Rifugiati, concessione governativa sui documenti di viaggio - Risoluzione n. 404/E del 29 ottobre 2008.


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Rifugiati, concessione governativa sui documenti di viaggio - Risoluzione n. 404/E del 29 ottobre 2008.
Autore: Fisco Oggi - Anna Rita Zannella - aggiornato il 29/10/2008
N° doc. 9866
29 10 2008 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 404/E del 29 ottobre 2008

Rifugiati, concessione governativa sui documenti di viaggio

Applicabili le norme tributarie connesse al passaporto ordinario a cui i titoli sono equipollenti
 
E' dovuta la tassa di concessione governativa per i titoli di viaggio rilasciati ai rifugiati o ai soggetti bisognosi di protezione sussidiaria.
Questo è, in sintesi, quanto ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 404/E del 29 ottobre.

Il quesito
Il ministero dell'Interno, riferendosi al decreto legislativo 251/2007 di attuazione della direttiva 2004/83/Ce, per l'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, aveva sollevato la questione sulla possibilità di applicare la norma (articolo 55, comma 6, della legge 342/2000) in base alla quale la tassa sulle concessioni governative "…debba intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea" anche al titolo di viaggio a favore degli stranieri ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

La soluzione
In base al Dlgs 251/2007, per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile.
L'articolo 19, comma 1 (disposizioni generali), del decreto evidenzia che "Le disposizioni del…decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra", per la quale, relativamente ai documenti di viaggio, è disposto che "…Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare al di fuori di detto territorio…".
L'allegato alla convenzione stabilisce che "La tassa da esigere per il rilascio del documento non dovrà essere superiore a quella più bassa fissata per i passaporti nazionali".

L'agenzia delle Entrate, partendo da tali considerazioni, e ritenendo che i titoli di viaggio siano documenti equipollenti al passaporto, ha osservato che agli stessi tornano applicabili le norme concernenti il rilascio del passaporto ordinario.

E', dunque, stato precisato che ai fini tributari è previsto il pagamento della tassa di concessione governativa dovuta sui passaporti, che è attualmente disciplinata dall'articolo 1 della tariffa annessa al Dpr 641/1972 ed è stabilita nella misura di 40,29 euro, da corrispondere sia al rilascio sia annualmente (ricordando la non debenza della tassa "…qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno").

Nella tariffa delle concessioni governative è riportato, inoltre, un elenco tassativo dei soggetti che non sono tenuti alla corresponsione del tributo sui passaporti; l'Agenzia, evidenziando che nello stesso non sono ricompresi i richiedenti dei documenti di viaggio in esame, ha concluso per l'applicabilità della tassa sulle concessioni governative prevista per il rilascio o il rinnovo dei passaporti ai titoli di viaggio rilasciati ai rifugiati o ai soggetti bisognosi di protezione sussidiaria, secondo le modalità previste per il rilascio del passaporto ordinario e nel caso in cui il soggetto intenda avvalersi dell'utilizzo del titolo per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea.

La risoluzione ha fornito, infine, informazioni anche sulla possibilità di corrispondere la tassa sulle concessioni governative in un'unica soluzione, come importo complessivo relativo all'intero quinquennio di validità del titolo di viaggio. Per l'agenzia delle Entrate, tale possibilità è preclusa, non essendo la stessa prevista per i passaporti ordinari, a cui, si ribadisce, i documenti di viaggio sono equipollenti.

 
Anna Rita Zannella
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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