settore sanitario nelle Regioni sopra riportate:

  • l'aliquota del 5,25 per cento si applica ai contribuenti soggetti a Irap ordinaria (4,25 per cento) eventualmente già incrementata per effetto di disposizioni regionali
  • l'aliquota ridotta prevista per il settore agricolo (1,9 per cento) e per i soggetti che usufruiscono di apposite disposizioni agevolative emanate dalle Regioni deve essere incrementata di un punto percentuale
  • le esenzioni previste da leggi regionali (principalmente per onlus) non sono invece interessate dalla maggiorazione di aliquota Irap, come disposto dal comma 1-bis del Dl n. 206 che "fa salvi comunque i regimi di esenzione".

Si ricorda, infine, che, in base all'articolo 1, comma 61, della Finanziaria 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 165, della Finanziaria 2006, è stata confermata sino al 31 dicembre 2006, la sospensione degli effetti delle maggiorazioni dell'aliquota Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La norma aveva previsto che "gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonchè la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale".

In deroga alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 175 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 prevede che "per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, […], può deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto della predetta sospensione […]…".
Per effetto di tale disposizione, nonostante sia stata prevista con la legge finanziaria n. 289/2002 una sospensione delle maggiorazioni di aliquota, gli aumenti stabiliti dalle Regioni in applicazione del comma 175 della legge n. 311/2004 risultano legittimi e, nelle regioni sopra indicate (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia), vanno ad aggiungersi alla maggiorazione di un punto percentuale prevista dal Dl n. 206/2006, fermo restando, comunque, il limite massimo di aliquota del 5,25 per cento.

Nel modello Irap, tutte le Regioni e le Province autonome destinatarie del gettito dell'imposta, a prescindere dal fatto che abbiano o meno deliberato maggiorazioni o riduzioni dell'aliquota ordinaria (4,25 o 1,9 per cento) o abbiano previsto l'esenzione dal pagamento dell'Irap, sono contraddistinte da uno specifico codice indicato in una apposita tabella allegata alle istruzioni del modello Irap, che si presenta nel modo che segue.



Tale codice viene riportato nella colonna 1 della sezione "Ripartizione della base imponibile e dell'imposta", sezione che si presenta, se pur con una numerazione diversa a seconda del modello considerato, nel seguente modo:



I codici identificativi delle agevolazioni, maggiorazioni ed esenzioni previste da disposizioni emanate dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs n. 446 del 1997 - in genere il codice "M" indica una maggiorazione, il codice "A" una agevolazione e il codice "E" una esenzione - sono invece indicati nella tabella successiva a quella relativa ai codici delle Regioni e vanno riportati nella colonna 5 della sezione "Ripartizione della base imponibile e dell'imposta".



1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata venerdì 15

NOTE:
1) Ai sensi dello stesso articolo 10 "sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all' art. 8 del D.P.R. n. 1639 del 1968 o la pesca in acque interne").

 
Flavio Ferrini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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