Gli aggiornamenti riguardano i soggetti non residenti e la neonata ComUnica per la nascita delle imprese
Approvati con provvedimento del direttore delle Entrate e disponibili sul sito dell'Agenzia, insieme a istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche per la presentazione telematica, i nuovi modelli AA7/10 e AA9/10. Dovranno essere utilizzati, a partire dal 1° gennaio 2010, dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni eccetera), il primo, e dalle persone fisiche, il secondo, per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività.
Per la presentazione, oltre che alla modalità telematica con trasmissione diretta da parte del contribuente o tramite i soggetti incaricati, è possibile avvalersi della consegna (anche attraverso persona appositamente delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate (in tal caso, il modello va presentato in duplice esemplare) o della spedizione postale, mediante raccomandata, a un qualsiasi ufficio delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante.
Le novità della nuova versione dei modelli AA7 e AA9 riguardano essenzialmente le sezioni relative ai soggetti non residenti (vengono recepite le modifiche alla disciplina Iva introdotte dall'articolo 11 del Dl 135/2009) e il modello di "Comunicazione unica".
In particolare, in base alla nuova normativa (intervenuta sull'articolo 17 del Dpr 633/1972), i non residenti con stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato non possono più nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dalla casa madre, ma devono far confluire tali operazioni nella posizione Iva attribuita alla stabile organizzazione attiva in Italia. Abolita, in pratica, la possibilità di una duplice identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
L'altra modifica è relativa alla neonata ComUnica: attraverso la presentazione di "un modello unico", è possibile assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali connessi all'apertura di nuove imprese e ottenere il codice fiscale e la partita Iva.
L'utilizzo della Comunicazione unica, facoltativa fino al 31 marzo 2010, sarà obbligatorio dal giorno successivo (sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it è disponibile l'ultima versione del modello, come da ultimo modificato dal decreto interministeriale del 19 novembre scorso).
Relativamente ad essa, nelle istruzioni per la compilazione dei modelli AA7/10 e AA9/10 è stata inserita, nelle "Modalità di presentazione", una specifica parte denominata "ComUnica - Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (art. 9 D.L. n. 7/2007)".
Per la presentazione, oltre che alla modalità telematica con trasmissione diretta da parte del contribuente o tramite i soggetti incaricati, è possibile avvalersi della consegna (anche attraverso persona appositamente delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate (in tal caso, il modello va presentato in duplice esemplare) o della spedizione postale, mediante raccomandata, a un qualsiasi ufficio delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante.
Le novità della nuova versione dei modelli AA7 e AA9 riguardano essenzialmente le sezioni relative ai soggetti non residenti (vengono recepite le modifiche alla disciplina Iva introdotte dall'articolo 11 del Dl 135/2009) e il modello di "Comunicazione unica".
In particolare, in base alla nuova normativa (intervenuta sull'articolo 17 del Dpr 633/1972), i non residenti con stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato non possono più nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dalla casa madre, ma devono far confluire tali operazioni nella posizione Iva attribuita alla stabile organizzazione attiva in Italia. Abolita, in pratica, la possibilità di una duplice identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
L'altra modifica è relativa alla neonata ComUnica: attraverso la presentazione di "un modello unico", è possibile assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali connessi all'apertura di nuove imprese e ottenere il codice fiscale e la partita Iva.
L'utilizzo della Comunicazione unica, facoltativa fino al 31 marzo 2010, sarà obbligatorio dal giorno successivo (sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it è disponibile l'ultima versione del modello, come da ultimo modificato dal decreto interministeriale del 19 novembre scorso).
Relativamente ad essa, nelle istruzioni per la compilazione dei modelli AA7/10 e AA9/10 è stata inserita, nelle "Modalità di presentazione", una specifica parte denominata "ComUnica - Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (art. 9 D.L. n. 7/2007)".
r.fo. - pubblicato il 30/12/2009