Reverse charge trasparente al franchising - Risoluzione n. 303/E del 25 ottobre 2007.


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Reverse charge trasparente al franchising - Risoluzione n. 303/E del 25 ottobre 2007.
Autore: Paolo Tenaglia - aggiornato il 25/10/2007
N° doc. 4422
25 10 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 303/E del 25 ottobre 2007

Reverse charge trasparente al franchising

Rilevante, per l'applicazione del meccanismo, la "sostanza" e non il "nome" dato al contratto
 
Se le prestazioni poste in essere dal franchisee sono riconducibili fra quelle espressamente elencate alla categoria "costruzioni" della tabella Atecofin, si renderà applicabile il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). Ricorrendo tale obbligo, il franchisee sarà tenuto a fatturare al franchisor l'importo totale della prestazione senza, cioè, alcuna riduzione a titolo di royalties e senza alcun addebito dell'Iva. Il franchisor, dal canto suo, fatturerà al franchisee il 5% dell'importo di ciascuna prestazione a titolo diroyalties, con l'applicazione dell'aliquota Iva fissata in misura ordinaria.
Questa è la conclusione dell'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 303 del 25 ottobre 2007, in risposta all’'istanza di interpello presentata da una società che svolge l'attività - normalmente svolta attraverso contratti di subappalto - di posa in opera e assemblaggio di materiali edilizi e di esecuzione di lavori specialistici utilizzando il codice Atecofin 45.25.0 altri lavori speciali di costruzione.

Nell’istanza presentata, la società ha indicato di avere un rapporto con alcune ditte dotate di una struttura operativa assolutamente autonoma e di un elevato grado di specializzazione secondo un rapporto privilegiato di collaborazione reciproca, affidando ad esse l'esecuzione materiale di singoli lavori specialistici (rivestimento in faccia a vista, tecniche di applicazione in opera), mettendo loro a disposizione conoscenze tecniche e fornendo loro la necessaria assistenza tecnica in cantiere nelle varie fasi dell'assemblaggio e dell'esecuzione dei lavori. I reciproci rapporti sono stati formalizzati in contratti denominati 'franchising di servizi', nel rispetto di quanto stabilito e regolamentato dalla legge 129 del 6 maggio 2004.

L'interpellante ha dunque chiesto all’Agenzia delle Entrate se il meccanismo del reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile, oltre che attraverso contratti di subappalto, anche a quelle effettuate nell'ambito dei contratti di franchising di servizi.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che "il contratto di affiliazione commerciale esaurisce la propria funzione nella regolamentazione dei rapporti interni dei partners...L'obbligo di eseguire opere edili non deriva dal rapporto di franchising, bensì è conseguenza dell'assunzione, da parte del franchisee, di una diversa pattuizione contrattuale, la quale mantiene la sua autonomia anche se stipulata a latere del contratto di franchising. In sostanza, l'obbligo assunto dal franchisee nei confronti del franchisor, consistente nella realizzazione di un'opera o di un servizio con responsabilità di risultato, è riconducibile allo schema dell'appalto ovvero del subappalto nell'ipotesi in cui il committente sia, a sua volta, appaltatore.

Richiamando l’attenzione sulle circolari n. 37/E del 29 dicembre 2006 e n. 11/E del 16 febbraio 2007, l’Amministrazione ha infine ribadito che il reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore, che opera nel settore edile, nei confronti di un altro soggetto Iva, operante anch'esso nel settore edile, che agisce a sua volta, quale appaltatore o subappaltatore, ricordando che un soggetto deve ritenersi operante nel settore edile quando le prestazioni da esso rese sono riconducibili alle categorie di attività elencate nella Sezione F (costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004.
 
Paolo Tenaglia
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