Regione che vai, Irap che trovi (2).


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Regione che vai, Irap che trovi (2).
Autore: Flavio Ferrini - aggiornato il 15/06/2007
N° doc. 3498
15 06 2007 - Edizione delle 14:15  
 
Adempimenti dichiarativi

Regione che vai, Irap che trovi (2)

Maggiorazioni, agevolazioni ed esenzioni nel Sud
 
La Regione Campania, con legge n. 23 del 28 dicembre 2005, ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, una maggiorazione generalizzata dell'aliquota, elevata al 4,55 per cento per tutti i soggetti passivi, con due eccezioni:
  • le nuove imprese costituitesi in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007, limitatamente ai primi tre periodi d'imposta
  • le imprese e i lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il 40 per cento rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti, con riferimento al periodo d'imposta nel quale si verificano i presupposti e per i tre anni successivi.

Con la stessa legge regionale, la Campania ha disposto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aumento dell'aliquota al 4,75 per cento per i soggetti di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 446/97 (banche e altri enti e società finanziari).
Tali disposizioni vanno però coordinate con la maggiorazione di un punto percentuale all'aliquota Irap prevista dal comma 174 della legge n. 311/2004, e dal comma 1-bis del Dl n. 206/2006, e con il limite massimo di aliquota Irap previsto dall'articolo 16 del Dl n. 446 del 1997 (5,25 per cento per i soggetti sottoposti all'aliquota ordinaria e 2,9 per cento, per i soggetti che svolgono attività agricola).

Nella Regione Campania risulterà quindi applicabile l'aliquota del 5,25 per tutti i soggetti passivi a eccezione di quelli che svolgono attività agricola, per i quali l'aliquota è incrementata dall'1,9 al 2,9 per cento.

La Regione Sicilia, con legge n. 17 del 28 dicembre 2004, ha stabilito due agevolazioni per incentivare lo sviluppo dell'economia isolana e per migliorare gli standard di sicurezza nel territorio della regione. In particolare, è stata prevista, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, la riduzione di aliquota dell'0,75 per cento, fissata, quindi, al 3,50 per cento (elevata a 4,50 per cento per effetto del comma 174 della legge 30/12/2004 n. 311, e del comma 1-bis del decreto legge n. 206 del 7 giugno 2006) per:

  • le società cooperative a mutualità prevalente, di cui al titolo VI del libro V del Codice civile(1), così come modificato dall'articolo 8 del Dlgs n. 6/2003, che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Per il periodo di imposta successivo, la riduzione di aliquota è, invece, dello 0,50 per cento
  • gli istituti esercenti attività di vigilanza privata (articoli 133 e seguenti del regio decreto n. 773/31 e successive modifiche e integrazioni).

Rimangono in vigore per l'anno d'imposta 2006 le agevolazioni previste con precedenti leggi regionali a favore di:

  • piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 2/2002 (sono esenti dall'Irap le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000, le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). L'aliquota è ridotta al 4 per cento (che per effetto della maggiorazione di cui al comma 174 della legge n. 311/2004, e al comma 1-bis del decreto legge n. 206 del 7 giugno 2006, viene elevata al 5 per cento)
  • aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni. L'aliquota è applicata per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denunzia nella misura del 3,25 per cento. Anche tale aliquota subisce l'incremento di un punto percentuale per effetto delle disposizioni sopra indicate. L'aliquota applicabile risulterà pari al 4,25 per cento.

In Sicilia, inoltre, sono previste esenzioni per i seguenti soggetti:

  • le onlus, le associazioni di promozione sociale(2), le cooperative sociali(3) e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab)(4)
  • le nuove imprese femminili e giovanili che si sono costituite o che hanno iniziato l'attività lavorativa nel 2004. Per beneficiare dell'agevolazione, è necessario che l'età del titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria, il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione. L'esenzione opera per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003
  • le imprese turistiche e alberghiere, le imprese artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni culturali, le industrie agro-alimentari, le imprese del settore dell'information technology e tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro. L'esenzione spetta - per i cinque periodi d'imposta successivi - in caso di inizio attività dal 2004 e a condizione che tali imprese abbiano sede legale, amministrativa e operativa nel territorio siciliano
  • le imprese già operanti in Sicilia, per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, a esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche. L'esenzione spetta per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

Infine, scontano l'Irap maggiorata nella misura massima del 5,25 per cento (per effetto del comma 174 della legge 30/12/2004 n. 311, e del comma 1-bis del decreto legge n. 206 del 7 giugno 2006):

  • le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi
  • le banche e altri enti e società finanziari e imprese di assicurazioni di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446/97.

La maggiorazione di un punto percentuale all'aliquota Irap prevista dal comma 174 della legge n. 311/2004 e dal comma 1-bis del Dl n. 206/2006 riguarda anche i soggetti sottoposti all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento e quelli che svolgono attività agricola (1,9 per cento).
Per tali soggetti, l'aliquota ordinaria passa quindi al 5,25 per cento, mentre quella prevista per il settore agricolo al 2,9 per cento.

Puglia e Sardegna non hanno apportato alcuna modifica alle aliquote Irap rispetto a quelle in vigore nel 2005; in entrambe le regioni rimane, quindi, applicabile per il periodo d'imposta 2006 l'esenzione per le onlus, deliberata con leggi regionali emanate prima del 2005 (rispettivamente, legge n. 7/2002, articolo 48, e legge n. 3/2003, articolo 17, comma 5).

La Regione Calabria non ha disposto alcuna modifica alle aliquote Irap previste dagli articoli 16 e 45 del Dlgs 446/97.

Anche la Regione Molise non ha deliberato per l'anno d'imposta 2006 maggiorazioni o riduzioni di aliquota Irap. Non sono neppure previste esenzioni per le onlus.
Tuttavia, rimane applicabile, sia all'aliquota ordinaria (4,25 per cento) sia a quella ridotta per i soggetti che svolgono attività agricola (1,9 per cento), la maggiorazione di un punto percentuale prevista dal comma 174 della legge n. 311/2004, e dal comma 1-bis del decreto legge n. 206/2006.
L'aliquota ordinaria passa quindi al 5,25 per cento, mentre quella prevista per il settore agricolo al 2,9 per cento.

La Regione Basilicata non ha disposto variazioni per l'anno 2006. Rimangono quindi in vigore le agevolazioni (aliquota del 3,25 per cento) previste, con la precedente legge n. 10/2002, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dlgs 446/97, considerati onlus ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 460/97, e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91(5).

2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata lunedì 18; la prima è su FISCOoggi di giovedì 14

NOTE:
1) In base agli articoli 2512 e 2513 del Codice civile sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci e si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Sono inoltre caratterizzate da un ammontare di ricavi delle vendite di beni e servizi verso soci superiore al 50 per cento del totale dei ricavi e da un ammontare del costo del lavoro dei soci superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro.

2) Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono considerate associazioni di promozione sociale tutte le associazioni, movimenti, gruppi e federazioni "costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati". Ai sensi del comma 2, non sono invece considerati associazioni di promozione sociale i "partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati".

3) Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "
le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- 1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- 2. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".


4) Si ricorda che alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) sono succedute le aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) e che, in base al comma 299 della legge 266/2005, a decorrere dall'anno d'imposta 2006, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, qualora si siano avvalse della facoltà prevista dall'articolo 21 del Dlgs n. 460/97, possono deliberare la riduzione dell'aliquota o l'esenzione dall'imposta anche nei confronti delle suindicate Asp.

5) Vedi nota 3.


 
Flavio Ferrini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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