Rilevazione internazionale per i contributi finanziari.


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Rilevazione internazionale per i contributi finanziari.
Autore: Loredana Rendiniello - aggiornato il 29/01/2008
N° doc. 7578
28 01 2008 - Edizione delle 15:00  
 
Dalla teoria alla pratica

Rilevazione "internazionale" per i contributi finanziari

La contabilizzazione di quelli in conto capitale secondo le regole dettate dalla Ias n. 20
 
I contributi finanziari possono essere distinti in base alla relativa finalità di erogazione nelle seguenti tipologie:
  1. contributi in conto esercizio (o contributi in c/gestione), cioè apporti in denaro destinati a fronteggiare esigenze di gestione
  2. contributi in conto impianti, come quelli erogati per consentire l'acquisizione agevolata delle immobilizzazioni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi
  3. contributi in conto capitale, destinati a rafforzare l'attività dell'impresa e a incrementare il potenziamento immateriale della stessa. Pertanto, sono contributi in conto capitale gli aiuti genericamente preordinati a sostenere l'economia della gestione senza alcun diretto legame tra il conseguimento del contributo e l'investimento in beni strumentali ammortizzabili. Sono, cioè, erogati con finalità di incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa
  4. contributi in conto interessi, concessi a fronte della stipula di un finanziamento a medio e lungo termine. Il contributo opera abbattendo il tasso di interesse a carico dell'impresa beneficiaria
  5. crediti d'imposta, vale a dire bonus che l'impresa può utilizzare in compensazione di qualsiasi imposta, tassa o contributo, suscettibile di esposizione sul modello F24.

In definitiva, i contributi percepiti dall'impresa possono essere distinti in contributi in conto esercizio, in conto impianti e in conto capitale, e la relativa distinzione e classificazione non potrà che essere dedotta sulla base delle singole disposizioni di legge che regolano la concessione dei contributi medesimi. In linea di principio, dovrebbero, tuttavia, ritenersi qualificabili in conto impianti tutte le somme la cui erogazione da parte dello Stato o di altro ente pubblico sia strettamente subordinata all'acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali; per converso, dovrebbero considerarsi in conto capitale le somme la cui erogazione risponda genericamente alla finalità di incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa.

Una tale distinzione potrebbe non risultare agevole nelle ipotesi di sovvenzione accordate indistintamente dalla legge per il potenziamento dell'apparato produttivo, talché esse risultino in concreto fruite dall'impresa in relazione al sostenimento di spese di varia natura. Ove manchino espresse indicazioni nei relativi provvedimenti di concessione, sembrerebbe soluzione equilibrata quella di ricondurre gli aiuti di questo tipo tra i contributi in conto capitale, proprio perché mancherebbe una loro espressa e univoca correlazione all'acquisto o alla realizzazione di impianti.

Le procedure seguite per la concessione delle agevolazioni si distinguono in tre diverse categorie: automatica, valutativa e negoziale.
La procedura automatica si applica quando per l'erogazione delle agevolazioni non è richiesta un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, relativa al programma d'investimento proposto.
La procedura valutativa è rivolta a progetti e programmi organici e complessi che, al fine della loro agevolabilità, richiedono un'attenta valutazione di merito. Al riguardo, può essere prevista una graduatoria in cui la selezione dell'iniziativa finanziabile avviene mediante una valutazione comparata sulla base di parametri oggettivi predeterminati, oppure può essere adottato il procedimento a sportello in cui l'istruttoria delle domande avviene in base all'ordine cronologico di presentazione, con la fissazione di soglie minime che devono essere rispettate per l'accesso all'istruttoria. In quest'ultimo caso, se le risorse sono insufficienti, la concessione delle agevolazioni è eseguita in base all'ordine cronologico di prenotazione delle domande. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previste dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi, la tipologia del programma, la congruità delle spese sostenute, la validità tecnico-economica-finanziaria dell'investimento proposto.
La procedura negoziale è, infine, applicata agli interventi destinati allo sviluppo territoriale e settoriale, realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese attraverso l'utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata.

Esempio di contabilizzazione dei contributi in conto capitale (legge n. 488/1992 industria)
investimento ammissibile al finanziamento: 1 milione di euro
capitale proprio (40% dell'investimento ammissibile): 400mila euro
contributo in conto capitale spettante (30% dell'investimento ammissibile): 300mila euro
mutuo agevolato (15% dell'investimento ammissibile) da restituire in 10 anni: 150mila euro
mutuo ordinario (15% dell'investimento ammissibile) da restituire in 10 anni: 150mila euro

- Piano di ammortamento del mutuo agevolato con quota di capitale costante

piano di ammortamento del mutuo agevolato
anni
debito residuo
interessi al 7%
quota capitale
Rata
contributi in
c/interessi 3%
1
135.000
9.450
15.000
24.450
4.050
2
120.000
8.400
15.000
23.400
3.600
3
105.000
7.350
15.000
22.350
3.150
4
90.000
6.300
15.000
21.300
2.700
5
75.000
5.250
15.000
20.250
2.250
6
60.000
4.200
15.000
19.200
1.800
7
45.000
3.150
15.000
18.150
1.350
8
30.000
2.100
15.000
17.100
900
9
15.000
1.050
15.000
16.050
450
10
0
0
15.000
15.000
0


- Contributi per gli investimenti
Supponiamo che l'investimento di 1 milione di euro sia realizzato tutto nel primo anno di attività e che il contributo in conto capitale ricevuto nel primo anno di attività sia pari al 15% dello stesso. Anche la seconda tranche sarà del 15%.
tranche: 150mila euro
tranche: 150mila euro

- Contributi per la gestione
1° anno: il contributo spettante per gli interessi del mutuo è di 4.050 euro

- Contributi totali
1° anno di attività
Contributo in c/capitale: 150mila euro (il 15% del contributo spettante)
contributo in c/interessi : 4.050 euro

La contabilizzazione sarà effettuata secondo quanto disposto dallo Ias n. 20, in base al quale "i contributi pubblici devono essere imputati come provento, con un criterio sistematico, negli esercizi necessari a contrapporli ai costi correlati che il contributo intende compensare. Essi non devono essere accreditati direttamente al patrimonio netto".

I contributi saranno, quindi, dapprima imputati al conto economico fra i proventi; a fine esercizio, le quote non di competenza saranno rinviate agli esercizi successivi (in correlazione alla durata del piano di ammortamento), attraverso l'iscrizione di risconti passivi nello stato patrimoniale.

- 1°anno di attività

data di emissione della delibera di concessione del contributi in c/capitale (1° tranche)
Crediti v/Enti Pubbl.
a
Contributi in c/capitale
150.000
150.000


data di incasso del contrib. in c/capitale (1° tranche)
Banca
a
Crediti v/Enti Pubbl.
150.000
150.000


data di incasso del contrib. in c/capitale (1° tranche)
Banca
a
Altri Ricavi
300.000
300.000


data di concessione del mutuo agevolato
Mutuo Agevolato
a
Debiti v/Enti Pubblici
150.000
150.000


data di pagamento della 1° rata di mutuo
diversi
a
banca
24.450
Debiti v/Enti Pubblici
15.000
Interessi Passivi
9.450


data di pagamento della 1° rata di mutuo
banca
a
Contributo in c/interessi
4.050
4.050


data di riscossione del contrib. c/interessi
Contributo in c/interessi
a
Altri Ricavi
4.050
4.050


31/12/--
Altri Ricavi
a
Risconti Passivi
150.000
150.000


STATO PATRIMONIALE
INVESTIMENTI
1.000-
Risconti passivi
150
f.do ammortamento
100
Debiti v/Enti Pubbl.
135
900


CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione:
...
- altri ricavi
154.050
...
C) Proventi e ed oneri finanziari:
...
- interessi ed altri oneri finanziari :
9.450

 
Loredana Rendiniello
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