Responso interlocutorio per una scissione parziale - Parere n. 26 deliberato il 9 maggio 2007.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Responso interlocutorio per una scissione parziale - Parere n. 26 deliberato il 9 maggio 2007.
Autore: Antonina Giordano - aggiornato il 04/09/2007
N° doc. 3885
04 09 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Parere n. 26 deliberato il 9 maggio 2007

Responso interlocutorio per una scissione parziale

Le lacune manifestate richiedono l’attivazione della procedura d’integrazione istruttoria
 
Il parere in commento, deliberato dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive nella seduta del 9 maggio scorso, viene disposta un’integrazione istruttoria perché, pur essendo in presenza di un’istanza ritualmente formulata, la soluzione interpretativa esposta dal contribuente non fuga i dubbi sulla elusività del progetto riorganizzativo.

L’interpello viene avanzato da una Srl operativa nel settore della produzione e la commercializzazione di coloniali, spezie, erbe aromatiche e simili, che chiede un parere sulla realizzazione di una scissione parziale proporzionale. L’istante - il cui capitale è detenuto da due soci, nella misura del 16,50 per cento ciascuno, e da una omologa Srl, per il restante 67 per cento - riferisce di aver conseguito risultati economici particolarmente apprezzabili nello svolgimento dell’attività caratteristica che motiverebbero la scelta di coinvolgere ulteriori soggetti nella partecipazione al capitale della società, al fine di assicurare alla stessa nuove opportunità di sviluppo e di affermazione. A tale iniziativa potrebbe affiancarsi ovvero sostituirsi la quotazione presso il “Mercato Espandi”, che consentirebbe il reperimento di ingenti risorse finanziarie. La società istante, inoltre, fa presente di aver recentemente ultimato la costruzione di un moderno stabilimento industriale, dove viene attualmente svolta l’attività di produzione e vendita di spezie e prodotti affini. In particolare, a seguito dell’entrata in funzione del citato complesso industriale, è considerevolmente aumentata la capacità produttiva, realizzando notevoli economie di scala, riducendo i costi gestionali e migliorando i profili logistici nell’ambito dell’organizzazione delle fasi di produzione e distribuzione dei prodotti alimentari. L’attivazione della nuova struttura produttiva ha comportato la necessità di contrarre con una noto istituto bancario un finanziamento a medio/lungo termine e un mutuo fondiario.

La società, dunque, ipotizza - e al tal fine chiede un parere di liceità al Comitato consultivo – l’opportunità di porre in essere un’operazione di scissione parziale proporzionale, che avverrebbe a valori contabili e determinerebbe il trasferimento dell’intero patrimonio immobiliare della scissa, unitamente alle annesse passività rappresentate dai finanziamenti erogati per l’acquisto e la realizzazione dell’immobile in oggetto, a una società beneficiaria (Srl) di nuova costituzione, partecipata dai soci nella medesima percentuale di partecipazione degli stessi al capitale della scissa.

La neocostituenda beneficiaria svolgerebbe esclusivamente l’attività di gestione immobiliare, concedendo in locazione alla scissa, a prezzi di mercato, il fabbricato trasferito per effetto della scissione, mentre la società istante continuerebbe a esercitare l’ordinaria attività produttiva e distributiva di condimenti, spezie e prodotti similari.
L’istante sostiene che l’operazione sia sorretta da valide ragioni economiche, le quali si sostanziano nell’opportunità di facilitare la propria quotazione sul “Mercato Espandi” e/o favorire l’ingresso in società di nuovi partner commerciali, al fine di rafforzare e implementare l’attività imprenditoriale finora esercitata. E’ opinione dell’istante, infatti, che l’operazione straordinaria possa sensibilmente migliorare i parametri finanziari e patrimoniali richiesti per l’eventuale quotazione sul “Mercato Espandi”, dal momento che, in conseguenza di tale soluzione riorganizzativa, la scissa non risulterebbe più gravata dei cospicui oneri rappresentati dal finanziamento a medio/lungo termine e dal mutuo fondiario. Inoltre, anche nell’ipotesi di ampliamento della base sociale, lo scorporo del complesso immobiliare renderebbe meno onerosa e, pertanto, più appetibile la partecipazione al capitale di nuovi investitori che siano disposti ad apportare le risorse finanziarie necessarie per il potenziamento dell’attività di produzione e commercializzazione di spezie e prodotti affini.

L’istante corrobora la propria tesi assicurando che i soci non alieneranno a terzi le rispettive quote nella società beneficiaria, non porranno la stessa in stato di liquidazione, né cederanno la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria della scissa, in quanto l’eventuale ingresso di nuovi soci nella scissa medesima non comporterà alcun avvicendamento con gli attuali titolari delle quote societarie.

Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive rileva che il quesito, pur essendo stato prospettato nel rispetto della correttezza procedurale, non colma le riserve sulla presenza delle valide ragioni economiche del disegno che sembrano evocate in termini manieristici. La lacuna non è, ovviamente, sottacibile dal momento che è dirimente ai fini del giudizio di non elusività del progetto.
Infatti, in base al disposto dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600/73 (che costituisce il viatico interpretativo in base al quale l’Amministrazione finanziaria decreta la liceità dell’istanza d’interpello formulata ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413/91), gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, sono, a certe condizioni, inopponibili all’Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere di disconoscere i vantaggi che ne derivano.

Affinché un’operazione possa configurarsi come elusiva, occorre che si verifichino contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:
  1. deve trattarsi di comportamenti (intesi come serie di atti, fatti e negozi posti in essere anche successivamente nel tempo) che, nel loro ambito, comportano l’utilizzo di una o più delle operazioni indicate al terzo comma dello stesso articolo 37-bis
  2. deve trattarsi di comportamenti diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento
  3. deve trattarsi di comportamenti tesi a perseguire un risparmio d’imposta disapprovato dal sistema
  4. deve trattarsi di comportamenti privi di valide ragioni economiche.

Allorché manchi anche uno soltanto di detti requisiti, l’operazione non può essere considerata elusiva.

Come più volte sottolineato dall’Amministrazione finanziaria, la norma antielusiva di cui al citato articolo 37-bis pone l’accento sul disegno elusivo complessivamente architettato dal contribuente in quanto caratteristica tipica dell’elusione è che la stessa, generalmente, non si esaurisce in una sola operazione ma si basa su una pluralità di atti tra loro coordinati.

Nel caso in esame, il dichiarato intento dei soci di separare l’attività commerciale principale da quella relativa alla gestione delle proprietà immobiliari (attività quest’ultima che continuerà a essere svolta dalla società beneficiaria) è di per sé una motivazione legittima e di certo non censurabile fiscalmente.
Analogamente le “valide ragioni economiche” invocate nell’istanza sono condivisibili dal momento che l’operazione di scissione permetterebbe di favorire l’ingresso di nuovo soci nella società scissa, potenziandone l’attività commerciale. Ciò che viene stigmatizzato è il mancato assolvimento da parte dell’istante dell’onere di compiuta dimostrazione delle asserzioni rese.
A tale criticità, si somma il rilievo che dalla documentazione esibita è possibile rilevare solo la rilevanza contabile, e non fiscale, dei valori connessi alla realizzazione del progetto e non si conoscono gli esiti della verifica effettuata dalla Guardia di finanza (segnalata dalla direzione regionale delle Entrate nella nota di trasmissione) successivamente alla proposizione dell’interpello. Tali lacune sono, come si è detto, dirimenti e suggeriscono l’opportunità di attivare la procedura d’integrazione istruttoria.

Fedele al proprio indirizzo giurisprudenziale, dunque, il Comitato delibera, con il parere in commento, di attivare la procedura prevista dal comma 13 dell’articolo 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale n. 194 del 13 giugno 1997, formalizzando al contribuente un’informativa alla quale lo stesso dovrà fornire risposta nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

 
Antonina Giordano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware