Reverse charge, 'immobile' fin dall'origine - Risoluzione n. 347/E del 28 novembre 2007.


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Reverse charge, 'immobile' fin dall'origine - Risoluzione n. 347/E del 28 novembre 2007.
Autore: Alessio Vagnarelli - aggiornato il 29/11/2007
N° doc. 4863
29 11 2007 - Edizione delle 14:30  
 
Risoluzione n. 347/E del 28 novembre 2007

Reverse charge, "immobile" fin dall'origine

Niente inversione contabile se l'appaltatore non opera nel settore edile
 
E' esclusa l'applicazione del meccanismo del reverse charge se l'appaltatore non opera nel comparto dell'edilizia. L'agenzia delle Entrate ha fornito, con la risoluzione n. 347/E del 28 novembre, nuovi elementi interpretativi per la corretta applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.
Il caso in questione riguardava l'affidamento in appalto della realizzazione di una centrale eolica a una società il cui oggetto principale era quello della commercializzazione di aerogeneratori per la produzione di energia eolica. La stessa società, non avendone i mezzi, intendeva affidare in subappalto i lavori civili per la costruzione del parco eolico.

Ricostruendo brevemente il quadro di riferimento, si ricorda che l'obbligo di applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore edile si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, per effetto dell'articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007.
La nuova formulazione dell'articolo 17, sesto comma, lettera a), del Dpr 633/1972, prevede, infatti, che tale modalità alternativa di applicazione dell'Iva sia applichi "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 37/2006, aveva precisato che "considerato il tenore letterale della norma, il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio".
Lo stesso documento chiariva che un soggetto deve ritenersi operante nel settore dell'edilizia qualora le prestazioni da esso rese siano riconducibili alle categorie di attività elencate nella sezione F della tabella Atecofin 2004.

Con la risoluzione 347/E, è stato ricordato che la circostanza che anche l'appaltatore principale debba realizzare, nel caso concreto, prestazioni riconducibili alle attività di cui alla sezione F, consente di circoscrivere l'ambito di applicazione del reverse charge al solo settore immobiliare, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva 2006/69/Ce del Consiglio, del 24 luglio 2006, che ha riconosciuto agli Stati membri la possibilità di designare come debitore d'imposta, in luogo del cedente o prestatore, il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare.

Come anticipato, la società che aveva ricevuto in appalto la realizzazione di una centrale eolica si occupava delle commercializzazione di aerogeneratori per la produzione di energia eolica, identificandosi con il codice DK 29.12.0 ("Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici"). Il contratto prevedeva espressamente la possibilità di affidare in subappalto l'esecuzione delle opere elettriche e dei lavori civili relativi alla costruzione del parco eolico (strade, piazzole, lavori civili per la sottostazione, fondazioni delle torri di sostegno delle turbine eoliche eccetera).

Il fatto che tali prestazioni fossero astrattamente riconducibili al settore delle costruzioni e identificabili all'interno delle attività di cui al codice F della tabella Atecofin, aveva fatto sorgere all'interpellante il dubbio che, nel caso di specie, i subappaltatori avrebbero dovuto emettere nei suoi confronti fatture in regime di inversione contabile.

L'agenzia delle Entrate, facendo presente che l'istante non risultava essere un soggetto operante nel campo dell'edilizia bensì in quello della fabbricazione di macchine per la produzione di energia, ha ritenuto che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'applicazione del meccanismo del reverse charge e, pertanto, che le fatture emesse dai soggetti subappaltatori nei suoi confronti devono essere assoggettate alle regole ordinarie previste per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

 
Alessio Vagnarelli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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